LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6104/2020 proposto da:
J.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GREGORACE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4249/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/06/2019 R.G.N. 7681/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2021 dl Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza 24 giugno 2019, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame di J.L., cittadino gambiano, avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. essa riteneva le dichiarazioni del richiedente (che aveva riferito di essere stato costretto a fuggire dal proprio Paese nel 2008 “temendo per la sua incolumità personale in quanto stava facendo campagna elettorale per l'*****, il partito del quale era membro… arrestato dalla polizia e trattenuto in carcere per tre mesi durante i quali” aveva “subito torture”) scarsamente attendibili, in quanto relative a “circostanze del tutto generiche, prive di qualsiasi seria partecipazione… alla vita politica del paese”. Inoltre, dava atto dell’accertamento (dal Tribunale di Bari, con sentenza n. 31/2013, in base a circostanze rimaste non confutate e sostanzialmente ammesse davanti alla Commissione Territoriale di Roma) di due condanne subite dal richiedente per reati di cessione di stupefacenti, per i quali era stato arrestato e aveva scontato una pena detentiva di oltre tre anni, non riuscendo a presentarsi alla Commissione nel 2013, in occasione della presentazione della prima domanda;
3. la Corte capitolina escludeva pertanto la ricorrenza dei presupposti di concessione dello status di rifugiato, nonché di protezione sussidiaria, anche per inesistenza in Gambia, sulla base del rapporto UNHCR aggiornato al 2018, di alcun conflitto armato (quanto all’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e la non riferibilità, per le ragioni dette al caso di specie, della condizione carceraria di violazione dei diritti umani riconducibile ad opposizione al Governo e a ragioni politiche e ideologiche (quanto all’ipotesi prevista dall’art. 14, lett. a, b, D.Lgs. cit.);
4. infine, essa negava pure i requisiti di protezione umanitaria, in difetto di allegazione di alcuna concreta condizione di vulnerabilità del richiedente;
5. con atto notificato il 24 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non svolgeva attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 347 c.p.c., comma 3, per la mancata acquisizione del fascicolo di ufficio e valutazione delle dichiarazioni rese dal richiedente, ritenute generiche in assenza di un diretto riscontro, con la conseguente nullità della sentenza, “posto che il giudice di appello avrebbe potuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa” (primo motivo);
2. esso è infondato;
3. l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d’appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d’appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde ed esplicitati dalla parte interessata (Cass. 19 gennaio 2010, n. 688; Cass. 7 agosto 2018, n. 20631; Cass. 4 aprile 2019, n. 9498);
3.1. nel caso di specie, non ricorre il vizio denunciato, neppure in ogni caso sussistendo quello di motivazione neppure dedotto, in difetto di alcuna specifica allegazione degli elementi decisivi per la decisione della causa, non aliunde rilevabili, per la generica formulazione del motivo, a fronte di una valutazione comunque compiuta dalla Corte delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale (al primo periodo di pg. 5 della sentenza), nonostante l’assenza del fascicolo d’ufficio (al primo capoverso di pg. 5 della sentenza), benché richiesto (all’ultimo capoverso di pg. 2 della sentenza);
4. il ricorrente deduce poi omesso esame delle dichiarazioni del richiedente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni in giudizio, per la valutazione delle condizioni del paese di origine, avendo egli riferito di essere stato torturato per tre mesi in quanto appartenente al partito *****, essendo le fonti utilizzate dalla Corte d’appello smentite dalle notizie pubblicate sui maggiori organi di stampa e web (di grave situazione in Gambia di violazione dei diritti umani e deplorevoli condizioni nelle carceri) (secondo motivo);
5. esso è inammissibile;
6. a fronte dell’esame delle dichiarazioni dalla Corte territoriale (al primo capoverso di pg. 4 della sentenza), pure oggetto di valutazione in relazione alla situazione detentiva denunciata (al terzo capoverso di pg. 7 della sentenza), la censura esprime una mera contrapposizione valutativa del richiedente, senza neppure specifica indicazione delle fonti alternative se non quella del sito non ufficiale “*****” (al primo capoverso di pg. 6 del ricorso); sicché, essa difetta di elementi idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire l’effettiva verifica di violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769);
7. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in ordine all’esclusione di una situazione in Gambia di violenza indiscriminata, caratterizzata da una forte instabilità, in ragione delle sue attuali condizioni socio-politiche (terzo motivo);
8. anch’esso è inammissibile;
9. il motivo è assolutamente generico, in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354; Cass. 18 novembre 2020, n. 26726), a fronte di un accertamento giudiziale di inesistenza in Gambia, sulla base del rapporto UNHCR aggiornato al 2018, di alcun conflitto armato, rilevante ai fini del grave danno previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (all’ultimo capoverso di pg. 6 della sentenza);
10. il ricorrente deduce, infine, errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la mancata considerazione dell’integrazione del richiedente in Italia, invece documentato dagli attestati di frequenza scolastica, unitamente alle precarie condizioni socio-economiche del paese di provenienza (quarto motivo);
11. esso pure è inammissibile;
12. la doglianza contiene un generico riferimento all’integrazione sociale, anche in via di comparazione attenuata (Cass. s.u. 9 settembre 2021, n. 24413), senza confutare la ravvisata valutazione dalla Corte territoriale di una generica formulazione della domanda di protezione umanitaria, in assenza della “benché minima documentazione comprovante l’eventuale esistenza di seri motivi di carattere umanitario” (ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza) e di una situazione di “particolare vulnerabilità”, pure avendo ribadito il principio di integrazione sociale in via comparativa (primo periodo e primo capoverso di pg. 8 della sentenza), pertanto apprezzata in esito ai superiori rilievi;
13. il ricorso deve quindi essere rigettato, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021