LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5882/2020 proposto da:
I.N.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DIEGO PERRICONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 506/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 05/08/2019 R.G.N. 293/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza 5 agosto 2019, la Corte d’appello di Caltanissetta rigettava il gravame di I.N.M., cittadino pakistano, avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. essa riteneva il racconto del richiedente (che aveva riferito di aver lasciato il Pakistan nel 2009, su consiglio del padre e dello zio, a seguito di continue minacce e dell’incendio della sede dell’associazione a favore dei poveri, che frequentava, da parte di un ragazzo talebano, mandato dal sindaco del villaggio, ostile all’iniziativa che sottolineava una carenza della sua azione amministrativa e politica; di essere arrivato in Italia soltanto nel 2016, dopo avere attraversato numerosi paesi: Iran, Turchia, Serbia, Grecia, Germania), non attendibile, perché generico e poco circostanziato, tale da precludergli, anche in riferimento all’accertamento delle condizioni di sicurezza, con particolare attenzione agli attentati terroristici nel Punjab, zona di sua provenienza, l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria (oggetto del primo motivo di appello);
3. la Corte territoriale negava pure al predetto la protezione umanitaria (oggetto del secondo), nell’insufficienza di un suo sradicamento dal Punjab, per la complessiva inattendibilità del racconto, parimenti significativo dell’inserimento sociale e lavorativo in Italia, ai fini della valutazione comparativa tra le due situazioni;
4. con atto notificato il 4 febbraio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con cinque motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per l’inosservanza dei criteri di esame della credibilità del richiedente, secondo il paradigma procedimentale stabilito dalla norma denunciata, per la valorizzazione di “aspetti certamente secondari rispetto al fatto”, non essendovi “motivi adeguati per ritenere le dichiarazioni non credibili… non potendosi dare rilievo ad eventuali mere discordanze” (primo motivo); violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per erronea negazione del rischio di grave danno rilevante ai fini della norma denunciata, alla luce dell’esistenza di un conflitto armato interno come definito dalla Corte di Giustizia UE (secondo motivo); violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, per omessa consultazione di fonti relative agli specifici fatti denunciati dal richiedente, nonostante gli articoli di stampa e le fonti (in particolare: Global terrorism Index 2016 – rapporto annuale redatto da Institute of economics and peace), da cui risultante la condizione di quarta nazione del Pakistan nel mondo a subire maggiormente gli effetti del terrorismo (terzo motivo); violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per erronea esclusione del pericolo di grave danno per il richiedente in caso di rimpatrio, pure avendo la Corte territoriale accertato “la presenza di reti militari ed estremisti in grado di programmare e condurre attentati terroristici”, con valorizzazione del lungo tempo trascorso dal suo allontanamento dal Paese in una discutibile “prognosi sulla futura assenza di danno grave”, con erronea interpretazione della nozione di conflitto armato, in funzione della protezione prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), senza idonea documentazione dell’insicurezza del Punjab, anche alla luce di Coi dell’Austrian Centre aggiornate al gennaio 2017 (quarto motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;
3. in tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. 9 luglio 2020, n. 14674); non potendo la prognosi negativa in ordine alla credibilità del richiedente essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti quando, invece, sia trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); né le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo comportando necessariamente, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 2014, n. 15782; Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 21 giugno 2021, n. 17599); senza che tale attenuazione dell’onere probatorio escluda, tuttavia, che il richiedente debba produrre ogni ragionevole sforzo per circostanziare il proprio racconto, atteso che, in caso contrario, la genericità della narrazione esclude la necessità e la possibilità di ulteriori accertamenti da parte del giudice di merito (Cass. 3 agosto 2021, n. 22196);
3.1. nel caso di specie, la Corte territoriale ha proceduto ad una valutazione di credibilità conforme al paradigma procedimentale illustrato, con idoneo accertamento della condizione del Punjab tale da consentirle un informato e congruamente argomentato apprezzamento dei requisiti del richiedente in ordine alla protezione sussidiaria, sulla scorta di fonti ufficiali aggiornate (report Easo pubblicato nell’ottobre 2018, al penultimo capoverso di pg. 6 della sentenza), in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921; Cass. 25 luglio 2018, n. 19716; Cass. 4 gennaio 2021, n. 10);
3.2. il ricorrente si è invece limitato ad una generica contestazione della valutazione giudiziale, in una prospettiva meramente contrappositiva, per giunta in base a fonti anteriori a quelle consultate dalla Corte territoriale (Coi dell’Austrian Centre aggiornate al gennaio 2017: al penultimo capoverso di pg. 10 del ricorso): pertanto, sviluppando censure non specificamente idonee a dimostrare, con elementi di fatto puntuali, che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo esse contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire a questa Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769);
4. il ricorrente deduce poi violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per erronea esclusione di concessione della protezione umanitaria, sulla base dell’attendibilità delle dichiarazioni rese e del fumus persecutionis ad esse conseguente, “avuto riguardo alla situazione personale che ha determinato la partenza dal Pakistan e che deve ritenersi credibile, e infine al livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia” (quinto motivo);
5. anch’esso è inammissibile;
6. il mezzo consiste nella censura generica di una valutazione giudiziale, che ha valorizzato la ritenuta scarsa credibilità del racconto nei corretti limiti del riflesso sull’apprezzamento dello sradicamento del richiedente dal territorio di origine (al terz’ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza) e quindi in funzione comparativa della sua situazione ivi e in Italia: ribadita così l’autonomia della protezione umanitaria, per la quale il difetto d’intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative alle protezioni maggiori non estende gli effetti anche sulla domanda a quella relativa, soggetta ad oneri di deduzione e di allegazione in parte diversi (Cass. 18 aprile 2019, n. 10922; Cass. 21 aprile 2020, n. 7985; Cass. 2 novembre 2020, n. 24186);
6.1. la Corte territoriale ha rispettato il ribadito paradigma del modello di comparazione c.d. attenuata, secondo cui, in base alla normativa del D.Lgs. n. 286 del 1998, anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia; e tale valutazione comparativa deve essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano; tuttavia, situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia e, per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno (Cass. s.u. 9 settembre 2021, n. 24413);
7. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021