LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6300/2020 proposto da:
O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’
DI BRUNO 10, presso lo studio dell’avvocato IRMA GATTI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5854/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/09/2019 R.G.N. 4203/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza 27 settembre 2019, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame di O.E., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. essa riteneva il difetto di specificità dei motivi di impugnazione, in violazione della prescrizione dell’art. 342 c.p.c., in assenza di puntuali contestazioni alle argomentazioni del Tribunale, “espresse in termini assolutamente generici e talora meramente assertivi”, in ordine alla credibilità del racconto, avendo peraltro “il primo giudice motivatamente escluso l’attendibilità e credibilità della versione dei fatti… sottolineandone l’assenza di coerenza intrinseca sul piano logico, e non essendo stata fornita, anche nel presente grado, alcuna ulteriore spiegazione, limitandosi l’ O. a riproporre i medesimi fatti narrati, unitamente a generici riferimenti normativi, il dovere di cooperazione istruttoria non… concretizzato, con conseguente inammissibilità delle ulteriori censure dell’appellante”. Il Tribunale non aveva infatti accordato credibilità, così come la Commissione Territoriale, al racconto del richiedente, il quale aveva riferito di essere fuggito da Benin City, in Edo State nella parte meridionale della Nigeria, per paura di essere ucciso dalla seconda moglie del padre, che alla morte di questi voleva dividerne l’eredità difformemente dal testamento depositato presso un avvocato. E tale timore gli era insorto a seguito di due gravi episodi verificatisi dopo averla denunciata alla polizia: l’irruzione di persone ingaggiate dalla matrigna nella sua abitazione familiare, che l’avevano messa a soqquadro; contemporaneamente, di altre incappucciate in casa della madre, dove avevano ucciso una delle due sue sorelle con un’arma da fuoco;
3. inoltre, la Corte capitolina riteneva inammissibile anche la censura relativa al rigetto della domanda di protezione umanitaria, in riferimento alla grave situazione di instabilità del paese di provenienza e tale da esporre il richiedente al pericolo di trattamenti inumani e degradanti, negato dal primo giudice. E ciò in assenza di nuove e valide argomentazioni, idonee a contrastarne la valutazione, avvalorando “la ritenuta non credibilità della vicenda personale… l’assenza dei presupposti per riconoscimento del permesso umanitario”;
4. con atto notificato il 4 febbraio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non svolgeva alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorrente deduce errata applicazione dell’art. 342 c.p.c., per erronea assunzione di un difetto di specificità dei motivi di impugnazione, in violazione della corretta conformazione dell’impugnazione al paradigma legale secondo la sua corretta interpretazione (primo motivo);
2. esso è inammissibile;
3. il motivo difetta di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, per assenza di trascrizione degli atti processuali, in particolare della sentenza di primo grado e dell’atto di appello, così da (non) consentire la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 434 c.p.c., e specialmente di specificità delle censure articolate (Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 4 febbraio 2019, n. 3194), che devono essere tali da contrapporsi, in virtù di compiute argomentazioni, alla motivazione della sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. s.u. 9 novembre 2011, n. 23999; Cass. 22 settembre 2015, n. 18704; Cass. 15 giugno 2016, n. 12280);
3.1. inoltre, il ricorrente non ha interesse all’impugnazione, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., consistente nell’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e che non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. 23 maggio 2008, n. 13373; Cass. 11 dicembre 2020, n. 28307): dopo una prima affermazione di difetto di specificità dei motivi di impugnazione, in assenza di puntuali contestazioni alle argomentazioni del Tribunale (ai primi due capoversi di pg. 3 della sentenza), la Corte territoriale ha, infatti, valutato i suddetti motivi nel merito concreto della loro inadeguatezza a inficiare il ragionamento argomentativo per il quale il primo giudice ha “motivatamente escluso l’attendibilità e credibilità della versione dei fatti” (per le ragioni esposte nel primo periodo di pg. 4 della sentenza);
4. il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, art. 5, lett. c), per erronea esclusione della propria attendibilità e credibilità, non avendone la Corte territoriale correttamente valutato le dichiarazioni rese nell’audizione davanti alla Commissione e le allegazioni in giudizio, in particolare riferimento alla negazione di tutela dalle autorità di polizia cui egli aveva denunciato le aggressioni violente da parte di soggetti non statuali (secondo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la condizione di pericolosità e di violenza generalizzata in Nigeria e in particolare in Edo State, regione di provenienza del richiedente, con particolare riferimento alla mancanza di protezione dalle forze di polizia con una pratica diffusa di tortura e altri maltrattamenti e casi molto frequenti di “casi di esecuzione extragiudiziale, estorsione, detenzione arbitraria e prolungata”, come documentato da un recente Report di Amnesty International (terzo motivo);
5. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;
6. in tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. 9 luglio 2020, n. 14674); non potendo la prognosi negativa in ordine alla credibilità del richiedente essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti quando, invece, sia trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); né le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo necessariamente comportando, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 2014, n. 15782; Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 21 giugno 2021, n. 17599); senza che tale attenuazione dell’onere probatorio escluda, tuttavia, che il richiedente debba produrre ogni ragionevole sforzo per circostanziare il proprio racconto, atteso che, in caso contrario, la genericità della narrazione esclude la necessità e la possibilità di ulteriori accertamenti da parte del giudice di merito (Cass. 3 agosto 2021, n. 22196);
6.1. nel caso di specie, la Corte territoriale non ha assolto all’obbligo di cooperazione istruttoria prevista dal paradigma di verifica di credibilità previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, consistente nell’acquisizione di fonti, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa (cd. COI, ossia Country of Origin Information), aggiornate al momento della decisione (o ad esso prossimo) e pertinenti (Cass. 30 ottobre 2020, n. 23999), aventi una tale ufficialità (Cass. 12 maggio 2020, n. 8819; Cass. 29 dicembre 2020, n. 29701), o comunque accreditate per la provenienza dalle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (come Amnesty International e Medici senza frontiere: Cass. 30 giugno 2020, n. 13253); e chiaramente specificate del loro contenuto, senza ricorrere a formule stereotipate del tutto avulse dalla situazione concretamente accertata (Cass. 10 febbraio 2021, n. 3320; Cass. 30 ottobre 2020, n. 24016);
6.2. pure dando atto della denuncia alla polizia da parte del richiedente della prevaricazione della matrigna sul legittimo corso della successione ereditaria del padre (del primo e marito in seconde nozze della seconda), seguita da due aggressioni violente di persone assoldate da questa subite dal richiedente e dai suoi familiari, addirittura culminata una nell’uccisione con arma da fuoco di una sua sorella, senza alcuna tutela dalle forze dell’ordine, la Corte territoriale non ha tuttavia proceduto ad alcun accertamento in merito, nonostante la documentata (da un recente Report di Amnesty International, trascritto all’ultimo capoverso di pg. 5 del ricorso) mancanza di protezione dei cittadini dalle forze di polizia anche in Edo State;
6.3. essa ha così violato l’obbligo di valutazione dal giudice della domanda di protezione internazionale per equiparazione, in applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, delle situazioni di persecuzione o danno grave di cui sono responsabili lo Stato ovvero i partiti o le organizzazioni che lo controllano a quelle determinate da soggetti non statuali, nel caso in cui l’organizzazione statuale o le organizzazioni internazionali non possano o non vogliano fornire protezione (Cass. 30 agosto 2019, n. 21883; Cass. 15 gennaio 2020, n. 45), tanto più ove si tratti di atti di violenza domestica che – così come intesi dall’art. 3 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentale – possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), in termini di rischio effettivo di “danno grave” per “trattamento inumano o degradante”, sempre se risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali (vedi per tutte: Cass. 21 ottobre 2020, n. 23017);
7. il ricorrente deduce, infine, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, art. 10 Cost., ed omesso esame di un fatto decisivo, per mancata considerazione delle condizioni personali del richiedente per la concessione della protezione umanitaria e di assunzione di fonti informative in ordine alla situazione socio-economica della Nigeria, in assenza della necessaria comparazione tra le sue condizioni di integrazione socioeconomico in Italia e nel Paese di provenienza, considerata in particolare la diffusione ivi di una povertà estrema (quarto motivo);
8. esso è inammissibile;
9. il motivo è assolutamente generico, in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845), in ordine ad una concreta condizione di vulnerabilità, neppure prospettata (come rilevato dalla Corte territoriale al secondo capoverso di pg. 4 della sentenza);
10. pertanto il secondo e il terzo motivo di ricorso devono essere accolti, inammissibili il primo e il quarto, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, inammissibili il primo e il quarto; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021
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