Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40926 del 21/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8906/2015 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Buccari 3, presso lo studio dell’avvocato Salvucci Maria Cristina, rappresentato e difeso dall’avvocato Pullano Aniello;

– ricorrente –

contro

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5759/2014 della COMM. TRIB. REG. LAZIO SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/09/2021 dal consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.

RITENUTO

che:

C.S. impugnava l’atto di diniego della definizione dei carichi di ruolo innanzi alla CTP di Frosinone, che accoglieva il ricorso. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate e la CTR di Roma – Sede di Latina accoglieva l’impugnazione. Secondo la CTR la definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 12, si perfezionava con il versamento di tutte le rate alla scadenza delle stesse e tale circostanza non si era verificata, in quanto il secondo versamento era avvenuto in ritardo.

Rilevava ancora che la indicata definizione agevolata doveva ritenersi perfezionata soltanto con il versamento di tutte le rate, alla relativa scadenza, e per gli importi dovuti. Il contribuente, invece, aveva versato alla scadenza soltanto in parte la somma dovuta e ciò come detto non poteva far ritenere perfezionata la definizione. Accoglieva l’appello e dichiarava l’inammissibilità di quello incidentale, mirante a caducare il provvedimento di diniego di definizione dei carichi di ruolo mediante riproposizione di tutte le eccezioni già opposte in primo grado e ritenute assorbite dalla Commissione Tributaria Provinciale.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione deducendo:

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE della L. n. 289 del 2002, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Commissione Tributaria Regionale accogliendo l’appello dell’Agenzia aveva ritenuto che la CTP avesse errato nel ritenere tempestivo il pagamento della seconda rata “benché versata il 27 aprile 2004”. In realtà, secondo il ricorrente, al momento dell’entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, nessun termine era previsto per l’adesione al condono. Alla data indicata nella L. n. 289 del 2002, art. 12, i concessionari per la riscossione ancora non avevano ricevuto il “modello” delle istanze, con la conseguente impossibilità di poter provvedere entro il 31/3/2003 ad inviare tutti gli inviti per il condono ai vari contribuenti con ruoli pendenti.

In ogni caso, il contribuente aveva allegato di aver ricevuto l’invito a definire solo in data 16/5/2003 e quindi, ben oltre il primo termine indicato nello stesso invito, che prevedeva quale data utile per il primo versamento il 16/4/2003. Non potendo evidentemente più rispettare il termine del 16 aprile 2003, il primo versamento, effettuato il 16 maggio 2003, doveva ritenersi tempestivo.

Tuttavia l’Agenzia non aveva contestato la tardività del 1 versamento, bensì la tardività del 2 versamento. Ora, poiché il primo versamento, come detto, era stato effettuato solo in data 16/5/2003, il ricorrente aveva provveduto ad effettuare il versamento della seconda rata, a saldo, entro il termine annuale decorrente dalla data del 1 versamento (16.05.2003) e precisamente in data 27/4/2004.

Sul punto, il ricorrente, ritenuto valido il primo versamento, sosteneva di aver correttamente operato, avendo ritenuto di aver diritto, per il versamento della seconda rata, ad un termine annuale decorrente dalla data del primo versamento. Non poteva, quindi, essergli imputata alcuna tardività e decadenza dal beneficio del condono.

2. VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 546 DEL 1992, ART. 36, E DELL’ART. 118 C.P.C., IN RELAZIONE ALL’ART. 360 C.P.C., comma 1, N. 4, con riferimento all’omessa motivazione della declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale condizionato.

La sentenza impugnata era viziata e quindi andava cassata in quanto supportata da motivazione apparente, in ordine ai motivi di appello incidentale condizionato proposti dal contribuente.

L’Ufficio si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo merita accoglimento.

Va preliminarmente rilevato che il termine della 2 rata era stato differito, in forza del DM, al 18.4.05, e di tale proroga poteva giovarsi anche chi aveva versato la prima rata prima del 25.6.03, data di entrata in vigore dei D.L. n. 143 del 2003.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 13697 del 30/05/2013; così anche sent. n. 31073/17), con orientamento, a cui in questa sede si intende dare continuità, ha ricostruito in maniera esaustiva i profili normativi, osservando che “la L. n. 289 del 2002, art. 12, comma 2 – come sostituito dal D.L. n. 282 del 2002, art, 5 bis, introdotto dalla L. Conversione n. 27 del 2003 – fissava per il versamento della prima rata (non inferiore all’80% della somma prevista per la definizione dei carichi di ruolo pregressi) il termine del 16 aprile 2003 e per il versamento del residuo il termine del 16 aprile 2004. Il primo di tali termini fu differito, fermo restando il secondo, al 16.5.03 con il D.L. n. 59 del 2003, art. 1, non convertito.

Il successivo D.L. n. 143 del 2003, convertito con la L. n. 212 del 2003, ha poi differito il primo termine dal 16 aprile 2003 al 16 ottobre 2003 (data poi ulteriormente spostata, con il D.L. n. 269 del 2003, convertito con la L. n. 326 del 2003, al 16 marzo 2004 e ancora, con il D.L. n. 335 del 2003, convertito con la L. n. 47 del 2004, al 16 aprile 2004) e ha rimesso al Ministro dell’Economia e delle Finanze la rideterminazione, tra gli altri, del secondo termine.

E’ opportuno riportare uno stralcio del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2: “I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7,8,9 e 9-bis, art. 11, comma 4, artt. 12,14,15 e 16, come modificata dal D.L. n. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, nonché di cui al D.L. n. 282 del 2002, artt. 5 e 5-quinquies, possono provvedervi entro il 16 aprile 2004 Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni, sono rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero dell’economia e delle finanze e del direttore dell’Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003”.

Alla suddetta rideterminazione il Ministro dell’Economia e delle Finanze provvide con il D.M. 8 aprile 2004, il cui art. 1, comma 2, lett. g), fissò al 18 aprile 2005, tra l’altro, “Il termine di versamento del residuo importo dovuto ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, comma 2, secondo periodo, e comma 2-ter, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 143 del 2003, ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12”.

Va inoltre considerato che la legge di conversione del D.L. n. 143 del 2003, nel suo unico art., comma 2, fece salvi gli effetti del già menzionato D.L. n. 59 del 2003, non convertito, e, inoltre, stabilì espressamente: “Sono utili i versamenti… effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle definizioni di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 4, artt. 12,15 e 16, e art. 17, comma 1". Alla luce di tale sequenza di disposizioni normative deve giudicarsi tempestivo il versamento dell’80% della somma dovuta per la definizione dei ruoli pregressi effettuato dal contribuente in data 16.5.03; tale versamento, infatti, pur se successivo allo spirare dell’originario termine del 16.4.03, fu tuttavia anteriore allo spirare del termine del 16.5.03 fissato dal D.L. n. 59 del 2003 (non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. n. 212 del 2003, di conversione del D.L. n. 143 del 2003), nonché anteriore al termine del 25.6.03 (data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003) indicato dalla L. n. 212 del 2003, art. 1, comma 2.”

Con specifico riferimento al tema della tempestività del secondo versamento, qui effettuato in data 27/4/2004, va riportato un ulteriore passo della indicata decisione in cui si afferma:

“Resta allora da stabilire se possa considerarsi tempestivo anche il versamento del residuo importo dovuto per il perfezionamento del condono, effettuato dal contribuente l'*****, dopo lo spirare dell’originario termine del 16.4.04 ma prima dello spirare del termine del 18.4.05 fissato dal D.M. 8 aprile 2004; ossia, vale a dire, se nel caso del contribuente si applichi la proroga dal 16.4.04 al 18.4.05 del termine di pagamento della seconda rata di condono. In proposito la Commissione Tributaria Regionale ha sostenuto che il contribuente non avrebbe potuto beneficiare della proroga perché alla data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003, egli aveva effettuato l’utile versamento della prima rata del condono.

La tesi del giudice di merito non può essere condivisa, perché l’interpretazione della norma che essa propone condurrebbe al risultato che il versamento della seconda rata di condono effettuato nel periodo compreso tra la scadenza del termine originario (16.4.04) e la scadenza del termine prorogato (18.4.05) perfezionerebbe il condono per i contribuenti che hanno pagato la prima rata dopo il 25.6.03 (data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003) e non per quelli che l’hanno, più diligentemente, pagata prima del 25.6.03.

Si tratta di un approdo ermeneutico paradossale – tale da sollevare anche dubbi di legittimità costituzionale, con riferimento al parametro della ragionevolezza ex art. 3 Cost. – e che peraltro contrasterebbe con la ratio legis; se infatti, come appare evidente, lo scopo della riapertura dei termini di versamento recata dal D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, era quello di aumentare il gettito dei condoni di cui alla L. n. 289 del 2002, ampliando la platea dei contribuenti coinvolti, escludere dal condono quei contribuenti che, avendo pagato tempestivamente la prima rata, perdano il termine del 16.4.04 per il pagamento della seconda (ma abbiano tuttavia la possibilità e l’interesse di effettuare tale pagamento entro il 18.4.05) precluderebbe al Fisco il celere incasso dei saldi dai medesimi ancora dovuti.”

E si osserva conclusivamente:

“Si deve dunque ritenere, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata già enunciata da questa Corte con l’ordinanza n. 12090/12, alla quale il Collegio aderisce, che la proroga dal 16.4.04 al 18.4.05 del termine di pagamento della seconda rata del condono L. n. 289 del 2006, ex art. 12, operi anche per coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003; e che la disposizione ex art. 1, lett. g) – che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003, non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributali di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12 (tra gli altri) va interpretata nel senso che per versamenti “utili” per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari devono intendersi i versamenti immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati in unica soluzione.

Deve quindi concludersi che il contribuente aveva il diritto di avvalersi della riapertura dei termini di versamento recata dal D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), emanato in attuazione del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, e, conseguentemente, che il giudice di merito ha errato nel giudicare intempestivo il versamento del saldo del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, e, pertanto, inefficace l’adesione al condono del contribuente.

A tale orientamento questa Corte intende dare continuità, con la conseguenza che il primo motivo deve trovare accoglimento, con assorbimento del secondo.

Le spese vanno compensate anche per il sopravvenire degli indicati orientamenti di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472