LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8260-2020 proposto da:
ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.A., S.C., S.G., S.L., S.M., tutti in proprio e quali eredi di S.S., domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, in PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA GRAZIA LONGO;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza n. cronologico 1728/2019 della CORTE DI APPELLO di CAGLIARI, depositata il 25/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Vella Paola.
RILEVATO
che:
1. Con ricorso del 25/09/2015 l’Anas s.p.a. chiese alla Corte d’appello di Cagliari di determinare l’indennità di espropriazione e l’indennità di occupazione d’urgenza a favore di S.S., proprietario delle aree site nel Comune di Olbia oggetto di occupazione d’urgenza finalizzata all’esproprio, con decreto notificatogli il 18/05/2012.
1.1. Stante il decesso del convenuto in data 24/11/2015, dopo la notifica dell’atto introduttivo, si costituivano in giudizio gli eredi S.C., S.M., S.A., S.L. e S.G..
1.2. All’udienza del 09/02/2018, dopo l’espletamento di una C.T.U., l’avvocato Busio, per i resistenti, dichiarava di dover rinunciare al mandato per sopravvenuta incompatibilità (stante la sua assunzione con contratto a tempo indeterminato presso il Comune di Iglesias) che lo avrebbe costretto alla cancellazione dall’Albo, impedendogli di compiere qualsivoglia attività difensiva.
1.3. La Corte d’appello di Cagliari ne prendeva atto e rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 12/04/2019.
1.4. Frattanto Anas, avendo appreso (“in via di mero fatto”) che “nella causa collegata n. reg 468/2015, all’udienza dell’ottobre 2018 il comune difensore ha dato atto della propria intervenuta cancellazione dall’Albo e la Corte ha dichiarato l’interruzione del processo”, depositava in data 10/10/2018 un “atto di citazione in riassunzione in prevenzione” – per la stessa udienza del 12/04/2019 – datato 29 settembre 2018, notificato in data 4 ottobre 2018 al defunto S.S..
1.5. Alla predetta udienza del 12/04/2019 “il nuovo difensore della parte resistente ha preliminarmente eccepito la inesistenza e/o nullità della riassunzione per essere stata notificata al defunto S.S.” e la corte d’appello ha rinviato all’udienza del 10/05/2019.
1.6 A quel punto Anas, “avvedutasi che la notifica al defunto era inesistente” (come si legge in ricorso), depositava in data 17/04/2019 un’istanza di fissazione di udienza “per consentire la riassunzione ex artt. 299 e 301 c.p.c.”.
1.7. La Corte d’appello di Cagliari fissava l’udienza del 21/06/2019, poi rinviata al 05/07/2019 su richiesta dei resistenti, che chiedevano l’estinzione del processo stante il decorso del termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c. per la riassunzione della causa, interrotta ex lege per incompatibilità del difensore.
2. Con l’impugnata ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., la corte d’appello ha dichiarato estinto il processo, affermando che: i) nei casi di interruzione automatica, il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo decorre dal giorno in cui la parte interessata alla riassunzione ha avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione assistita da fede privilegiata (ex multis Cass. 27165/2016); ii) nella specie Anas avrebbe avuto conoscenza legale della cancellazione dell’avv. Busio dall’Albo “quantomeno il 28 settembre 2018”, come risulta dall’atto di citazione in riassunzione del 10 ottobre 2018 ove si legge che, “nella causa collegata (…) all’udienza del 28 settembre 2018 il comune difensore, in altro giudizio pendente tra le stesse parti, ha dato atto della propria cancellazione dall’albo e la Corte ha dichiarato l’interruzione del processo”; iii) in ogni caso la Cassazione ritiene che è idonea anche la conoscenza legale intervenuta in altro processo pendente tra le stesse parti, una delle quali patrocinata dallo stesso difensore colpito dall’evento (Cass. nn. 24541/2018, 13900/2017, 11162/2012, 20144/2012); iv) l’atto di riassunzione depositato il 10 ottobre 2018 è inidoneo perché “notificato a soggetto diverso dalle odierne parti costituite”; v) unico atto di riassunzione valido è l’istanza del 17 aprile 2019, però depositata ben oltre il termine prescritto di tre mesi; vi) l’estinzione non è preclusa dalla mancata dichiarazione di interruzione del processo, stante la pacifica natura automatica del fatto interruttivo.
2.1. Avverso detta decisione Anas ha proposto due motivi di ricorso, cui gli eredi di S.S. – S.M., S.L., S.G., S.C. e S.A. – hanno resistito con controricorso, corredato da memoria.
3. il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di Consiglio non partecipata del 21 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
CONSIDERATO
che:
3.1. Con il primo motivo si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 299,301 e 305 c.p.c., contestandosi in particolare l’affermazione della corte d’appello per cui Anas aveva avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo all’udienza del 28 settembre 2018 in un giudizio vertente tra le stesse parti (aggiungendo che “invero tra le odierne parti pendono davanti a questa Corte analoghe controversie, con il patrocinio dei medesimi difensori”), poiché in realtà si trattava di udienza relativa al giudizio n. 468/15 RG, vertente tra Anas e una terza parte (il sig. G.G.), sia pure assistita dall’avvocato Busio (v. pag. 4 e 8 del ricorso); di conseguenza, si tratterebbe di conoscenza acquisita in via di mero fatto, non rilevando i precedenti citati (come Cass. 24541/2018, relativo a giudizio vertente tra le stesse parti).
3.2. Il secondo mezzo denuncia la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 299,301,305 e 160 c.p.c., in quanto la notifica dell’atto di citazione in riassunzione di Anas del 4 ottobre 2018 al defunto S. (piuttosto che ai suoi eredi) sarebbe “radicalmente inesistente” e quindi “inidonea a produrre effetti giuridici”; di conseguenza, erroneamente la corte d’appello avrebbe valorizzato l’affermazione, ivi contenuta, che “nella causa collegata… all’udienza del 28 settembre 2018 il comune difensore, in altro giudizio pendente tra le stesse parti, ha dato atto della propria cancellazione dall’albo e la Corte ha dichiarato l’interruzione del processo” (v. pag. 3 dell’ordinanza); in effetti, nello stesso provvedimento impugnato viene trascritto, a pag. 2, anche un altro brano di tale atto di riassunzione che, diversamente, recita: “nella causa collegata n. reg 468 / 2015, all’udienza dell’ottobre 2018 il comune difensore ha dato atto della propria intervenuta cancellazione dall’Albo e la Corte ha dichiarato l’interruzione del processo”.
4. I due motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati, alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite n. 12154 del 2021 che, sebbene pronunciata in fattispecie relativa agli effetti del vigente L. fall., art. 43, comma 3, (in base al quale il fallimento della parte rappresenta un’ipotesi di interruzione automatica del processo), ha esplicitato principi di validità generale in tema di riassunzione del processo interrotto.
5. Invero, a corredo del principio di diritto enunciato – per cui “In caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ai sensi della L. fall., art. 43, comma 3, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi della L. fall., artt. 52 e 93, per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176 c.p.c., comma 2, va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario” – le Sezioni Unite hanno svolto, tra l’altro, le osservazioni di seguito indicate, rilevanti ai fini della presente decisione.
5.1. Si è così rilevato, innanzitutto (v. punti 8 e 15), che la L. fall., art. 43, rientra nella disciplina generale del codice di rito, di cui ospita una variante “automatica”, con conseguente rinvio all’evoluzione della lettura dell’art. 305 c.p.c., in relazione all’art. 300 c.p.c., comma 3, all’art. 299 c.p.c., comma 1 e all’art. 301 c.p.c., comma 1; al riguardo, Corte Cost. 17/2010 ha dato continuità ai principi espressi sull’art. 305 c.p.c., affermando che nei casi di interruzione ipso iure il termine per la riassunzione non decorre dall’evento interruttivo, ma dalla sua conoscenza “in forma legale”.
5.2. La regola ha trovato esplicitazione nel CCII, art. 143, comma 3, – per cui “Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice” – che, pur essendo applicabile, ai sensi del successivo art. 390, comma 1, solo alle procedure aperte successivamente alla entrata in vigore dello stesso Codice (allo stato rinviata al 16 maggio 2022, a norma del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, art. 1, comma 1), può comunque essere utilizzato come parametro di riferimento per interpretare gli istituti della L. Fall., sempre che sia riscontrabile “un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro” (Cass. Sez. U, 12476/2020, 8504/2021).
5.3. In effetti, la soluzione adottata nel CCII coincide con una delle varie soluzioni prospettate nella giurisprudenza di legittimità, di cui il massimo organo nomofilattico dà conto, e non rappresenta una mera reversione al regime anteriore, in cui l’interruzione non era automatica, poiché consente al giudice di dichiarare l’interruzione per il solo fatto di essere venuto a conoscenza dell’evento interruttivo (fallimento), senza necessità dell’impulso dichiarativo del difensore ex art. 300 c.p.c., comma 1; in tal senso l’approdo del legislatore rappresenta un “punto d’arrivo della ipecialità concorsuale n:formata” che consente di individuare, tra i plurimi indirizzi censiti, soluzioni idonee a dirimere il contrasto, coerenti e armonizzate “per razionalità di riconduzione a sistema” (cfr. punti 16 e 17).
5.4. Le Sezioni Unite osservano anche che l’eventuale omissione della dichiarazione di interruzione da parte del giudice non esclude l’interruzione ipso iure, sicché gli atti successivamente compiuti sono nulli, e nulla è anche la sentenza ex artt. 298 e 304 c.p.c. (Cass. 3459/2007, 22268/2010, 790/2018), sottolineando però che si tratta di nullità relativa, ex art. 157 c.p.c. (Cass. 12980/2012, 8641/1998, 6625/1997, 2340/1996; cfr. Cass. 24025/2009, 17199/2016), perciò non rilevabile d’ufficio ed eccepibile solo dalla parte colpita dall’evento interruttivo (nel caso di specie i controricorrenti, mentre il rilievo di nullità proviene dalla ricorrente Anas).
5.5. Seguendo questa direttrice, il massimo organo nomofilattico ha quindi evidenziato (v. punti 26 e 27) che la parte non fallita non è tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore “indipendentemente dal fatto che l’interruzione sia stata o meno dichiarata” (cfr. Cass. 5288/2017, 4519/2018, 7547/2018, 9016/2018, 10696/2019, 4785/2020) e che, per aversi conoscenza legale dell’evento in capo ad essa, è necessario che ne sia investito il difensore del processo interrotto, e non anche un altro procuratore che difenda la medesima parte in un diverso contenzioso. Nel caso di specie, peraltro, non è affatto chiaro se il diverso giudizio dichiarato interrotto a seguito della effettiva cancellazione dall’albo dell’avvocato Busio vertesse o meno tra le stesse parti (a pag. 4 e 8 del ricorso si sostiene trattarsi del giudizio n. 468/15 RG, vertente tra Anas e una terza parte, assistita dall’avvocato Busio).
5.6. Per quanto qui rileva, le Sezioni Unite hanno conclusivamente affermato, a composizione del contrasto emerso tra le Sezioni semplici: i) che l’indirizzo nomofilattico da prescegliere è quello per cui il presupposto della conoscenza legale implica che l’onere di riassunzione del giudizio scatti solo dopo la dichiarazione giudiziale dell’interruzione (punto 31); che, ai fini dell’estinzione, l’art. 305 c.p.c. presuppone non solo la conoscenza legale dell’evento interruttivo, ma anche una situazione di quiescenza del processo (cfr. Cass. 10696/2019), sicché non v’e’ alcun onere di riassunzione prima della dichiarazione giudiziale di interruzione (punto 35); che la “doverosità della dichiarazione giudiziale” è solo un segmento dei plurimi veicoli conoscitivi sinora praticati ex art. 305 c.p.c., ma “esprime un dato di rappresentatività assoluta rispetto ad ogni altro mezzo partecipativo”, anche perché riunisce le qualità istituzionali della fonte privilegiata (il soggetto emittente) alla certezza dell’inerenza del fallimento al processo su cui esso incide (punto 37).
6. Il contrasto tra la decisione impugnata – specie laddove si afferma che “la fattispecie estintiva ricollegata alla mancata riassunzione o prosecuzione della causa nel termine di legge non è preclusa, nella ipecie, dalla mancata dichiarazione di interruzione del processo, stante la pacifica natura automatica del fatto interrultivo rappresentato dalla cancellazione dall’albo da parte del difensore” – e il riferito indirizzo nomofilattico ne comporta la cassazione con rinvio per nuovo esame, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia e rinvia la causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021