Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40921 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7748/2015 R.G. proposto da:

T.U., (C.F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. STEFANO GROLLA, elettivamente domiciliato in Roma, presso l’Avv. Valentino Antonio Sacco con studio in Roma, V.le Delle Milizie, 96;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 1988/08/14, depositata il 1 dicembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

CHE:

Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente T.U., già socio di ***** SRL in Fallimento, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’esercizio 2006, con il quale veniva recuperato nei confronti del socio l’utile extracontabile quale effetto del maggior reddito accertato in capo alla società partecipata. L’avviso conseguiva a un accesso mirato nei confronti della società partecipata (che aveva condotto alla contestazione di un autonomo avviso nei confronti di quest’ultima, divenuto definitivo per omessa impugnazione), volto a reprimere frodi perpetrate nel settore del commercio all’ingrosso di materie plastiche. Il contribuente ha dedotto l’omessa allegazione all’avviso impugnato dell’originario PVC, la carenza di motivazione dell’atto impugnato, nonché ha contestato nel merito la pretesa impositiva.

La CTP di Vicenza ha rigettato il ricorso e la CTR del Veneto, con sentenza depositata in data 1 dicembre 2014, ha rigettato l’appello del contribuente. Ha ritenuto la CTR che l’atto impugnato ha riprodotto sinteticamente i rilievi del PVC, nonché ha ritenuto che, alla luce delle difese già articolate in primo grado, il contribuente fosse stato reso edotto delle contestazioni mosse dall’Amministrazione finanziaria. Ha, poi, confermato il giudice di appello la fondatezza nel merito dell’avviso sulla base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili trattandosi di società a ristretta base partecipativa.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Ufficio.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “errata valutazione da parte del giudice di appello dell’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento” per violazione e falsa interpretazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, e, in subordine, per violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 5, e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2, nonché per contraddittorietà di motivazione. Il ricorrente deduce che all’atto impugnato non sarebbe stato allegato l’originario PVC, che (diversamente) sarebbe stato allegato all’avviso notificato alla società contribuente, poi dichiarata fallita. Deduce il ricorrente che la CTR non si sarebbe pronunciata su tale doglianza del contribuente e avrebbe anche reso una motivazione contraddittoria, nonché deduce che l’allegazione del PVC all’atto impugnato costituisca requisito ineludibile ai fini della corretta motivazione dell’atto impositivo. Evidenzia contrasto di giudicato con la pronuncia resa sul ricorso promosso da altro socio.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “errata valutazione da parte del giudice di appello dell’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento” per violazione e falsa interpretazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, e dei principi di cui alle sentenze della Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, C- 349/07, Soprope’, 3 luglio 2014, Euro 129/13 e C-130/13, Kamino, non essendo stato instaurato il contraddittorio preventivo in fase amministrativa, con conseguente nullità dell’avviso impugnato.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 27, comma 13, nonché del D.L. 25 giugno 2008, art. 83, comma 5, nullità dell’avviso di accertamento per incompetenza funzionale della Direzione Regionale del Veneto. Evidenzia il ricorrente che l’Ufficio procedente sarebbe privo di competenza ad emanare l’atto impugnato, non essendo la società contribuente partecipata dal cui accertamento deriverebbe quello impugnato soggetto rientrante tra i grandi contribuenti e, quindi, escluso dalla competenza funzionale dell’Ufficio accertatore.

Deduce che tale questione sarebbe rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

2. Il primo motivo è infondato. La CTR, a fronte della proposizione del motivo di impugnazione con il quale si denunciava la mancata allegazione all’avviso impugnato dell’atto presupposto (processo verbale di contestazione), ha accertato che l’avviso, pur non essendo corredato del suddetto atto istruttorio presupposto, lo ha riprodotto nelle sue parti essenziali (“analizzando e riportando, se pur in maniera sintetica come prescrive il legislatore, i rilievi formulati, corredati con il calcolo analitico risultante”). La CTR ha, poi, osservato che la qualità delle difese svolte dal contribuente implicasse, ai fini dell’esercizio del corretto diritto di difesa, una conoscenza approfondita da parte del contribuente del precedente PVC (“non può quindi l’appellante sostenere in questa sede di non avere avuto conoscenza dello stesso PVC”), nonché dei presupposti della pretesa impositiva posta a fondamento dell’atto impugnato (“nello stesso (avviso) viene riportato che dagli accertamenti effettuati risultava che la società ***** SRL faceva parte di un sistema (…) diretto a dare vita ad una frode fiscale, che si sarebbe realizzata mediante il sistema del carosello chiuso”).

3. Così operando, la CTR non si è sottratta alla corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, ove afferma che, ai fini del corretto adempimento dell’onere motivazionale, l’allegazione materiale dell’atto giudiziario assoggettato ad imposizione è necessaria solo ove l’avviso non riproduca o non menzioni le enunciazioni o le statuizioni relative all’imposizione nelle loro parti essenziali (Cass., Sez. V, 5 ottobre 2018 n. 24417; Cass., Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4396; Cass., Sez. V, 22 settembre 2017, n. 22148; Cass., Sez. VI, 11 aprile 2017, n. 9323). L’obbligo di motivazione degli atti impositivi di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 deve, difatti, essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, per cui non possono considerarsi rilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un’effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente (Cass., Sez. V, 9 maggio 2018, n. 11052). Ne consegue che non ricorre l’onere di allegazione dell’atto istruttorio ove non insorga l’esigenza di garantire l’immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente (Cass., Sez. V, 1 luglio 2020, n. 13402; Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 14723; Cass., Sez. V, 19 novembre n. 29968).

4. Ne consegue che, ove il contribuente abbia avuto piena contezza dei presupposti dell’azione impositiva e ove risulti, come accertato nella specie, che il PVC che aveva costituito l’atto di innesco del provvedimento impositivo impugnato era stato riprodotto nelle sue parti essenziali, ovvero nelle parti che hanno consentito il corretto esercizio di difesa, la mancata allegazione all’atto impugnato dell’originario PVC non è causa di nullità dell’atto impositivo medesimo.

5. In disparte da tali questioni, va in ogni caso osservato che nel ricorso fa difetto sia la trascrizione, sia la allegazione – ai fini del rispetto del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – dell’avviso di accertamento, al fine di porre la Corte in condizione di riscontrare se l’atto impositivo contenesse gli elementi essenziali della contestazione, come dedotto dal ricorrente (pag. 9 ricorso).

6. Eccentrica, oltre che irrilevante e’, poi, rispetto al parametro normativo, la questione del contrasto con la decisione assunta nella controversia proposta da altro socio della società contribuente, né essendovi prova del passaggio in giudicato della suddetta questione, peraltro relativa a diverso contribuente.

7. Infondata e’, poi, la censura relativa alla contraddittorietà della motivazione, posto che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che possono essere esaminate e si convertono, all’evidenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), nella specie non sussistente in quanto la motivazione resa è idonea ad assolvere la funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598).

8. Gli altri due motivi sono inammissibili in quanto, come correttamente osserva il controricorrente, la sentenza impugnata non dà contezza della trattazione di tali questioni. Nel qual caso, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2038).

9. Ne’ potrebbe sostenersi che, nell’attuale sistema di giustizia tributaria – nel quale non è più prevista la necessità di esperire il ricorso amministrativo prima di adire l’autorità giurisdizionale l’incompetenza (anche territoriale) dell’ufficio che abbia emesso l’avviso di accertamento possa essere rilevata di ufficio dal giudice, dovendo tale vizio essere dedotto dalla parte ricorrente – al pari delle altre ipotesi di nullità dell’atto impositivo – tra i motivi di impugnazione dello stesso (Cass. sez. V, 12 luglio 2018, n. 18425).

10. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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