Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.40906 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5888/2020 proposto da:

M.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LIVIO NERI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3738/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/09/2019 R.G.N. 180/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 13 settembre 2019, la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame di M.A., cittadino pakistano, avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. essa riteneva il racconto del richiedente (che aveva riferito di avere abbandonato il Pakistan nel 2015, per paura delle minacce, già ricevute dal fratello e dai familiari propri, dai parenti malavitosi di una ragazza fuggita, contro la volontà dei genitori, con un amico del proprio fratello, per sapere dove i due fossero nascosti; di essere entrato in Italia il 25 agosto 2015, proveniente dall’Austria e di temere, in caso di rimpatrio, di essere ucciso dai familiari della ragazza) non attendibile, perché vago, lacunoso, privo di riscontri e soprattutto stereotipato e contraddittorio: tale da precludergli, anche in riferimento all’accertamento delle condizioni di sicurezza, con particolare attenzione agli attentati terroristici nel Punjab, zona di provenienza (in base alle fonti Easo del luglio 2016 consultate), l’accoglimento delle domande di protezione sussidiaria, né umanitaria, in assenza di una specifica condizione di vulnerabilità e neppure di un’adeguata integrazione in Italia; a ciò non bastando le documentate attività lavorative intraprese;

3. con atto notificato il 6 febbraio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con sei motivi e memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. in via preliminare, deve essere scrutinata la validità della procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su foglio separato e materialmente congiunto;

2. essa non contiene alcun riferimento al ricorso introduttivo, né alla sentenza impugnata (risultando del tutto genericamente rilasciata “in ogni grado e fase del presente procedimento avanti la Corte di Cassazione ed atti inerenti e conseguenti, ivi compresa l’eventuale riassunzione, gli atti di esecuzione e i giudizi di opposizione”), ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità: così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio (Cass. 5 novembre 2018, n. 28146; Cass. 18 febbraio 2020, n. 4069; Cass. 20 gennaio 2021, n. 905);

3. detta procura speciale deve essere dichiarata giuridicamente inesistente, in quanto priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato;

4. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello di verifica dell’effettiva estensione della procura principalmente a garanzia della stessa parte che l’abbia rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione apposta dallo stesso in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173);

5. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto attività difensiva, e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali, a carico del difensore (Cass. s.u. 1 giugno 2021, n. 15177), che ha in tal modo agito in proprio, dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (per tutte: Cass. s.u. 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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