LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6304/2020 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA 16, presso lo studio dell’avvocato MARIA VISENTIN, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA SEZIONE DI FROSINONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 5252/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/08/2019 R.G.N. 8344/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
che:
1. con sentenza 2 agosto 2019, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame di R.A., cittadino bengalese, avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. essa non riteneva credibile il racconto del richiedente (che aveva riferito di avere abbandonato il proprio Paese in ragione del proprio orientamento omosessuale, essendo stato sorpreso, in occasione della consumazione di un rapporto con un ragazzo più giovane di lui, da una persona che poi avrebbe riferito la circostanza agli altri abitanti del villaggio, per paura delle conseguenze letali di una pratica vietata dalla religione islamica, che la punisce con la pubblica lapidazione e dall’ordinamento civile con la condanna a morte a seguito di processo), in quanto generico e contraddittorio (rispetto alla dichiarata attrazione anche per il sesso femminile e alla sua sistemazione in Italia in un appartamento, all’interno di un centro di accoglienza, con altri in gruppo omogeneo per lingua, nazionalità e religione), non riscontrato dalle fonti informative acquisite sull’effettiva condizione politica e sociale del Bangladesh, in relazione all’omosessualità anche nella percezione della comunità civile;
3. la Corte capitolina escludeva pertanto, pure in riferimento all’inesistenza accertata, nella zona di provenienza del ricorrente e sulla base delle fonti ufficiali consultate, di una condizione di violenza indiscriminata per effetto di un conflitto armato, l’accoglibilità delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato, né di protezione sussidiaria; ma neppure umanitaria, per l’allegata condizione di vulnerabilità fondata sul profilo di rischio specifico ritenuto inattendibile;
4. con atto notificato il 3 febbraio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con sei motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e della Direttiva 2004/83/CE e per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, per mancata considerazione della propria istanza di audizione, dedotta in atto d’appello, in assenza di acquisizione delle informazioni necessarie in ordine alla denunciata situazione di omosessualità, tale da esporlo al concreto rischio di persecuzione e discriminazione in caso di rimpatrio, non potendo neppure essere trascurata la sua eventuale condizione di bisessualità, in quanto transessuale o intersessuale (nella tradizione asiatica, fin dall’antichità, dei cd. “Hijras”, citati in letteratura, anche nel Kama Sutra), esplicitamente menzionata dal Tribunale, mentre dalla Corte d’appello indirettamente valutata in modo negativo nello scrutinio della “nota psicologica” della Dott.ssa I. (erroneamente indicata come Dott.ssa B.), in cui evidenziata una “carenza delle componenti fondamentali del processo di costruzione dell’identità, tale da non riuscire a definire l’oggetto dei propri impulsi sessuali così da rappresentare un’attrazione erotica ed affettiva orientata verso ambedue i generi maschile e femminile’) (primo motivo);
2. esso è infondato;
3. la denunciata nullità non sussiste, avendo la Corte territoriale adempiuto all’obbligo di cooperazione istruttoria, acquisendo fonti informative ufficiali in riferimento alla condizione degli omosessuali e dei bisessuali, a livello di regolamentazione normativa e di applicazione giudiziaria, ma pure di discriminazione e di concreta percezione nella società civile del Bangladesh (dal terzo all’undicesimo capoverso di pg. 3 della sentenza); né ricorre un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (denunciabile in cassazione quale ipotesi di impossibilità di percepire l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, così non consentendo alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice: Cass. 17 maggio 2018, n. 12096; Cass. 25 giugno 2018, n. 16611; Cass. 17 agosto 2020, n. 17196) in riferimento alla valutazione (dal dodicesimo al terz’ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza) della nota psicologica della Dott.ssa B. (esaminata al penultimo capoverso di pg. 2 della sentenza);
3.1. il denunciato obbligo di audizione personale del richiedente non integra poi violazione processuale sanzionabile a pena di nullità, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non configura un incombente automatico e doveroso, ma diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass. 21 novembre 2011, n. 24544; Cass. 7 febbraio 2018, n. 3003; Cass. 29 maggio 2019, n. 14600);
4. il ricorrente deduce omesso o erroneo esame delle proprie dichiarazioni, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla propria condizione personale (secondo motivo);
5. esso è inammissibile;
6. la formulazione inappropriata denuncia l’inconfigurabilità di un fatto storico, piuttosto esprimendo la contestazione (pure generica) della valutazione di risultanze istruttorie, esorbitante dall’ambito devolutivo del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053);
7. il ricorrente deduce inoltre violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per erroneo rigetto della domanda di protezione sussidiaria, in assenza di uno specifico accertamento della situazione socio-politica del Bangladesh, tanto ai sensi delle lett. a), b), in riferimento alla tutela dei diritti fondamentali di libertà a riguardo della propria condizione di omosessualità, tanto ai sensi della lett. c), in relazione all’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata per effetto di un conflitto armato interno (terzo motivo);
5. esso è fondato;
6. in tema di protezione sussidiaria del cittadino straniero specificamente riferita del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), questa Corte ha già evidenziato (Cass. 9 settembre 2019, n. 21262) che la dichiarazione del richiedente di avere intrattenuto una relazione omosessuale impone al giudice del merito la verifica, anche officiosa, delle conseguenze che la scoperta di una tale relazione determini secondo la legislazione del paese di provenienza dello straniero, perché qualora un ordinamento giuridico punisca l’omosessualità come un reato, questo costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini, che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo (Cass. 24 ottobre 2018, n. 26969; Cass. 20 settembre 2012, n. 15981). Sul punto giova anche richiamare la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, che, pronunciandosi sulla direttiva 2004/83/CE (recepita in Italia con il D.Lgs. n. 251 del 2007), ha avuto modo di sottolineare come la pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e trovi effettiva applicazione nel paese d’origine, che abbia adottato siffatta legislazione, debba essere considerata sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisca pertanto un atto di persecuzione: sicché, spetta alle autorità nazionali procedere, nell’ambito dello scrutinio dei fatti e delle circostanze ai sensi dell’art. 4 della direttiva, ad un esame di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine, comprese le disposizioni legislative e regolamentari di quello Stato, e relative modalità di applicazione, come previsto dall’art. 4, paragrafo 3, lettera a) della direttiva stessa (CGUE 7 novembre 2013, C-199/12, C-200/12, C201/12, Minister voor Immigratie en Asiel);
6.1. a fronte di un accertamento giudiziale in merito alla condizione di omosessuali e bisessuali in Bangladesh in base a relazioni del Dipartimento di Stato Usa degli anni 2015 e 2016 (dal sesto al decimo capoverso di pg. 3 della sentenza), la censura contiene elementi idonei a dimostrare come il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, per i precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte (“rapporto Amnesty International del 2017”, recante notizie di uccisioni in attacchi mirati nei confronti, tra gli altri, di Lgbt, secondo la trascrizione in particolare al secondo capoverso di pg. 18 del ricorso), in modo da consentire l’effettiva verifica di violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769);
7. in merito alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, sub lett. c), occorre ribadire la nozione di conflitto armato interno, che ricorre, comportando una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti (o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio), purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata tale da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio: tenuto conto dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementino il rischio per i civili o direttamente mirino ad essi; della diffusione di tali metodi o tattiche tra le parti in conflitto; della generalizzazione o invece localizzazione del combattimento; del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento (Cass. 2 marzo 2021, n. 5675; Cass. 8 luglio 2019, n. 18306);
7.1. nel caso di specie, la Corte territoriale non ha compiutamente assolto all’obbligo di cooperazione istruttoria, consistente nell’acquisizione di fonti, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa (cd. COI, ossia Country of Origin Information), aggiornate al momento della decisione (o ad esso prossimo) e pertinenti (Cass. 30 ottobre 2020, n. 23999), che abbiano una tale ufficialità (Cass. 12 maggio 2020, n. 8819; Cass. 29 dicembre 2020, n. 29701) o siano comunque accreditate per la provenienza dalle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (come Amnesty International e Medici senza frontiere: Cass. 30 giugno 2020, n. 13253); posto che essa ha piuttosto fondato l’accertamento sul sito ministeriale “Viaggiare sicuri”, privo di carattere di ufficialità (Cass. 12 maggio 2020, n. 8819) e sul riscontro a conferma di “rapporti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)”, genericamente indicati (al terzo capoverso di pg. 4 della sentenza);
8. il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, per erroneo rigetto della domanda del richiedente di protezione umanitaria, concedibile per seri motivi umanitari, tra i quali indubbiamente la tutela dei diritti alla salute e all’alimentazione, avuto riguardo alla situazione socio-economica del Bangladesh (quarto motivo); violazione dell’art. 33 Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, per inosservanza del principio di “non refoulement” (quinto motivo); violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, art. 10 Cost., omesso esame di fonti informative sulla situazione sociopolitica-economica del Paese, per la violazione dei diritti fondamentali della persona, sotto il profilo della comparazione tra la situazione di integrazione sociale del richiedente in Italia e, in caso di rimpatrio, nel proprio Paese, in considerazione particolare dell’elevato livello di povertà (sesto motivo);
9. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;
10. detti motivi sono assolutamente generici, in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845), per l’inconferenza dei profili dedotti rispetto alle allegazioni scrutinate, sia pure succintamente, dalla Corte territoriale per escluderne “profili di fragilità diversi da quelli ricondotti al profilo di rischio personale e… di rischio generale della cui insussistenza è detto sopra” (così al terz’ultimo capoverso della parte motiva, a pg. 4 della sentenza), ridondante nell’ulteriore vizio di inammissibilità per novità di questioni (riguardanti la tutela dei diritti alla salute e all’alimentazione, nonché l’elevato livello di povertà del Paese di provenienza) mai prima prospettate, né avendo il ricorrente eventualmente indicato dove esse lo siano state nei gradi di merito (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804);
10.1. quanto alla violazione del principio di non respingimento, collegato al diritto di asilo (interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa contenuta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 e nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6: Cass. 26 giugno 2012, n. 10686; Cass. 15 settembre 2020, n. 19176), peculiarmente riguardante la materia dei provvedimenti di espulsione di competenza amministrativa, per l’introduzione, in sede di opposizione alla misura espulsiva, di una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale (Cass. 17 febbraio 2011, n. 3898; Cass. 8 aprile 2019, n. 9762; Cass. 17 febbraio 2020, n. 3875; Cass. 31 dicembre 2020, n. 29971), essa risulta esclusa in base allo scrutinio di inammissibilità della protezione umanitaria per le ragioni dette; 11. pertanto il terzo motivo di ricorso deve essere accolto, rigettato il primo, inammissibili gli altri, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, rigettato il primo, inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021