Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.40897 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23773/2017 proposto da:

L.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO BENNARDO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. ***** DI CALTANISSETTA (già

Azienda Sanitaria Provinciale n. ***** di Caltanissetta), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ALBERTO PENNINI, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELO DI PAOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2017 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 31/03/2017 R.G.N. 408/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 31 marzo 2017, la Corte d’appello di Caltanissetta rigettava il gravame di L.A. (tecnico della prevenzione dell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Unità Operativa di Igiene Pubblica del Distretto di Gela dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, inquadrato nella categoria D) avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue domande di accertamento del diritto all’indennità di funzione di coordinamento, deliberata dall’Azienda con atto n. 1054 del 10 aprile 2003 (con decorrenza dal 31 agosto 2001 per i collaboratori professionali sanitari, caposala, già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento) e di condanna della stessa al pagamento degli emolumenti dovuti;

2. a motivo della decisione, la Corte territoriale negava l’indennità richiesta dal lavoratore, istituita dall’art. 10 del CCNL Comparto Sanità biennio economico 2000 – 2001 (attribuita in via permanente, in sede di prima applicazione, in particolare ai collaboratori professionali di profili e disciplina diversi dai collaboratori professionali caposala, già appartenenti alla categoria D, nonché ai collaboratori professionali, assistenti sociali, già appartenenti alla categoria D, cui conferito incarico di coordinamento o riconosciutone formalmente lo svolgimento al 31 agosto 2001), sull’essenziale rilievo del difetto di un atto formale di incarico di coordinamento, implicitamente riconosciuto dal lavoratore, per averne escluso la necessità;

3. con atto notificato il 28 settembre 2017, il lavoratore ricorreva per cassazione con motivo sostanzialmente unico, cui l’A.S.P. di Caltanissetta resisteva con controricorso;

4. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. in via preliminare, il secondo motivo formalmente articolato come violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per effetto dell’accoglimento del ricorso “per i motivi sopra esposti”, non esprime una censura di alcuna statuizione della sentenza impugnata, sicché non costituisce motivo in senso proprio;

2. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 10 CCNL 20 settembre 2001, art. 12 preleggi, artt. 1362 – 1371 c.c., per l’erroneo fondamento del ragionamento decisorio della Corte territoriale sulla carenza del requisito, essenziale ed assorbente, di conferimento dall’Azienda di un incarico formale di coordinamento, dovendo la funzione meritevole dell’indennità richiesta piuttosto risultare dal suo effettivo svolgimento e il conferimento dell’incarico di coordinamento o la sua verifica essere intesi, secondo richiamato insegnamento giurisprudenziale di legittimità, nella risultanza di una “traccia documentale” e proveniente dal titolare del potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, avente ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione e del personale, come comprovato dall’ampia produzione documentale offerta, in ordine alle attività effettivamente compiute e provate, in base agli incarichi ricevuti dal Dott. B., quale Direttore dell’Unità Operativa di Igiene Pubblica dell’ASL di Caltanissetta e dal Dott. C., Dirigente dei servizi di igiene alimenti e nutrizione del distretto di Gela (unico motivo);

3. esso è infondato;

4. l’art. 10, comma 3 CCNL del Comparto Sanità del 20 settembre 2001 stabilisce che: “L’indennità di cui al comma 2”, ossia di funzione di coordinamento – parte fissa, “sempre in prima applicazione – compete in via permanente – nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali assistenti sociali già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 200l’;

4.1. secondo insegnamento consolidato, meritevole di continuità, esso è stato interpretato da questa Corte nel senso del riconoscimento dell’indennità in oggetto anche ai soggetti indicati, ai quali l’azienda abbia conferito analogo incarico di coordinamento alla medesima data o riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001, affermando, in tal caso, che la funzione di coordinamento non è intrinseca al ruolo dei profili e quindi ha bisogno di essere dimostrata o accertata con atto formale; e che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell’incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di esso vi sia traccia documentale, sia stato assegnato da coloro che abbiano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché il coordinamento del personale, restando esclusa la possibilità per l’Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale (Cass. 29 maggio 2019, n. 14689, p.ti 3.7 e 3.9 in motivazione, con richiamo di precedenti conformi: Cass. 27 aprile 2010, n. 10009; Cass. 8 novembre 2013, n. 25198; Cass. 22 settembre 2015, n. 18679);

4.2. l’interpretazione della Corte territoriale è conforme ai suenunciati principi di diritto, avendo essa ribadito la necessità di un formale provvedimento di incarico per il ricorrente, tecnico della prevenzione dell’ambiente e nei luoghi di lavoro, inquadrato nella categoria D (pertanto destinatario della previsione dell’art. 10, comma 3 CCNL cit.) o di un formale riconoscimento datoriale delle funzioni di coordinamento: né l’uno, né l’altro risultando dalle produzioni documentali (indicate sub p.to 2 a pgg. da 15 a 18 del ricorso), significative di funzioni volta a volta affidate al lavoratore, dalle quali indurre, secondo il medesimo, le funzioni di coordinamento svolte;

5. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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