Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40894 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.R. (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Elisa Sforza, con cui elettivamente domicilia in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2265/2020 della CORTE D’APPELLO di Bologna, depositata il 12.8.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 9.11.2021 dal Consigliere Relatore Dott. Amatore Roberto.

RILEVATO

– Che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno nei confronti di M.R., cittadino del Pakistan (Punjab), avverso l’ordinanza emessa in data 8.3.2018 dal Tribunale di Bologna, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale maggiori e accolta invece la domanda di protezione umanitaria avanzata dal richiedente.

– che viene proposto da M.R. ricorso avverso la predetta sentenza n. 2265/2020, depositata il 12.8.2020, affidato a quattro motivi;

La Corte d’Appello ha, in primo luogo, ritenuto che il racconto del ricorrente non fosse credibile; che non si assisteva comunque a fenomeni di violenza indiscriminata in Punjab, regione pakistana di provenienza del richiedente; che peraltro la regione del Punjab è da considerarsi una zona avanzata economicamente ove non sono messi in discussione i diritti civili fondamentali dei cittadini; che pertanto il ricorrente non aveva diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

– che l’amministrazione intimata non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, sul rilievo che la valutazione in ordine alla non credibilità del racconto svolta dalla corte sarebbe stata erronea;

1.1 il motivo, per come formulato, è inammissibile;

1.1.1 sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

1.1.2 orbene, osserva la Corte che, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretende, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perché non dedotto nel senso sopra chiarito e perché comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonché vizio di motivazione apparente e perplessa, sempre sul profilo della valutazione di non credibilità del racconto;

2.1 il motivo è anch’esso inammissibile;

2.1.1 sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; N. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019);

2.1.2 ciò posto, risulta evidente che il ricorrente pretende ancora una volta di far ripetere il giudizio sul profilo della credibilità del racconto a questa Corte di legittimità, cui questo tipo di scrutinio è – come noto – inibito, potendosi aggiungere che la motivazione articolata dalla corte territoriale risulta comunque pienamente comprensibile, scevra da oscurità argomentative, in ciò non riconducibile dunque al paradigma della motivazione apparente ovvero perplessa, come invece denunciato dal ricorrente;

3. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sul rilievo che la corte di appello avrebbe omesso l’esame del contesto di origine con riferimento alla libertà di espressione e di stampa e alle minacce subite dai giornalisti in Pakistan;

5. che il motivo, così articolato, è inammissibile;

Rileva il Collegio che, come ancora chiarito da Cass. n. 16295/2018, in tema di valutazione della credibilità soggettiva del richiedente e di esercizio, da parte del giudice, dei propri poteri istruttori officiosi rispetto al contesto sociale, politico e ordinamentale del Paese di provenienza del primo, la valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, benché sfornita di prova (perché non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perché il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine (cfr. Cass. nn. 21668/2015 e 5224/2013). Principio analogo è stato, peraltro, ribadito dalle più recenti Cass. nn. 17850/2018 e 32028/2018. Ed invero, le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. Cass. n. 16295/2018; Cass. n. 7333/2015). Ad avviso di questa Corte, peraltro, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte. Nella specie, la Corte ha espresso un giudizio negativo sulla credibilità della richiedente (cfr., amplius, fol. 7-8 della sentenza impugnata) sulla base di plurimi elementi ritenuti rilevatori dell’inverosimiglianza ed incoerenza della sua narrazione, in maniera del tutto conforme ai parametri cui l’autorità amministrativa e, in sede di ricorso, quella giurisdizionale, sono tenute ad attenersi, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Si tratta, all’evidenza, di accertamenti in fatto, che non possono essere in questa sede messi in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti (qui, invece, insussistenti), il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo introdotto dal D.L. n. 683 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis) come delimitato, quanto al suo concreto perimetro applicativo, da Cass., SU, n. 8053 del 2014;

4. che con il quarto motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sul rilievo dell’erronea valutazione dell’insussistenza dei presupposti applicativi della richiesta protezione umanitaria e dell’omesso esame di elementi decisivi ai fini della valutazione comparativa;

4.1 che anche il quarto motivo è inammissibile in ogni profilo;

osserva la Corte che in realtà il fatto decisivo del cui omesso esame ora si duole il ricorrente, e cioè la mancanza di riferimenti parentali in Pakistan in caso di rimpatrio, non assurge a quel rango di decisività denunciato dal ricorrente, e ciò se solo si considera che non può ritenersi soggetto vulnerabile una persona che non abbia legami familiari nel paese di origine senza che vengano in soccorso altri elementi che denuncino una condizione di fragilità del richiedente (come ad es. condizioni di salute, violazione di diritti fondamentali); la doglianza, poi, trascura di censurare la ratio decidendi principale posta a sostegno del rigetto della domanda di protezione, e cioè la mancanza di una adeguata integrazione sociale nel contesto italiano;

6. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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