LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6137/2020 proposto da:
K.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO CENTORE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA SEZIONE DI FROSINONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 4481/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2019 R.G.N. 1438/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza 3 luglio 2019, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame di K.R., cittadino bengalese, avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. ritenuta preliminarmente adeguata la motivazione dell’ordinanza del Tribunale, per la sintetica ratio decidendi di natura personale ed economica della ragione dell’emigrazione (avendo il richiedente riferito di essere stato costretto a fuggire dal Bangladesh nel marzo 2016 nell’impossibilità di onorare un debito contratto dal padre, deceduto nel 2015, per l’acquisto di un camion ed essendo stato già minacciato di morte dai creditori), essa riteneva apodittica la detta declinazione di danno grave rilevante ai fini della protezione sussidiaria, rispetto alla situazione socio – politica del Paese, in condizione di relativa stabilità (sulla base delle risultanze del sito ministeriale ***** in data 26 giugno 2016), tale da non indurre una sistematica violazione dei diritti fondamentali e avendo il richiedente dedotto la propria estraneità ad eventuali conflitti di carattere politico;
3. infine, la Corte capitolina negava la protezione umanitaria, sulla sola documentazione di un’assunzione lavorativa del richiedente a tempo determinato;
4. con atto notificato il 3 febbraio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con cinque motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6, per motivazione apparente in relazione ai primi due motivi dell’atto di appello (difetto assoluto di motivazione dell’ordinanza di primo grado; diritto alla protezione internazionale del richiedente per danno grave, prospettabile per il mancato pagamento degli interessi usurari nel contesto politico istituzionale del Bangladesh), fondata sulla ritenuta adeguata, seppur sintetica, ratio decidendi dell’ordinanza impugnata e sull’apodittica declinazione del danno grave prospettato (primo motivo);
2. esso è infondato;
3. è noto che ricorra una motivazione apparente quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che abbia condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 21 dicembre 2010, n. 25866; Cass. 14 febbraio 2020, n. 3819);
3.1. nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato conto adeguato, seppur estremamente conciso, delle ragioni (in particolare, esposte agli ultimi due capoversi di pg. 1 della sentenza) di inesistenza del difetto assoluto di motivazione dell’ordinanza di primo grado e dei presupposti del diritto alla protezione internazionale del richiedente per danno grave (al quart’ultimo capoverso di pg. 1 della sentenza), tale da rendere comprensibile il ragionamento logico-giuridico a fondamento della decisione;
4. il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quale la circostanza alla base dell’espatrio del richiedente dal proprio Paese, ossia l’impossibilità di onorare un debito contratto dal padre, non già di “natura meramente personale ed economica”, ma ragione di persecuzione e trattamenti inumani (fino alla riduzione in schiavitù) in Bangladesh, per la difficoltà e complessità di ricorso al credito ordinario, essendo piuttosto diffuso quello a prestiti usurari, ampiamente praticati e con sottoposizione dei debitori a siffatta violazione dei diritti umani fondamentali (come risultante da aggiornate fonti ufficiali (rapporti Easo 2017 e 2018) (secondo motivo); violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2001, art. 14, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, per il mancato accertamento dalla Corte territoriale con fonti specifiche e aggiornate sul detto fenomeno, nell’inosservanza dell’obbligo di cooperazione istruttoria (terzo motivo); omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quale la condizione di vulnerabilità del richiedente, per incapacità di adempimento del debito ereditato dal padre, in ragione della rappresentata situazione di violazione dei diritti umani fondamentali in Bangladesh e la comparazione tra la situazione di integrazione sociale in Italia, certificata dalle buste paga e dall’attestato di frequenza al corso di lingua italiana ivi e quella nel Paese di provenienza, in caso di rimpatrio (quarto motivo); violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 (nelle formulazioni previgenti al D.L. n. 113 del 2018), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e violazione o falsa applicazione degli artt. 2,29,30,31,32,35,36 Cost., art. 8 CEDU, per l’erroneo rigetto della domanda di protezione umanitaria del richiedente, in ragione della condizione di vulnerabilità allegata (quinto motivo);
5. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;
6. la valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); sicché, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, il giudice deve osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674);
6.1. la Corte territoriale ha completamente omesso di indagare il pur rappresentato fenomeno dell’usura in Bangladesh, essendosi limitata ad un’apodittica (essa sì) negazione di alcuna lesione al riguardo nella tutela dei diritti fondamentali, in base ad una supposta relativa stabilità, anche sotto questo profilo, dell’attuale situazione socio-politica in Bangladesh (ai primi tre alinea di pg. 2 della sentenza), in assenza di un puntuale accertamento dei trattamenti inumani o gravemente dannosi per la persona ivi praticati nei confronti dei debitori inadempienti in ragione della diffusione del fenomeno usurario (Cass. 21 dicembre 2020, n. 29142; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26967);
6.2. un tale accertamento si colloca nell’ambito della più generale verifica che il giudice di merito deve compiere con riguardo alla situazione individuale e alle circostanze personali del richiedente, in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921; Cass. 25 luglio 2018, n. 19716; Cass. 4 gennaio 2021, n. 10), mediante l’acquisizione di fonti, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa (cd. COI, ossia Country of Ori gin Information), aggiornate al momento della decisione (o ad esso prossimo) e pertinenti (Cass. 30 ottobre 2020, n. 23999), aventi una tale ufficialità (Cass. 29 dicembre 2020, n. 29701), o comunque accreditate per la provenienza dalle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (come Amnesty International e Medici senza frontiere: Cass. 30 giugno 2020, n. 13253): tale in particolare non essendo il sito ministeriale ***** (Cass. 12 maggio 2020, n. 8819), consultato come fonte unica dalla Corte territoriale (secondo alinea di pg. 2 della sentenza);
7. l’indagine da compiere rileva anche agli effetti della misura, diversa e residuale, della protezione umanitaria, riverberando la grave piaga usuraria che affligge il Bangladesh riflessi anche sui profili di vulnerabiità personale specificamente allegati dal richiedente (Cass. 20 gennaio 2021, n. 904, p.to 6. in motivazione);
9. pertanto i motivi di ricorso dal secondo al quinto devono essere accolti e il primo rigettato, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi di ricorso dal secondo al quinto, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021