Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40923 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9038/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

F.V., C.F. *****, rappresentato e difeso dell’Avv. Giuseppe Rinaldi elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Chiara Caroli, in Roma, Piazza Mazzini, 27;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto, n. 592/29/14, depositata il 12 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

CHE:

Il contribuente F.V. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2000, con cui venivano accertati maggiori redditi soggetti a tassazione separata, conseguenti alla plusvalenza non dichiarata generata dalla cessione in data 13 dicembre 2000 di area edificabile in Comune di Martina Franca a termini del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, (TUIR). Il ricorrente ha dedotto che il bene compravenduto era in parte insuscettibile di vocazione edificatoria e ha contestato le modalità di calcolo utilizzate dall’Ufficio.

La CTP di Taranto ha parzialmente accolto il ricorso, rideterminando la plusvalenza tassabile. La CTR della Puglia, Sezione staccata di Taranto, con sentenza in data 12 marzo 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La CTR ha ritenuto che si fosse formato il giudicato interno su alcune circostanze in fatto (porzioni dell’immobile non soggette a plusvalenza in quanto ricadenti in zona strada, valore dell’area edificabile, spese deducibili, coefficiente di rivalutazione dell’area edificabile e delle spese deducibili), evidenziando che il capo impugnato della sentenza attiene al solo valore iniziale del bene e ha, quindi, rigettato l’appello.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi; resiste con controricorso il contribuente.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, motivazione apparente in violazione dell’art. 111 Cost. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, deducendosi mancata descrizione del percorso logico seguito dal giudice di appello nella parte in cui ha respinto l’appello.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 82 TUIR. Evidenzia il ricorrente che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili suscettibili di utilizzazione edificatoria costituiscono, secondo la disciplina pro tempore, redditi diversi.

2. Il primo motivo è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., Sez. VI, 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez. Lav., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., Sez. I, 30 giugno 2020, n. 13248). La sentenza impugnata non consente di individuare quale fosse il valore iniziale del terreno preso in esame ai fini della conferma della sentenza di primo grado, risultando il valore del terreno preso in esame dalla CTR (il 15% del valore del terreno di vecchie Lit. 1.224.000, pari a Lit. 183.000.000) diverso da quello preso in esame dalla CTP (“valore iniziale determinato dalla CTP in Lire 246.464.000”).

3. In secondo luogo, pur ammettendosi che risulti comprensibile, dalla sentenza impugnata, che la controversia attenga unicamente alla determinazione del valore iniziale del terreno e che il valore utilizzabile dalla CTR sia idoneo a confermare quanto indicato dal giudice di primo grado, l’assoluta mancanza dell’indicazione nella sentenza impugnata dei motivi di appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado rende impossibile la verifica che la condivisione della decisione adottata dalla CTP da parte del giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, laddove la motivazione per relationem richiede un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi – come nella specie – in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato (Cass., Sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112), nonché al contenuto degli atti del giudizio di appello (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883).

3. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo e, previo assorbimento del secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR a quo, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Puglia, Sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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