Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.4092 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23968-2019 proposto da:

K.O., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO NOVELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliatc in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. cronol. 7851/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere GIANNACCARI ROSSANA.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 17.6.2019 il Tribunale di Ancona rigettò il ricorso di K.O. avverso la decisione della Commissione Territoriale di Ancona di diniego della domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. K.O., cittadino della Guinea Bissau, aveva dichiarato di vivere in un villaggio nella parte di territorio al confine con il Senegal, che era oggetto di continui attacchi da parte dei ribelli; riferiva che in uno di questi attacchi veniva rapito, derubato e condotto una foresta e, per timore di subire ulteriori violenze, lasciava il proprio paese d’origine.

1.2. Il Tribunale ritenne che dette dichiarazioni non erano credibili perchè generiche in relazione ai nomi, al tempo ad ai luoghi su fatti essenziali determinanti l’espatrio oltre che incoerenti per la loro contraddittorietà in relazione ai tempi in cui erano avvenute le irruzioni dei ribelli. Accertò, sulla base del report EASO e di altre fonti qualificate (Viaggiare Sicuri, International Committee of the Red Cross) che in Senegal non vi era una situazione di conflitto generalizzato e che anche nella regione di Casamance vi era stato un cessate il fuoco, sicchè gli episodi di violenza erano di bassa intensità. Il giudice di merito non ritenne sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avendo il ricorrente prodotto dei cedolini paga dell’importo pari all’assegno sociale, inidonei a provare una effettiva integrazione nel territorio dello Stato.

2.Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso K.O. sulla base di quattro motivi;

2.1. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale giudicato inattendibile una storia che, invece, sarebbe genuina e veritiera, avendo il richiedente compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda mentre invece il giudice di primo grado non avrebbe assolto al suo dovere di cooperazione istruttoria. Inoltre, dal report Viaggiare Sicuri allegato al ricorso per cassazione risulterebbe una contrapposizione tra frange di ribelli indipendentisti di Casamance tali da integrare una situazione di conflitto generalizzato.

2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il Tribunale ravvisato il danno grave inerente alla sua situazione personale ed alle condizioni del paese di origine.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il giudice di merito fatto ricorso, nell’esaminare la domanda di protezione internazionale, a fonti qualificate in relazione alle condizioni esistenti nel paese di origine.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il Tribunale valutato la grave situazione della sicurezza in Guinea Bissau, le condizioni di vulnerabilità del ricorrente ed il percorso di integrazione in corso, attestato da documentazione rilevante ai fini del suo radicamento sul territorio.

5. I motivi che, per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

5.1. Quanto alla valutazione della credibilità, la censura è del tutto generica a fronte del giudizio effettuato dal giudice di merito, fondato su una serie di elementi fatto in base ai quali ha ritenuto il racconto contraddittorio ed implausibile.

5.2. Il Tribunale ha quindi fatto corretta applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, che, tra i criteri di valutazione menzionati per valutare le dichiarazione del richiedente la protezione internazionale contempla espressamente quello della coerenza e della plausibilità delle dichiarazioni, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. (Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n. 21142).

5.3. L’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude infatti l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati. (Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018, n. 27503).

5.4. Il Tribunale, esclusa la configurazione del danno grave previsto dall’art. 14 lett. a) e b) in ragione dell’inattendibilità del racconto, ha accertato, sulla base del report EASO e da altre fonti qualificate (Viaggiare Sicuri, International Committee of the Red Cross) che in Guinue Bissau non vi era una situazione di conflitto generalizzato e che anche nella regione di Casamance vi era stato il cessate il fuoco, sicchè gli episodi di violenza erano di bassa intensità.

5.5. A fronte di tale motivazione, basata sull’esame delle fonti qualificate aggiornate al momento, il ricorrente allega il contenuto del report Viaggiare Sicuri del 2019, senza specificare se fosse stato prodotto nel giudizio di merito, essendo inammissibile lo svolgimento di accertamenti di fatto in sede di legittimità. Gli elementi sopravvenuti giustificano infatti la reiterazione della domanda, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, i cui presupposti sono infatti costituiti dalla presenza di “nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine”. Osserva, inoltre, il collegio che il report “Viaggiare Sicuri”, curato dal Ministero degli Es eri, è rivolto a fornire informazioni ai turisti e, pertanto, ha scopi e funzioni non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti di protezione internazionale (Cassazione civile sez. III, 12/05/2020, n. 8819).

5.6. Quanto alla censura relativa al diniego della protezione umanitaria, si osserva che l’accertamento della summenzionata condizione di vulnerabilità avviene, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298 – 01), alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione.

5.7. Le Sezioni Unite hanno consolidato l’indirizzo espresso dalle Sezioni Semplici, secondo cui occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, isolatamente ed astrattamente considerato (Cassazione civile sez. un., 13/11/2019, n. 29459).

5.8. Il Tribunale, nel rigettare la domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha puntualmente valutato entrambe le condizioni menzionate, ritenendo che non fosse sufficiente, ai fini dell’integrazione sociale nel territorio italiano, l’allegate dei cedolini della busta paga dell’importo pari all’assegno sociale. Inoltre, non ha ravvisato nelle condizioni del ricorrente una situazione integrante la condizione dei “seri motivi” di carattere umanitario, derivante dalla compromissione dei diritti umani fondamentali, il cui accertamento è presupposto indefettibile per il riconoscimento della misura citata (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/01/2020, n. 625; Cass. civ., Sez. 6 – 1, n. 25075 del 2017).

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

6.1. Non deve provvedersi sulle spese non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

6.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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