LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29144-2020 proposto da:
A.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA GRAZIANI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 6652/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 14/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
che:
A.O., nato in Nigeria (Edo State), impugnò la decisione della Commissione Territoriale, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso avverso tale decisione.
Il ricorrente ha narrato di essere fuggito per questioni ereditarie riguardanti i beni del padre, sorte quando questi era ancora vivo, perché la matrigna aveva assoldato quattro persone allo scopo di farlo uccidere, senza riuscire nell’intento perché una di queste persone lo aveva preavvisato.
Il Tribunale ha ritenuto che i fatti narrati non integrassero persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e che pertanto, anche ove veritieri, non consentivano il riconoscimento dello status di rifugiato.
Ha, comunque, escluso la attendibilità delle dichiarazioni circa le ragioni di fuga, evidenziandone genericità, incongruenze e contraddizioni. Ha valutato le fonti internazionali (UNHCR, 2017/20118 – EASO 2018 – Human Rights Watch 2018 – World Report 2019 – Freedom in the World 2019 relativi alla Nigeria) ed ha escluso, nella zona di provenienza del richiedente (Edo State), la presenza di un grado di violenza così alto da comportare il concreto rischio della vita per i civili, per la sola presenza dell’area in questione.
Ha denegato la protezione umanitaria in quanto ha escluso fatti soggettivi di vulnerabilità relativi al Paese di origine, rimarcando la non decisività delle vicende occorse al richiedente in Libia, oltre che la mancanza di integrazione e la assenza di stabili mezzi di sussistenza in Italia, stante la conclusione delle attività lavorative documentate.
Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi:
I) Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 e 27, degli artt. 8 e 27 e artt. 2 e 3 CEDU, dell’art. 16 della Direttiva Europea n. 2013/32 UE, oltre al difetto di motivazione, travisamento dei fatti e omesso esame di fatti decisivi. Il ricorrente sostiene che non sarebbe stato applicato il principio dell’onere probatorio attenuato e, altresì, che il racconto era da ritenersi credibile perché non contraddittorio. Si duole della valutazione sulle condizioni socio/politiche del Paese di origine e riporta stralci di informative e precedenti giurisprudenziali;
II) Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, ed omessa valutazione di fatti decisivi. Il ricorrente si duole che non siano stati qualificati come persecuzione i gravi atti posti in essere contro di lui dalla matrigna;
III) Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, in relazione alla domanda di protezione umanitaria e l’errato/omesso esame in merito alle condizioni socio/lavorative in Italia del ricorrente, allegando fatti nuovi relativi ad attività lavorativa in Italia.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile perché sollecita impropriamente una revisione dell’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, con puntuale riferimento a fonti aggiornate, circa la situazione socio/politica dell’Edo State e della Nigeria.
Il secondo motivo è inammissibile perché trascura di considerare che il racconto circa le ragioni di fuga non è stato ritenuto credibile.
Il terzo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, conforme a Cass. Sez. Un. 29459/2019; Cass. n. 7599/2020; Cass. n. 4455/2018, in quanto critica la valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla mancanza di prova circa la realizzazione di un processo di integrazione completo ed ostativo al rimpatrio, senza tuttavia indicare fatti specifici tempestivamente dedotti – diversi da quelli già valutati – di cui sia stato omesso l’esame, e perché sollecita da parte della Corte di legittimità un accertamento di fatto, relativo a circostanze sopravvenute – consistenti in attività lavorative intraprese tra luglio e dicembre 2020- che non prova di avere documentato dinanzi al Tribunale, di guisa che non vi è spazio, rispetto a quanto accertato dal Tribunale per applicare i principi espressi da Cass. S.U. n. 24413 del 9/9/2021.
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535/2019).
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021