Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40919 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6400/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

C.A., rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Cossu e dall’avv. Savina Bomboi, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Crescenzio, n. 58.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione n. 01, n. 952/01/14, pronunciata il 26/05/2014, depositata il 25/07/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 giugno 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

RILEVATO

che:

1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Piemonte rigettò, con la sentenza menzionata in epigrafe, l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di C.A. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (“C.T.P.”) di Vercelli che aveva accolto l’opposizione del contribuente all’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, le ritenute IRPEF e le addizionali regionali detratte dal Modello 730, nella misura di Euro 1.884,00, per l’anno d’imposta 2007, sul presupposto che il datore di lavoro di quest’ultimo (***** Srl in fallimento), quale sostituto d’imposta, aveva operato le ritenute d’acconto sulla retribuzione del dipendente, ma non le aveva versate al fisco;

2. a giudizio della Commissione regionale, schematicamente, considerato pacifico che il datore di lavoro avesse operato le trattenute (oggetto dell’accertamento), senza poi versarle all’erario, porre a carico del lavoratore (il quale aveva riscosso gli emolumenti al netto delle imposte) l’ulteriore imposta avrebbe comportato la violazione del divieto di doppia imposizione, quale principio cardine dell’ordinamento tributario;

3. l’Agenzia ricorre, con due motivi, per la cassazione di questa sentenza; il contribuente resiste con controricorso, illustrato con una memoria.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha giudicato “pacifico” che le ritenute fossero state operate, ma non versate dal datore di lavoro, sostituto d’imposta, esimendo il contribuente dall’onere di darne compiuta dimostrazione, mediante la produzione della certificazione attestante (appunto) le ritenute operate dal datore di lavoro;

1.1. il motivo non è fondato;

in continuità con Cass. 20/07/2020, n. 15357, che s’e’ occupata di un’analoga lite fiscale riguardante il medesimo datore di lavoro (***** Srl), è utile premettere, sul piano generale, che questa Corte, nel definire come “pacifici” i fatti di causa – quale antecedente giuridico dell’esonero della parte cui spetterebbe fornirne prova dal relativo incombente processuale -, fa riferimento non soltanto ai fatti esplicitamente ammessi dall’altra parte, ma anche a quei fatti rispetto ai quali quest’ultima, pur senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi ed argomenti incompatibili con il loro disconoscimento (nello stesso senso, tra le altre, Cass. 07/05/2018, n. 10864; Cass. 13/10/1999, n. 11513);

ciò premesso, tornando alla censura dell’Agenzia, così come riportato dal contribuente nell’autosufficiente controricorso, è nello stesso avviso di accertamento, che delimita la pretesa impositiva dell’Amministrazione finanziaria, che si dà atto espressamente delle ritenute IRPEF, operate per Euro 1.713,00, dal datore di lavoro, che ne aveva poi omesso il versamento all’erario. Sicché è corretto, come ha fatto la C.T.R., definire “pacifiche” dette circostanze fattuali, perché poste dall’A.F. a fondamento del recupero a tassazione nei confronti del contribuente, sul presupposto che, anche in capo a quest’ultimo, dovesse configurarsi ab origine l’obbligazione solidale verso il fisco;

2. con il secondo motivo, l’Agenzia censura la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64,D.P.R. n. 602 del 1973, art. 35, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza, nella specie, della solidarietà passiva del sostituito, quale in primo luogo conforme al tenore letterale dell’art. 35, cit., ritenendo altresì che l’accoglimento della soluzione opposta avrebbe condotto alla violazione del principio della doppia imposizione;

2.1. il motivo non è fondato;

Cass. n. 15357/2020, cit., ricorda che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U. 12/04/2019, n. 10378), a composizione di contrasto, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 D.P.R. cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”; ciò principalmente in ragione del fatto che, nell’ipotesi di sostituzione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 64, soggetto passivo d’imposta rimane il sostituito, mentre la relativa obbligazione è posta unicamente in capo al sostituto. L’obbligo di versamento della ritenuta, come precisato dalle Sezioni Unite, deve pertanto configurarsi come obbligazione autonoma che la legge pone “a carico del sostituto a mezzo del D.P.R. n. 600 cit., artt. 23 ss. e che trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa stabilito dal D.P.R. n. 600 cit., art. 64, comma 1”, secondo un’esegesi coerente con il significato letterale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 35, che prevede la sussistenza del vincolo solidale soltanto nell’ipotesi in cui le ritenute non siano state operate affatto. La correlazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, – che non distingue tra rivalsa nella sostituzione nell’imposta (cd. propria) o nell’acconto (cd. impropria) – con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 35, consente di verificare la coerenza sistematica della lettura fattane dalle Sezioni Unite, e di riaffermare il principio di diritto sopra riportato, dal quale l’impugnata sentenza non s’e’ discostata;

3 le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno distratte in favore dei difensori del controricorrente, che si sono dichiarati anticipatari;

4. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00, a titolo di compenso, oltre a Euro 200,00, per esborsi, al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente che si sono dichiarati antistatari.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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