Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.40914 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8490 /2013 R.G. proposto da:

L.M.L., rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, disgiuntamente, dall’avv. Alberto Maria Gaffuri dall’Avv. Francesco D’Ayala Valva, e presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Viale Parioli n. 43 elettivamente domiciliato.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 120/26/12 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 1 ottobre 2012;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott.ssa Roberta Crucitti all’udienza del 10.11.2021, tenutasi ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis conv. con modif. dalla L.

n. 176 del 2020;

lette le conclusioni scritte del P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale Dott. Locatelli Giuseppe, che ha chiesto l’accoglimento del quarto motivo di ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R., in diversa composizione.

FATTI DI CAUSA

Nella controversia originata dall’impugnazione di atto di pignoramento presso terzi e di quarantuno cartelle di pagamento, L.M.L. propone ricorso, affidato a dieci motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) e di Equitalia Nord s.p.a. (che non ha svolto attività difensiva), avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi C.T.R.) ne aveva rigettato l’appello proposto avverso la decisione della Commissione di prima istanza. In particolare, la C.T.P., dichiarato preliminarmente il proprio difetto di giurisdizione in merito all’opposizione proposta avverso il pignoramento presso terzi, aveva rigettato, nel merito, il ricorso proposto avverso le cartelle di pagamento.

Il Giudice di appello, preliminarmente ha dichiarato inammissibile un ulteriore ricorso con motivi aggiunti che il contribuente aveva depositato nel corso di una udienza svoltasi in primo grado perché non notificato a Equitalia Nord S.p.A., (già costituita in giudizio con elezione di domicilio presso il suo difensore) e perché il ricorrente avrebbe dovuto conoscere la documentazione prima della proposizione del ricorso che effettivamente conosceva. Ne conseguiva, ad avviso della C.T.R., che i motivi di appello, relativi a deduzioni svolte con il secondo ricorso (mancata allegazione al pignoramento delle cartelle di pagamento e legittimità della procedura di notificazione di queste ultime) dovevano ritenersi inammissibili, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 per novità.

In ordine, invece, alle cartelle esattoriali, notificate successivamente al 31/12/2005, il giudice di appello, in sintonia con quanto statuito dalla C.T.P., riteneva che il contribuente non avesse correttamente variato il proprio domicilio fiscale, non potendosi ritenere la dichiarazione presentata ai fini dell’IVA equipollente o sostitutiva dell’istanza prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 59; conseguentemente, la notificazione effettuata da Equitalia Nord S.p.a. alla residenza anagrafica del contribuente era sicuramente corretta.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza secondo le forme di cui al D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis conv. con modif. dalla L. n. 176 del 2020.

Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo, in accoglimento del solo quarto motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR in diversa composizione.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32 perpetrata dalla C.T.R. per avere dichiarato inammissibile l’atto processuale, denominato ricorso D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 24 depositato nel corso del giudizio di primo grado, laddove, invece, secondo la prospettazione difensiva le considerazioni svolte in detto atto costituivano meri approfondimenti e sviluppi delle censure svolte, in forma sintetica, nel ricorso introduttivo.

2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 laddove la C.T.R. dall’inammissibilità del secondo ricorso proposto in primo grado, aveva fatto conseguire l’inammissibilità dei motivi di appello che riguardavano le questioni specificate in tale secondo atto difensivo.

3.Con il terzo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza impugnata di insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere il Giudice di appello spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto che le valutazioni critiche, espresse in appello, fossero prive di agganci con i motivi di invalidità dell’operato di Equitalia esposti nel primo e unico ricorso.

4.Le censure, intimamente connesse, possono trattarsi congiuntamente e non sono meritevoli di accoglimento.

4.1 Può, da subito, dichiararsi l’inammissibilità del terzo motivo. Invero, anche nella previgente formulazione (applicabile ratione temporis al ricorso per essere stata la sentenza impugnata depositata in data 1.10.2012) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’insufficienza ovvero la contraddittorietà della motivazione andava rapportata a un fatto, nella sua accezione fenomenica, mentre, con il mezzo in esame il ricorrente si duole della mancata esplicitazione da parte della C.T.R. di argomentazione in punto di diritto (cfr. Cass. Sez. U. n. 2731 del 2.02.2017; id. n. 5745 del 23.03.2015).

4.2. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono, invece, infondati. Correttamente la C.T.R. ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto, contenente motivi aggiunti a quello originario, intitolato “ricorso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24”, non avendo il ricorrente seguito la procedura prevista da quella norma (notificazione e deposito) ma essendosi limitato al mero deposito. Va, peraltro, evidenziato che, dalla lettura degli atti difensivi del primo grado, allegati al ricorso, emerge l’infondatezza della tesi difensiva secondo cui il secondo ricorso, depositato innanzi alla Commissione tributaria provinciale, contenesse mere argomentazioni difensive di approfondimento dei motivi di opposizione già ritualmente introdotti con il ricorso introduttivo.

Con tale atto, infatti, il contribuente aveva eccepito la nullità della notificazione delle cartelle, sulle quali era stato fondato il pignoramento presso terzi, unicamente perché le stesse non erano state notificate al suo domicilio fiscale.

Con il secondo ricorso, espressamente intitolato Ricorso D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 24 il contribuente ha, invece, aggiunto a quelli posti a base del ricorso principale (come può leggersi nell’atto difensivo alla pag.3) ulteriori motivi, eccependo in particolare l’irrituale notificazione delle cartelle, notificate anteriormente al 2006 (data di trasferimento del domicilio fiscale) per ragioni diverse (quali l’assenza di portiere nello stabile, nonché, per tutte le cartelle, la violazione dell’art. 140 c.p.c. e la conseguente decadenza dall’azione esecutiva con prescrizione dei crediti.

Trattasi, come evidente, di espressi ulteriori motivi di opposizione aggiunti a quelli già proposti con il ricorso introduttivo onde, correttamente, la C.T.R. ha dichiarato l’inammissibilità, per novità, delle eccezioni e contestazioni ribadite in appello e introdotte con il ricorso per motivi aggiunti, a sua volta, inammissibile perché non rispettoso delle prescrizioni normative di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 4.

5. Da quanto sin qui esposto, consegue l’inammissibilità, per difetto di interesse, del quarto motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (anche a seguito della parziale dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 258/12), del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 140 c.p.c. in riferimento all’omesso invio al contribuente della raccomandata a.r. di avviso di deposito delle cartelle di pagamento nella casa comunale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del quinto, rubricato: omessa e insufficiente motivazione in relazione al giudizio espresso circa l’irrilevanza dell’invio, mediante raccomandata dell’avviso di deposito in comune delle cartelle esattoriali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5.1. Con tali mezzi di impugnazione il ricorrente si duole che il giudice di appello, pur ritenendo inammissibili i motivi espressi nel “secondo” ricorso perché nuovi, li abbia poi rigettati esaminandoli nel merito. Secondo la prospettazione difensiva la C.T.R. avrebbe errato a ritenere, con motivazione insufficiente, validamente effettuata la notificazione, eseguita con deposito dell’atto presso la Casa comunale in luogo della spedizione della raccomandata, stante l’irreperibilità relativa dell’avv. L. presso la sua residenza.

5.2. A parte l’inammissibilità del quinto motivo per le stesse ragioni già svolte nella trattazione del terzo (sub.4.1), per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Sez. Un. 24469 del 30/10/2013; Cass.n. 30393 del 19/12/2017) “qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della “potestas iudicandi” sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta “ad abundantiam”, su tale ultimo aspetto.

Nella specie, la C.T.R. aveva espressamente dichiarato l’inammissibilità della domanda (recte motivo di appello) onde il passo motivazionale, nel merito, deve essere considerato svolto ad abundantiam, essendosi quel Giudice spogliato sulla questione della potestas iudicandi.

6.Con il sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 2973, artt. 58, 59 e 60 e della L. n. 241 del 1990, art. 20 con riguardo al trasferimento del domicilio fiscale del ricorrente e del conseguente luogo di notificazione delle cartelle.

7.Con il settimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, e dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, con riguardo all’intervenuto cambiamento del domicilio fiscale.

7.1. I motivi, da trattarsi congiuntamente siccome vedenti sulla medesima questione, sono infondati. La C.T.R. ha fatto corretta applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 59, comma 2, che, ai fini della “dissociazione residenza anagrafica/domicilio fiscale” in Comuni diversi, richiede una formale istanza motivata da parte del contribuente e un esplicito atto di consenso da parte dell’Amministrazione. Al proposito, è d’uopo rilevare che le sentenze citate dal contribuente in ricorso e in memoria, anche con riguardo all’osservanza del principio di buona fede e del legittimo affidamento, si riferiscono a fattispecie diversa ovvero ai casi in cui era stato dichiarato come domicilio fiscale dal contribuente un luogo (o un indirizzo diverso da quello della residenza anagrafica) e sono dettate a tutela del legittimo affidamento della Pubblica Amministrazione sui dati forniti dallo stesso contribuente.

8. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., valevole anche nel processo tributario, con riguardo alla ritenuta dimostrazione del perfezionamento della notifica delle cartelle di pagamento e, quindi, della loro esistenza e del loro contenuto. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che la C.T.R. abbia ritenuto irrilevante la mancata produzione in giudizio dell’originale delle cartelle impugnate, reputando sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo.

9. Con il nono motivo si lamenta, ancora una insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere la C.T.R. spiegato idoneamente la ritenuta adeguatezza dei mezzi di prova forniti dall’Amministrazione per dimostrare la predisposizione e la notificazione degli atti.

11.Con il decimo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 laddove presuppone la notificazione per la validità della cartella di pagamento. Con il mezzo il ricorrente deduce che, in mancanza di valida notificazione, le cartelle sarebbero nulle ovvero inesistenti e che, in ogni caso, tale invalidità non sarebbe suscettibile di sanatoria in quanto, nella specie, non si sarebbe verificato alcun effetto sanante, non essendo il contribuente venuto a conoscenza degli atti impugnati in tempo utile per la loro impugnazione.

12.Gli ultimi tre mezzi di impugnazione soggiacciono alla sanzione di inammissibilità, per difetto di interesse, per le stesse ragioni già svolte sub.5.2.

Le questioni, sollevate con i motivi di ricorso, sono, infatti, state dichiarate anch’esse inammissibili, per novità, dalla C.T.R., onde per le relative argomentazioni svolte in sentenza, nel merito, devono considerarsi tamquam non esset, siccome rese da Giudice che si era spogliato dalla potestas iudicandi.

13 In conclusione, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va rigettato.

14.Il ricorrente, soccombente, va condannato alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate come in dispositivo, mentre, non vi è pronuncia sulle spese nei confronti di Equitalia Nord s.p.a. che non ha svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese che liquida in complessivi Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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