Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.40895 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20999/2019 proposto da:

A.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CARBONELLI;

– ricorrente –

contro

SABO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO GANDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 128/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/05/2019 R.G.N. 403/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con sentenza n. 63/2018 la Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado (che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla SABO s.p.a. al dipendente A.A. ed ordinato la reintegra nel posto di lavoro, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come modificato dalla L. n. 92 del 2012), ha dichiarato risolto, con effetto dalla data di licenziamento, il rapporto di lavoro ed ha condannato la società al pagamento di una indennità pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in applicazione dell’art. 18 cit., comma 5.

2. Avverso tale sentenza A.A. ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3, ed ha dedotto:

– che il licenziamento era stato intimato per abuso nella fruizione di due permessi sindacali, il 15.1.2016 ed il 14.4.2016;

– che il Tribunale di Bergamo, rigettando l’opposizione della società avverso l’ordinanza emessa ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49, aveva applicato la tutela reintegratoria (art. 18, comma 4 cit.);

– che la Corte d’appello, giudicati inattendibili i testimoni indicati dal lavoratore sulla presenza del medesimo alla riunione sindacale tenuta a Milano il 14.4.2016, aveva giudicato illegittimo il licenziamento perché sproporzionato ed applicato la tutela indennitaria (art. 18, comma 5 cit.);

– che il procedimento penale per falsa testimonianza, avviato su segnalazione della Corte d’appello, era stato definito con provvedimento di archiviazione;

– che egli era venuto in possesso di un documento formato nel corso delle indagini penali che dimostrava la sua presenza a Milano il 14.4.2016, con la conseguenza che dovevano considerarsi insussistenti entrambi gli addebiti contestati e doveva trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 18, comma 4 cit..

3. La Corte d’appello, con sentenza n. 128/2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione.

4. Ha premesso che la revocazione proposta era riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., n. 3, (“se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario”), essendo pacifico il passaggio in giudicato della sentenza d’appello n. 63/2018.

5. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione poiché il documento prodotto (relazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero in data 27.4.2018 contenente una analisi del traffico telefonico e che, tramite l’esame di una cella telefonica agganciata in zona prossima alla sede UILTEC di Milano, confermerebbe la presenza del ricorrente alla riunione sindacale) risaliva ad epoca successiva alla sentenza revocanda; la parte non si era trovata nella impossibilità, per causa di forza maggiore, di produrlo nel giudizio originario; il documento non era decisivo.

6. Avverso la sentenza n. 128/2019, A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La SABO s.p.a. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis1. c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

7. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di merito escluso la preesistenza del documento avendo riguardo alla data della sopravvenuta disponibilità dello stesso per la parte interessata, anziché al momento della sua formazione.

8. Si assume che, ai fini della disposizione citata, debba darsi rilievo al momento a cui risalgono i dati dei tabulati telefonici (14.4.2016) da cui sono stati rilevati gli spostamenti del ricorrente e non al momento in cui tali tabulati sono stati analizzati dalla polizia giudiziaria.

9. Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 123, comma 5, e art. 126, comma 4, per avere la sentenza impugnata onerato il ricorrente di procurarsi un documento a cui non aveva accesso, per difetto dei requisiti previsti dalle disposizioni del codice della privacy.

10. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza impugnata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2729 c.c., per avere operato una scomposizione atomistica dei fatti così svalutandone la efficacia dimostrativa.

11. Il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che la Corte d’appello si è uniformata al costante indirizzo di legittimità secondo cui l’ipotesi di revocazione, di cui all’art. 395 c.p.c., n. 3, presuppone che il documento decisivo – non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario – preesista alla decisione impugnata, come desumibile dall’uso dell’espressione “sono stati trovati” contenuta nel citato n. 3, alla quale fa riscontro il termine “recupero” adottato nei successivi artt. 396 e 398 c.p.c., ed essendo insufficiente che anteriore alla decisione sia il “fatto” rappresentato nel documento (v. Cass. n. 3362 del 2015; n. 14114 del 2006; n. 11007 del 2000).

12. La disposizione in esame non può quindi essere invocata facendo riferimento a un documento formato dopo la decisione, ma trova applicazione nei soli casi in cui un documento decisivo preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, sia stato trovato successivamente a tale decisione (Cass. n. 3591 del 2017; n. 3362 del 2015; n. 12530 del 2011).

13. Nel caso in esame, il documento di cui si tratta, cioè la relazione della polizia giudiziaria sulla utenza intestata all’attuale ricorrente, è stato formato pacificamente dopo la conclusione del giudizio di appello sulla impugnativa del licenziamento. La Sezione Lavoro della Corte d’appello, all’esito del giudizio, ha disposto la trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica in relazione alle testimonianze raccolte su istanza del lavoratore e giudicate inattendibili. Nell’ambito del procedimento penale successivamente iscritto, sono stati svolti gli accertamenti sulle celle telefoniche, il cui esito è stato trasfuso nel documento su cui si basa il ricorso per revocazione.

14. Il rigetto del primo motivo di ricorso porta a ritenere assorbite le residue censure.

15. La sentenza d’appello, in conformità ai precedenti di questa Corte, ha individuato i tre requisiti di ammissibilità della revocazione, di cui all’art. 395 c.p.c., n. 3, cioè la preesistenza del documento rispetto alla sentenza impugnata, la decisività dello stesso e l’impossibilità della sua produzione in giudizio per ragioni di forza maggiore o per fatto della controparte.

16. Ha giudicato mancante il requisito di preesistenza del documento ed ha espressamente statuito come tale conclusione fosse sufficiente al rigetto del ricorso. Ha poi esaminato, nel merito, le altre censure sui rimanenti requisiti ed ha ritenuto insussistenti anche questi ultimi.

17. La decisione d’appello si basa, quindi, su plurime ed autonome rationes decidendi.

18. Come questa Corte ha chiarito, la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata (v. Cass. n. 17182 del 2020; n. 10815 del 2019; n. 21490 del 2005).

19. L’esistenza di distinte ed autonome rationes decidendi comporta, anzitutto, l’onere per il ricorrente di impugnarle tutte, a pena di inammissibilità del ricorso (v. Cass., 17182 del 2020 cit.; n. 10815 del 2019 cit.; n. 21490 del 2005 cit.), onere nel caso di specie assolto.

20. Comporta, inoltre, che la resistenza di una delle rationes decidendi all’impugnazione, e quindi la definitività della decisione sul punto, rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre statuizioni, poiché l’eventuale accoglimento di tutte le altre censure o di alcune di esse sarebbe comunque inidoneo a determinare la cassazione della pronuncia adottata (cfr. Cass. n. 3633 del 2017; n. 18441 del 2017; n. 3386 del 2011; n. 24540 del 2009; n. 4349 del 2001).

21. Per tali ragioni, il rigetto del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso, che deve, pertanto, essere rigettato.

22. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

23. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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