LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7385-2021 proposto da:
ITALFOR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore L.G. – (ricorso non depositato);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO SOCIETA’ ***** S.R.L. in persona del curatore fallimentare Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE CALBOLI 44, presso lo studio dell’avvocato Fabio Viglione, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO ANTONIO FERRARA;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronologico 1351/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il 16/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Vella Paola.
RILEVATO
che:
1. Il Fallimento Società ***** S.r.l. ha depositato controricorso al ricorso proposto da Italfor S.r.l., notificatogli in data 23/12/2020, avverso il decreto del Tribunale di Potenza reso nel giudizio di opposizione allo stato passivo distinto al n. 2582/2019 R.G.;
1.1. il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di Consiglio non partecipata del 21 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
1.2. il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
2. il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, in quanto “non depositato al 24/03/2021” (v. attestazione della cancelleria in atti);
3. in simili casi va fatta applicazione del principio per cui “l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme” (Cass. 25453/2017, Cass. 12894/2013);
4. d’altro canto, “la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso egli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le ipese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione” (Cass. n. 21969/2011, 3193/2016, 20327/2019, 27571/2020);
5. seguono la declaratoria di improcedibilità del ricorso e la condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo;
6. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, in quanto “la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria” (Cass., Sez. U, 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021