LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12022/2015 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Dei Mellini, 44, presso lo studio dell’avvocato De Notaristefani Di Vastogirardi Antonio, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 526/2014 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, depositata il 21/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/09/2021 dal consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.
FATTO E DIRITTO
La CTP di Napoli, con sentenza n. 526/15/14, accoglieva il ricorso proposto da C.G. avverso il diniego di definizione condono INVIM anno 1983. Nell’indicata decisione la CTP affermava che il contribuente aveva provato di avere definito, L. n. 289 del 2002, ex art. 12, la posizione Invim del 1983, mentre il diniego opposto dall’ufficio faceva riferimento a tasse automobilistiche, ed era pertanto erroneo. Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia, lamentando che la sentenza non aveva motivato sui diversi rilievi che fondavano il diniego dei condono; e che il versamento per INVIM era minore della percentuale prevista per il condono e pertanto il condono non poteva ritenersi perfezionato.
Secondo la CTR Campania, dall’esame del provvedimento di diniego di condono si evinceva chiaramente che gli importi versati erano “insufficienti” rispetto agli importi dovuti per l’operatività del condono. Infatti, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, l’estinzione del debito si verificava con il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, per cui il contribuente avrebbe dovuto versare somme maggiori; rilevava, ancora, che per tutte le voci, l’importo versato era inferiore al 25% di legge, che non era ammissibile il condono, che l’effetto estintivo citato ex art. 12, non si era verificato e gli importi iscritti a ruolo andavano pagati per intero.
Ricorreva per cassazione il contribuente (l’Ufficio si costituiva ai solo fine di poter partecipare all’udienza di discussione) che deduceva: nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e violazione dell’art. 330 c.p.c., commi 1 e 3, degli art. 137 e 140 c.p.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Secondo il ricorrente la C.T.R. aveva ritenuto valido, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio di appello, il tentativo di notifica dell’appello effettuato presso il precedente studio del difensore del C., tentativo che aveva avuto esito negativo, in quanto il destinatario era risultato trasferito (come corredato dall’esibizione della copia della scheda anagrafica della pagina web del sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di data anteriore alla richiesta di notifica, dalla quale risultava la correttezza dell’indirizzo di destinazione).
Precisava che, affinché un appello potesse ritenersi validamente notificato, era necessario che venisse effettuato ai sensi dell’art. 330 c.p.c., norma applicabile al processo tributario in virtù del richiamo operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49 – il cui comma 1, imponeva che la notifica fosse eseguita, qualora non vi fosse stata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio all’atto della notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 170 c.p.c., presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
Tali luoghi per la notifica dell’appello, peraltro, erano fra loro alternativi poiché la norma non prevedeva un tassativo ordine di successione in quanto, in caso di omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, l’impugnazione doveva essere notificata presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
Nel caso in esame, quindi, a tenore dell’art. 330 c.p.c., comma 1, l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto scegliere il luogo ove effettuare la notifica dell’appello tra quelli alternativamente previsti dalla legge e di sua agevole conoscenza in quanto, oltre all’indirizzo del precedente studio del difensore, il ricorrente, nell’intestazione del ricorso aveva anche dichiarato la propria residenza. Il procedimento notificatorio non si era, quindi, completato e, trattandosi di notifica solo tentata, la stessa era come tale inesistente.
La C.T.R., pertanto, aveva errato nel ritenere valida una notifica solo tentata nel domicilio eletto dal contribuente presso il precedente studio del difensore.
Il contribuente evidenziava altresì, nel merito, la circostanza dell’avvenuto pagamento in misura del 25%; circostanza già definitivamente accertata, in sede di impugnazione d’ipoteca e di fermo amministrativo, dalle sentenze nn. 89 e 92 del 2008, della CTP di Potenza, nonché n. 171 del 2010 della C.T.R. di Potenza (su appello della seconda), con dichiarazione di avvenuto passaggio in giudicato. Sentenze tutte allegate ai ricorso per Cassazione.
Rileva questa Corte che, come dedotto, il giudizio di appello si è svolto nella contumacia del contribuente e che erroneamente la CTR ha ritenuto ben notificato l’atto di appello dell’agenzia, nonostante che questa notificazione non si fosse perfezionata, perché tentata presso il difensore tecnico del contribuente in *****, luogo dove il commercialista risultava trasferito.
Come precisato (Sez. 5, Sentenza n, 25079 del 26/11/2014 ed altre), in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte Cost. 22 novembre 2012, n. 258, relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora 4), va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, u.c., e dell’art. 60, comma 1, alinea, del D.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.
Inoltre (Cass. Sez. 5 n. 14549 del 06/06/2018), sempre in tema di notificazione degli atti di impugnazione nel processo tributario, è stato precisato che, per il ricorso per cassazione trova applicazione la regola generale enunciata dall’art. 330 c.p.c., mentre per l’appello opera la disciplina speciale dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1.
Nel caso esaminato, come visto, l’elezione di domicilio vi era stata e quindi l’atto di appello dell’agenzia andava notificato presso il commercialista designato. Il fatto che, dalla ricevuta di ritorno, risultasse però l’avvenuto trasferimento del professionista (seppure in contrasto con la risultanza web) determinava, comunque, l’obbligo per l’Agenzia di riprendere il processo notificatorio mediante nuova notifica secondo le modalità proprie della irreperibilità relativa, con deposito presso l’ufficio postale ed invio di seconda raccomandata informativa. Ciò nel caso in esame non è avvenuto, per cui la notificazione così come effettuata è da ritenersi nulla e non sanata.
La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla C.T.R. Campania per nuovo esame dell’appello – di cui il contribuente è venuto medio tempore a piena conoscenza – anche ai fini della valutazione degli importi effettivamente versati a titolo di condono e della rilevanza, a tal fine, delle dedotte sentenze passate in giudicato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
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