Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40917 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6213/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

GRUPPO VITA SERENA SOCIETA’ COOPERATIVA A R. L.;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione di Latina, sezione n. 39, n. 4722/39/14, pronunciata il 25/06/2014, depositata il 15/07/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 giugno 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

RILEVATO

che:

1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Lazio (sezione di Latina), con la sentenza menzionata in epigrafe, accolse l’appello proposto dalla Gruppo Vita Serena Società Cooperativa a r.l. nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (“C.T.P.”) di Frosinone che aveva rigettato il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento, a conclusione di una verifica generale documentata da un processo verbale di constatazione (“P.V.C.”), che recuperava a tassazione, ai fini IRES e IRAP, per il 2004, costi indeducibili (per Euro 3.780.380,09), sia per la mancanza dei requisiti mutualistici dell’ente, sia perché relativi a operazioni antieconomiche e fittizie;

2. a giudizio della Commissione regionale, la pronuncia di primo grado era viziata da motivazione apparente, perché non aveva preso in considerazione tutti gli elementi che la contribuente aveva addotto a dimostrazione della propria natura di Onlus, svolgente da oltre trent’anni attività mutualistica nel settore della sanità, e come tale soggetta ad un regime fiscale agevolato; d’altra parte, secondo la C.T.R., l’Amministrazione finanziaria non aveva acquisito, come avrebbe dovuto, l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente, nonché il suo bilancio d’esercizio, al fine di contestare efficacemente il difetto d’inerenza dei costi recuperati a tassazione;

3. l’Agenzia ha proposto ricorso, con tre motivi, avverso la decisione di appello; la contribuente è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), l’Agenzia denuncia il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, che non illustra le ragioni del convincimento della C.T.R., e non si confronta con i puntuali addebiti indicati nell’avviso di accertamento e nel prodromico P.V.C., sia in punto di assenza dello scopo mutualistico della società cooperativa, sia in punto di indeducibilità dei costi, privi di giustificazione economica o persino inesistenti;

2. con il secondo motivo (“2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2514 c.c., della L. n. 381 del 1991, artt. 1 e 4 nonché del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 11 in relazione alla presunta spettanza delle agevolazioni fiscali connesse alle cooperative sociali Onlus ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per non avere fatto corretta applicazione delle norme in tema di finalità mutualistica degli enti che, ai fini del riconoscimento di agevolazioni fiscali, postulano, oltre al profilo formale della qualificazione dell’ente come Onlus, anche il profilo sostanziale del perseguimento, in concreto, dello scopo solidaristico. Al riguardo, l’Agenzia assume di avere dimostrato nel giudizio di merito che, nella specie, mancavano la trasparenza e la democraticità di gestione, quali elementi essenziali della cooperativa e, ancora, che il dominus dell’ente, insieme ad alcuni soci, aveva creato un complesso meccanismo finalizzato ad aumentare a dismisura i costi della cooperativa con l’obiettivo di ridurne gli utili (che non potevano essere distribuiti) e contestualmente di distrarli, trasformandoli in utili di società riferibili (tutte quante) al medesimo centro di interessi;

3. con il terzo motivo (“3) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”), si ascrive alla sentenza impugnata di essersi limitata a riconoscere la sussistenza dei requisiti formali dell’ente mutualistico, trascurando di esaminare gli elementi oggettivi e i fatti decisivi, addotti dall’A.F., che inducevano a dubitare sia del perseguimento, in concreto, dello scopo mutualistico, sia dell’effettività dei costi portati in deduzione dalla cooperativa. In dettaglio, l’ufficio evidenzia che: (i), contrariamente a quanto rilevato dalla C.T.R., lo statuto e il bilancio della cooperativa erano stati acquisiti in giudizio e erano stati esaminati; (ii) le società che avevano prestato servizi a favore della cooperativa (che aveva dedotto i relativi costi), erano caratterizzate dal fatto che le loro quote appartenevano a soci o comunque a soggetti legati alla contribuente e, inoltre, erano prive di struttura organizzativa e di dipendenti o, se li avevano, si trattava degli stessi soci della cooperativa; (iii) le retribuzioni dei soci, in alcuni casi, erano state dedotte due volte, prima come costi direttamente sopportati dalla cooperativa, poi come corrispettivi delle prestazioni di servizio rese dalle società-satellite del medesimo centro di interessi; (iv) la gestione e l’amministrazione della cooperativa non erano improntate al canone della trasparenza;

4. il primo motivo, da ricondurre al paradigma dell’error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (in luogo dell’error in iudicando prospettato dall’Agenzia), è fondato, e ciò comporta l’assorbimento del secondo e del terzo mezzo di cassazione;

5. per giurisprudenza pacifica di questa Corte (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, r.g. n. 6213/2015 n. 33679; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. U. 10/12/2020, n. 28176) “nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione”;

6. nella fattispecie concreta, la C.T.R. – laddove si è limitata ad affermare che la sentenza di primo grado era priva di motivazione e che l’ufficio, senza acquisire la documentazione idonea a comprovare che la cooperativa era una Onlus, aveva semplicisticamente negato la deducibilità dei costi per difetto d’inerenza – ha adottato una motivazione del tutto incongrua rispetto alle questioni prospettate, utilizzabile, al più, come semplice premessa concettuale per successive argomentazioni (delle quali invece la sentenza è carente) idonee a sorreggere la decisione, sicché si riscontra una ratio decidendi impercettibile, che riduce la motivazione a pura apparenza e vizia di nullità la sentenza (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 (p. 7.2.), che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 (p. 2.4.); Cass. Sez. U., 18/04/2018, n. 9557 (p. 3.5.));

7. nell’autosufficiente motivo di ricorso (che riporta il contenuto dell’avviso di accertamento e del propedeutico P.V.C.) vengono compiutamente indicati i numerosi elementi, acquisiti durante la verifica generale a cui è stata sopposto la contribuente, che avevano indotto l’organo di controllo a negare che la cooperativa svolgesse attività mutualistica, quale presupposto del trattamento fiscale agevolato e, da una diversa angolazione giuridica, erano stati posti a fondamento delle riprese per costi per operazioni inesistenti o comunque per costi non inerenti. Con specifico riferimento ai costi indeducibili – si tratta di spese per carburante, spese per ristoranti e alberghi, sopravvenienze passive, canoni di locazione, spese per prestazioni infermieristiche, “spese per nolo vetture” -, la motivazione della sentenza impugnata, scandita da uno sviluppo argomentativo superficiale e assertivo, non si confronta per nulla con la fitta rete di elementi oggettivi (si pensi, a titolo di esempio, alla genericità di non meglio precisate “prestazioni infermieristiche”, alle lacune dei contratti, alla mancanza di indicazione circa i mezzi di pagamento adottati, all’assenza di puntuali riferimenti alle prestazioni, al personale che le aveva svolte e alle ore di effettivo espletamento delle stesse attività) che, secondo la prospettiva erariale, erano idonei a dimostrare che le fatture esaminate riportavano, appunto, prestazioni inesistenti o quanto meno non inerenti, essendo state emesse da società prive di una struttura organizzativa e senza dipendenti, oppure orbitanti intorno al dominus della cooperativa ( G.L.) o, in ultima analisi, da società che si avvalevano degli stessi soci della contribuente (donde la contestazione operata dal fisco della duplicazione del costo che, per dir così, era già stato spesato una prima volta dalla Onlus);

8. in conclusione, accolto il primo motivo e assorbiti gli altri due, la sentenza è cassata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio (sezione di Latina), in diversa composizione, per un nuovo esame dei fatti di causa, e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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