LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6055/2020 proposto da:
T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato MANUELA AGNITELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4358/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2019 R.G.N. 7345/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza 1 luglio 2019, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame di T.A., cittadino gambiano, avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. essa riteneva il racconto del richiedente (che aveva riferito di aver abbandonato il proprio Paese per “sfuggire alla pena di morte o all’ergastolo in quanto… mentre stava guidando senza patente l’auto per trasportare la madre in ospedale” aveva “investito un uomo che sarebbe morto dopo sette giorni in ospedale”) privo di adeguati riscontri e contraddittorio, comunque tale da escludere l’irrogazione della pena di morte per omicidio colposo; sicché, dovendo la vicenda essere ricondotta ad “un reato comune commesso nell’ambito dello Stato di provenienza e da risolvere in quell’ambito”, la Corte territoriale escludeva, anche in riferimento all’inesistenza in esso di alcun conflitto armato, sulla base del rapporto UNHCR aggiornato al 2018, l’accoglibilità delle domande del richiedente di protezione internazionale, né umanitaria, in difetto di allegazione di alcuna concreta condizione di vulnerabilità del richiedente (pure risalendo le certificazioni mediche della sua condizione di disagio psichico agli anni 2015 e 2016);
3. con atto notificato il 2 febbraio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non svolgeva attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 11, lett. e), f), ed illogica, contraddittoria ed apparente motivazione, in merito al rigetto della domanda del richiedente di riconoscimento dello status di rifugiato, per assenza di effettiva spiegazione dalla Corte territoriale delle ragioni di non credibilità del racconto, in base ad opinioni soggettive, senza conoscenza del contesto di collocazione della narrazione (primo motivo);
2. esso è infondato;
3. ricorre una motivazione apparente quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 21 dicembre 2010, n. 25866; Cass. 14 febbraio 2020, n. 3819);
3.1. nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato adeguato conto delle ragioni (in particolare, esposte a pg. 5 della sentenza) di inesistenza dei presupposti della misura in questione, in riferimento alle dichiarazioni del richiedente (al primo capoverso di pg. 4 della sentenza), tale da rendere comprensibile, al di là della sua correttezza (non oggetto qui di devoluzione), il ragionamento logico-giuridico a fondamento della decisione;
4. il ricorrente deduce poi violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), art. 14, comma 1, lett. c) (rectius: b), artt. 2, 3, 5, 8, 9 CEDU, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, anche come vizio motivo, per il mancato accertamento dalla Corte territoriale, per effetto dei poteri officiosi nella sua disponibilità in funzione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, dell’effettiva situazione di tutela in Gambia dei diritti fondamentali, al di là della sussistenza o meno di una condizione di violenza generalizzata per (in)esistenza di un conflitto armato (secondo motivo); violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), b), art. 14, artt. 3, 7 CEDU, anche come vizio motivo, per la mancanza di considerazione del motivo di allontanamento del richiedente dal proprio Paese, né di accertamento del pericolo di sua esposizione al forte rischio di una detenzione in condizioni inumane e degradanti e di un processo né equo, né breve (terzo motivo);
5. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;
6. in tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. 9 luglio 2020, n. 14674); non potendo la prognosi negativa in ordine alla credibilità del richiedente essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti quando, invece, sia trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); né le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo comportando necessariamente, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 2014, n. 15782; Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 21 giugno 2021, n. 17599); senza che tale attenuazione dell’onere probatorio escluda, tuttavia, che il richiedente debba produrre ogni ragionevole sforzo per circostanziare il proprio racconto, atteso che, in caso contrario, la genericità della narrazione esclude la necessità e la possibilità di ulteriori accertamenti da parte del giudice di merito (Cass. 3 agosto 2021, n. 22196).
6.1. nel caso di specie, la Corte territoriale, ritenuta la vicenda riconducibile ad “un reato comune commesso nell’ambito dello Stato di provenienza e da risolvere in quell’ambito” (al penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza), ha omesso ogni accertamento sull’efficienza del sistema giudiziario e sulle condizioni carcerarie in Gambia, nonostante la segnalata condizione inumana e degradante (riscontrata dalla stessa Corte territoriale, sia pure con limitazione ad una particolare categoria di detenuti: al secondo capoverso di pg. 7 della sentenza), invece doveroso (Cass. 25 maggio 2021, n. 14395, in specifico riferimento alle condizioni del sistema giudiziario e carcerario in Gambia), come più in generale, in merito alla situazione individuale ed alle circostanze personali del richiedente, in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921; Cass. 25 luglio 2018, n. 19716; Cass. 4 gennaio 2021, n. 10), mediante l’acquisizione di fonti, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa (cd. COI, ossia Country of Ori gin Information), aggiornate al momento della decisione (o ad esso prossimo) e pertinenti (Cass. 30 ottobre 2020, n. 23999), aventi una tale ufficialità (Cass. 12 maggio 2020, n. 8819; Cass. 29 dicembre 2020, n. 29701), o comunque accreditate per la provenienza dalle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (come Amnesty International e Medici senza frontiere: Cass. 30 giugno 2020, n. 13253);
7. il ricorrente deduce infine violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c), comma 4, ed illogica, contraddittoria ed apparente motivazione, per erronea esclusione di una condizione di vulnerabilità del richiedente, ai fini della protezione umanitaria: per la mancata valorizzazione della certificazione medica psicologica prodotta (risalente al 2017 e poi rimasta invariata), senza una richiesta giudiziale di integrazione; per il rischio di un nuovo arresto, in caso di rimpatrio, per essere lo zio di un poliziotto accusato di partecipazione al tentativo di colpo di Stato del presidente J. nel 2015; di privazione della libertà personale per la sua religione cristiana; pure egli svolgendo attività lavorative e formative presso il Cas di accoglienza, ai fini del suo inserimento sociale in Italia (quarto motivo);
8. al netto dei profili di novità dell’essere il richiedente di religione cristiana e zio di un poliziotto accusato di partecipazione al tentativo di colpo di Stato del presidente J. nel 2015 (pertanto inammissibili), anch’esso è fondato;
9. pure dando atto di certificazioni mediche relative a un disagio psichico del richiedente, benché risalenti agli anni 2015 e 2016 (così al terz’ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza), la Corte territoriale non ha proceduto ad alcuna integrazione o approfondimento, come lamentato dal ricorrente, in ordine ad esso: ben potendo la vulnerabilità del richiedente conseguire anche da una seria esposizione al rischio di una lesione del diritto alla salute adeguatamente allegata e dimostrata; né tale primario diritto della persona potendo trovare tutela esclusivamente nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 36, in quanto la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona, come quello alla salute, e al contempo di essere posti nella condizione di integrarsi nel paese ospitante anche attraverso un’attività lavorativa, mentre il permesso di soggiorno per cure mediche di cui al citato art. 36 si può ottenere esclusivamente mediante specifico visto d’ingresso e pagamento delle spese mediche da parte dell’interessato (Cass. 4 febbraio 2020, n. 2558; Cass. 30 giugno 2020, n. 13257);
10. pertanto il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso devono essere accolti, rigettato il primo, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021