LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31326-2020 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ovidio N. 26, presso lo studio dell’avvocato Marco Mancini, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Gerhard Brandstatter, Gregorio Maurizio Cavallo;
– ricorrente –
contro
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Delle Iris, 18, presso lo studio dell’avvocato Francesco Americo, rappresentato e difeso dall’avv. Marica Bruni;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1723/2020 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 16/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 22/09/2021 dal consigliere Casadonte Annamaria.
RILEVATO
che:
– S.A. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Firenze con la quale è stata confermata la decisione di condanna al pagamento dell’energia effettivamente somministrata a favore dell’attività Camping Belsito, una volta verificato l’erroneo calcolo a seguito di sopralluogo del 27/28 febbraio 2006;
– all’esito del suddetta verifica veniva accertato un credito di Enel Servizio Elettrico s.p.a di Euro 30892,00 per il quale la S. rimasta inadempiente era convenuta in giudizio;
– si costituiva nel giudizio la S. che eccepiva il mancato adempimento da parte dell’attrice all’obbligatoria procedura prevista per la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura ai sensi della Delib. n. 200 del 1999 dell’AEEG (Autorità Garante dell’Energia Elettrica e del Gas), artt. da 9 a 11;
– la corte d’appello ha respinto il gravame sulla scorta del principio di reciprocità in forza del quale così come l’utente ha diritto di contestare l’addebito richiestogli sulla base del dato riportato nel contatore, allo stesso modo il gestore può provare il funzionamento scorretto del contatore centrale e la non corrispondenza fra il dato fornito e quello trascritto in bolletta;
– in tale prospettiva l’ente gestore aveva proceduto a verificare i consumi secondo la specifica procedura prevista nella Delib. n. 200 del 1999, Titolo IV, artt. 9 e ss. senza che prima del giudizio nessuna contestazione sia stata sollevata dalla S., che quale debitrice era tenuta a provare il fatto estintivo del credito vantato dal gestore all’esito della effettuata verifica;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di un unico motivo, cui resiste la società Servizio Elettrico Nazionale s.p.a con controricorso illustrato da memoria;
– la relatrice ha formulato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. proposta di accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO
che:
– il collegio non condivide la proposta e ritiene il ricorso infondato;
– la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla controricorrente, che deduce la mancata partecipazione al giudizio del distributore territorialmente competente e proprietario degli impianti costituenti la rete di distribuzione, è assorbita dalla manifesta infondatezza dell’impugnazione: il principio della ragione più liquida rende infatti superfluo approfondire la questione;
– infatti, l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi su una domanda ritualmente e volta all’accertamento del mancato rispetto dell’obbligatoria procedura prevista dalla Delib. n. 200 del 1999, Titolo IV, non può che essere respinto;
– non sussiste, invero, alcuna omessa pronuncia secondo la rigorosa definizione di detta fattispecie fornita dalla consolidata giurisprudenza della Corte ed a cui si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. 4079/2005; id. 407/2006; id. 868/2010; id. 1306/2016);
– la corte d’appello a pag. 5 della sentenza impugnata risposto, seppur molto succintamente dando atto appunto della ricostruzione mediante GDM a confronto e scheda di installazione, motivata e sottoscritta;
– quanto alla altra domanda che pure sarebbe stata ignorata, (mancata riduzione degli addebiti nei limiti dei 365 giorni), la Corte di merito pure si è confrontata, esaminando la questione della “variazione in meno degli addebiti” (v. sempre pag. 5) motivando sulla mancata contestazione da parte dell’utente circa la validità della procedura di ricostruzione dei consumi: quindi la pronuncia c’e’ ed è in linea con la Delib., art. 11.3;
– conseguentemente non può configurarsi una mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto che giustificano la conclusione, vertendosi, casomai, in fattispecie di insufficienza della motivazione, tuttavia non più censurabile rispetto alle sentenze d’appello pubblicate, come quella qui impugnata, dopo l’11 settembre 2012 a seguito dell’entrata in vigore del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella L. di conversione n. 134 del 2012);
– atteso l’esito del ricorso ed in applicazione del principio della soccombenza la ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente, liquidate in Euro 3000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta sezione civile-2, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021