Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.40900 del 20/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5869/2020 proposto da:

S.H., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACINTO CORACE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2217/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 11/10/2019 R.G.N. 403/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 11 ottobre 2019, la Corte d’appello di Catania rigettava il gravame di S.H., cittadino nigeriano, avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. essa condivideva la valutazione del Tribunale (e prima ancora della Commissione Territoriale) di insussistenza dei presupposti di concessione in particolare della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in assenza di un conflitto armato, tale da determinare una situazione di violenza indiscriminata rilevante nella sua specifica zona di provenienza (Edo State, nella parte meridionale della Nigeria), in base al rapporto Easo del 2017 consultato;

3. la Corte territoriale negava pure al predetto la protezione umanitaria, subordinatamente richiesta, in assenza di una condizione di vulnerabilità specifica, non ravvisata nel suo soggiorno in Libia, in cui egli era arrivato nel gennaio 2012 (ivi permanendo oltre un anno, dopo essere stato “costretto ad abbandonare la Nigeria per il timore di essere ucciso, destino a cui sono andati incontro la madre e il fratello”, secondo il tenore del suo appello), al di fuori dei presupposti all’epoca previsti dal D.P.C.M. 5 aprile 2011, successivamente esteso ai nordafricani interessati dalle vicende della “primavera araba” entrati in Italia da 10 gennaio al 5 aprile 2011; nell’irrilevanza, infine, della documentata assunzione alle dipendenze di un’impresa cinese per la durata di un anno in scadenza il 19 luglio 2019, rinnovato fino al 31 dicembre 2019;

4. con atto notificato il 5 febbraio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,27, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6, 14, 17, ed omesso esame di elementi o fatti determinanti, per omissione di consultazione dalla Corte territoriale delle fonti più aggiornate e pertinenti sulla specifica regione di provenienza del richiedente, rispetto al report Easo risalente al 2017, nell’inosservanza dell’obbligo di cooperazione istruttoria (primo motivo);

2. esso è fondato;

3. la Corte territoriale ha accertato la condizione generale della Nigeria, tra l’altro senza una puntuale di quella specifica in Edo State, zona di provenienza del richiedente, rilevante ai fini della protezione sussidiaria regolata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base di fonti (report Easo aggiornato al giugno 2017: a pg. 10 della sentenza; e senza neppure chiarire, sempre ivi, la distinzione tra una condizione di violenza indiscriminata generalizzata, una di delinquenza radicata attraverso attività predatorie di bande armate e una di criminalità comune, per la quale: Cass. 28 aprile 2021, n. 11176), anteriori di oltre due anni alla data di decisione, a fronte di fonti alternative o successive proposte (report di Amnesty International, in allegato sub 4 al ricorso e report Easo aggiornato a novembre 2018, in allegato sub 5 ivi: entrambi indicati a pg. 9 del ricorso), in modo da consentire a questa Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769): così violando l’obbligo di cooperazione, esigente il rispetto del principio per il quale le fonti di informazione devono essere attendibili, puntualmente indicate e aggiornate al momento della decisione (Cass. 28 giugno 2018, n. 17075; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 12 maggio 2020, n. 8819);

4. il ricorrente deduce poi omesso esame di fatti determinati e violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, per esclusione della protezione umanitaria, in assenza di una valutazione complessiva e in concreto della condizione specifica del richiedente, in riferimento a diversi profili dedotti, senza alcun giudizio comparativo tra la sua situazione attuale in Italia e quella di verosimile esposizione a pericolo in caso di rimpatrio (secondo motivo);

5. anch’esso è fondato;

6. la Corte catanese ha mancato di considerare la condizione specifica di vulnerabilità del richiedente, in particolare riferimento alla permanenza di oltre un anno in Libia, specificamente dedotta ai fini della protezione umanitaria (come riportato a pg. 7 della sentenza), meritevole di una valutazione caso per caso, in relazione alle violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza, siccome potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (Cass. 15 maggio 2019, n. 13096; Cass. 2 luglio 2020, n. 13565; Cass. 22 settembre 2021, n. 25734);

6.1. essa ha pure sostanzialmente ignorato (al primo capoverso di pg. 14 della sentenza) la dedotta e documentata condizione lavorativa (ribadita all’ultimo capoverso di pg. 13 del ricorso), pure da valutare in funzione dell’apprezzamento dell’integrazione economica e sociale in Italia, in funzione della doverosa comparazione (completamente omessa dalla Corte territoriale) tra le situazioni di integrazione quivi e nel Paese di provenienza del richiedente, anche alla luce del ribadito paradigma del modello di comparazione c.d. attenuata, secondo cui, in base alla normativa del D.Lgs. n. 286 del 1998, anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia; e tale valutazione comparativa deve essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano; tuttavia, situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia e, per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno (Cass. s.u. 9 settembre 2021, n. 24413);

7. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472