Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40903 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23229/2020 R.G. proposto da:

C.D., rappresentato e difeso dagli Avv. Silvia Pascoli e Marco Montozzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore, n. 4;

– ricorrente –

contro

S.C., rappresentata e difesa dagli Avv. Romina Pellegrini e Giorgio De Arcangelis, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazzale Clodio, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 212/20 depositata il 21 maggio 2020;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Mercolino Guido.

RILEVATO

che il Tribunale di Udine, dopo aver pronunciato, con sentenza non definitiva del 6 aprile 2017, lo scioglimento del matrimonio contratto da C.D. con S.C., con sentenza definitiva del 3 giugno 2019 dispose l’affidamento condiviso del figlio minore R. ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, determinando le modalità di svolgimento dei rapporti con la madre, assegnando a quest’ultima la casa familiare, rigettando la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile e quella di riconoscimento dell’assegno per il mantenimento del minore, e ponendo a carico di ciascuno dei genitori l’obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per lo stesso;

che l’impugnazione proposta dal C. è stata rigettata dalla Corte d’appello di Trieste, che con sentenza del 21 maggio 2020 ha dichiarato assorbito il gravame incidentale proposto dalla S.;

che avverso la predetta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, al quale la S. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 337-sexies c.c., della L. 1 dicembre 1970, n. 898, artt. 5 e 6 e dell’art. 112 c.p.c., nonché l’omessa, illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che, nel disporre l’assegnazione della casa familiare alla S., la sentenza impugnata ha riconosciuto che il minore non vi risiedeva stabilmente, ma ha ritenuto necessario assicurare la conservazione delle sue abitudini di vita, senza peraltro individuarle;

che la Corte territoriale ha inoltre omesso di considerare che il minore risiede con esso ricorrente in una località diversa, nonché di tener conto degli accordi stipulati in sede di separazione, che prevedevano l’alienazione dell’immobile, anche al fine di consentire alla S. di trovare un’abitazione più vicina a quella del figlio ed al luogo di lavoro;

che il motivo è fondato;

che non può infatti condividersi la sentenza impugnata nella parte in cui, pur dando atto del collocamento dell’unico figlio nato dal matrimonio presso il ricorrente, ha confermato l’assegnazione della casa familiare alla controricorrente, ritenendo tale provvedimento idoneo ad assicurare da un lato la conservazione delle abitudini di vita del minore, sia pure per i brevi periodi che avrebbe trascorso con la madre, e dall’altro il riequilibrio dei rapporti economici tra le parti, non compensato attraverso il riconoscimento dell’assegno divorzile;

che, in tema di assegnazione della casa familiare, questa Corte ha infatti affermato costantemente che, tanto ai sensi del previgente art. 155-quater c.c., quanto ai sensi dell’attuale art. 337-sexies c.c., tale provvedimento dev’essere adottato tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo da garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, con la precisazione che a tale decisione resta estranea qualsiasi valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (cfr. Cass., Sez. I, 12/10/2018, n. 25604; 18/09/2013, n. 21334; Cass., Sez. VI, 7/02/2018, n. 3015);

che, in quest’ottica, è stata esclusa la possibilità di disporre un’assegnazione anche parziale, a meno che la porzione assegnata al genitore non col-locatario dei figli costituisca un’unità immobiliare del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia, ovvero l’immobile, nella sua consistenza complessiva, ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile (cfr. Cass., Sez. VI, 15/10/2020, n. 22266; Cass., Sez. I, 11/11/2011, n. 23631);

che non merita dunque consenso la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur riconoscendo correttamente che la ratio dell’art. 337-sexies c.c., comma 1, dev’essere individuata unicamente nell’esigenza di protezione del minore, da realizzarsi mediante l’assegnazione della casa al genitore che con lui vive stabilmente, ha affermato che quando, come nella specie, il genitore collocatario del minore non chieda al giudice l’assegnazione dell’ex casa familiare, ma soltanto che l’altro genitore che invece la occupa sia condannato a rilasciarla puramente e semplicemente, la predetta disposizione perde qualsiasi valenza, nulla impedendo che il godimento della casa possa servire a colmare lo squilibrio tra i redditi degli ex coniugi;

che la predetta tesi postula infatti una lettura separata dei primi due periodi dell’art. 337-sexies c.c., comma 1, in virtù della quale l’incidenza dell’uso dell’immobile già adibito a casa familiare viene a configurarsi come un criterio di valutazione la cui operatività ai fini della regolazione dei rapporti economici tra i coniugi non è necessariamente subordinata all’assegnazione dell’immobile a quello presso il quale sono collocati o con il quale convivono i figli, costituendo l’interesse di questi ultimi un parametro prioritario ma non esclusivo ai fini dell’adozione di tale provvedimento, il quale può dunque essere adottato anche in assenza di figli o in favore del genitore non collocatario, al solo fine di porre rimedio allo squilibrio tra le situazioni patrimoniali dei coniugi, e quindi in funzione integrativa o sostitutiva dell’assegno divorzile o di quello di mantenimento;

che tale interpretazione si pone tuttavia in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sviluppatosi sulla base dell’art. 155 c.c., nel testo introdotto dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, il quale si limitava a prevedere, al comma 4, l’assegnazione in uso della casa familiare, in via preferenziale ed ove possibile, al coniuge al quale fossero affidati i figli, senza nulla disporre in ordine alla possibilità di valutare gli effetti economici di tale provvedimento ai fini dell’imposizione a carico del coniuge proprietario o comproprietario dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento o della determinazione del relativo importo;

che, secondo il predetto orientamento, in caso di separazione o divorzio, l’assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 6, (come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11), doveva considerarsi finalizzata all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui era cresciuta, e non poteva quindi essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dall’art. 156 c.c. e dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, alle quali erano destinati unicamente i predetti assegni (cfr. Cass., Sez. I, 26/01/ 2006, n. 1545; 18/09/2001, n. 11696; 23/02/2000, n. 2070);

che tale orientamento, come si è detto in precedenza, ha trovato conferma anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 1, comma 1, che ha introdotto l’art. 155-quater c.c., avente specificamente ad oggetto l’assegnazione della casa familiare;

che, nell’ambito della nuova disciplina, ribadita dall’art. 337-sexies c.c., introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 55, la previsione della possibilità di tener conto del provvedimento di assegnazione ai fini della regolazione dei rapporti economici tra i genitori non può considerarsi un indice della volontà del legislatore di consentire l’assegnazione indipendentemente dalla collocazione dei figli o dalla convivenza con gli stessi, ma risponde esclusivamente alla finalità di evitare che l’imposizione del relativo vincolo, in aggiunta all’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile o di quello di mantenimento, si traduca in un onere complessivamente sproporzionato rispetto alle risorse economiche del coniuge proprietario o comproprietario;

che nella specie è d’altronde pacifico che, a seguito della separazione personale dei coniugi, il figlio minore si è trasferito con il padre in altra località, diversa da quella in cui è situato l’immobile già adibito a casa familiare, sicché, dovendosi presumere che il centro dei suoi interessi e della sua vita di relazione risulti attualmente collocato nel nuovo luogo di residenza, deve considerarsi illogica anche l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui l’assegnazione dell’immobile consentirebbe di garantire la conservazione delle sue abitudini di vita;

che il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo d’impugnazione, con cui il ricorrente ha insistito sulla violazione e la falsa applicazione dell’art. 337-sexies c.c., della L. 1 dicembre 1970, n. 898, artt. 5 e 6 e dell’art. 112 c.p.c., nonché sull’omessa, illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nel disporre l’assegnazione della casa familiare alla S., in virtù della qualificazione della stessa come coniuge economicamente più debole, la sentenza impugnata ha omesso di indicarne le ragioni, nonché di valutare le condizioni economiche e patrimoniali di esso ricorrente e la capacità di lavoro della donna;

che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa alla Corte d’appello di Trieste, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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