LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5889/2020 proposto da:
B.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIAGRAZIA STIGLIANO;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI TARANTO;
– intimata –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TARANTO, depositato il 31/12/2019 R.G.N. 4945/2019.
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
Che:
1. con ordinanza 31 dicembre 2019 (comunicata il 14 gennaio 2020), il Giudice di Pace di Taranto rigettava il ricorso proposto da B.S., cittadino di Guinea Bissau, avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Taranto del 21 agosto 2019, per l’ingiustificata presenza dello straniero sul territorio italiano, regolarmente emesso, né essendo annullabile, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora sia palese che, per la sua natura vincolata, non avrebbe potuto essere diverso nel contenuto dispositivo da quello concretamente adottato, neppure ciò essendo possibile per mancata comunicazione di avvio del procedimento per la stessa ragione;
2. esso non assumeva provvedimenti in ordine alla liquidazione degli onorari del difensore del richiedente, per gratuito patrocinio, in assenza di certificazione dell’autorità consolare di appartenenza, né di indicazione del domicilio all’estero;
3. con atto notificato l’11 febbraio 2020, lo straniero ricorreva tempestivamente per cassazione con quattro motivi; la Prefettura intimata non svolgeva difese.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorrente deduce nullitaq’ del decreto per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente, al di sotto del minimo costituzionale, avulsa dalle censure puntualmente indicate nel ricorso, ma non menzionate, così da non rendere comprensibile il ragionamento a fondamento della decisione (primo motivo);
2. esso è fondato;
3. l’ordinanza impugnata non ha argomentato nulla in merito ai motivi di censura formulati con l’impugnazione del decreto di espulsione, specificamente indicati dal ricorrente e neppure menzionati dal provvedimento del Giudice di Pace, sicché ricorre la violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile qui nell’ipotesi (che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, comportante nullità della sentenza) di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale” (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940), pertanto del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione: anche in tal caso concretandosi una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 25 settembre 2018, n. 22598);
4. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, L. n. 241 del 1990, art. 2 locties, per mancanza nel decreto di espulsione della firma del Prefetto o del Vice Prefetto Vicario, invece presente quella del Vice Prefetto aggiunto, con menzione di una delega risalente all’anno 2010, di cui richiesta la produzione, in favore di quest’ultimo (secondo motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3, 6, art. 10 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, per esistenza di una condizione ostativa al rimpatrio, quale il peggioramento della sicurezza nel Paese di provenienza del richiedente (Guinea Bissau), omesso esame di fatti decisivi, mancata valutazione di dei documenti e delle istanze istruttorie (terzo motivo);
5. essi sono assorbiti;
6. il ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2011, art. 18, comma 4, per erroneo rigetto della liquidazione del gratuito patrocinio (quarto motivo);
7. esso è inammissibile;
8. per consolidato indirizzo, questa Corte ritiene che, nel giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione, lo straniero non possa ricorrere avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo il procedimento stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, espressamente previsto nel procedimento penale, ma quello disciplinato dall’art. 170 del citato Decreto (applicabile ai sensi dell’art. 84, a sua volta richiamato dall’art. 142); sicché, secondo le previsioni di tale norma, lo straniero può ricorrere avverso il provvedimento di non ammissione al gratuito patrocinio, entro venti giorni dalla comunicazione, al capo dell’ufficio giudiziario competente (Cass. Cass. 25 ottobre 2012, n. 18241; conff. Cass. 19193/2010; Cass. 19203/2009; Cass. 13833/2008): nel caso di specie, il Coordinatore dell’ufficio del giudice di pace, nel termine di giorni venti dalla comunicazione del detto diniego, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (Cass. 28 febbraio 2019, n. 6068); sicché, non può dolersi della mancata liquidazione dei relativi onorari;
9. pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, il quarto dichiarato inammissibile e gli altri assorbiti; l’ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Taranto in persona di diverso giudicante.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il quarto, assorbiti gli altri; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Taranto in persona di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021