LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11317/2016 proposto da:
Tigros Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fontanella Borghese, 72, presso lo studio dell’avvocato Voltaggio Paolo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bonomi Luigi;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4874/2015 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, depositata il 12/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/09/2021 dal consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia Delle Entrate impugnava la sentenza n. 4874/15 della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione e revoca delle agevolazioni previste per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima, ex art. 1. In fatto, la contribuente Tigros spa, con atto del *****, aveva acquistato un terreno edificabile sito nel Comune di *****, per il valore di Euro 1.300.000,00 chiedendo l’applicazione delle citate agevolazioni fiscali, che erano state poi revocate a seguito della stipula, da parte della società ricorrente, di un contratto di locazione finanziaria immobiliare, sottoscritto il *****, con cui il predetto terreno era stato trasferito alla SG Leasing spa, che sulla stessa area aveva finanziato, a favore della parte appellata, l’edificazione di un supermercato.
Secondo l’Ufficio il beneficio in esame, avendo natura soggettiva ed essendo disciplinato da una norma di stretta interpretazione giuridica, poteva essere riconosciuto esclusivamente all'”acquirente edificatore” e non a chi, come l’odierna appellata, aveva rivenduto l’area a terzi, anche al solo scopo di finanziarsi con un contratto di lease-back, “anche in considerazione del fatto che l’area avrebbe potuto essere rivenduta ad un prezzo maggiore e quindi con concreti risvolti speculativi”.
La Tigros spa, dal canto suo, rilevava come Sg Leasing spa avesse acquisito il terreno in oggetto a puro titolo di garanzia per finanziare la costruzione dell’edificio, integralmente sostenuto e gestito dalla odierna appellata, e che il prezzo del terreno, convenuto nel contratto di leasing, fosse di identico ammontare a quello pagato dalla società in sede di acquisto del medesimo terreno. Il trasferimento del terreno alla società di leasing altro non era che uno strumento finanziario e la norma agevolativa in oggetto operava, nell’ambito di una interpretazione costituzionalmente orientata, in senso oggettivo. Il trasferimento del terreno alla società di leasing era un mero adempimento del complesso contratto di “leasing in costruendo” e la successiva proprietà formale dell’immobile poco contava, contando invece “il fatto che l’acquirente fosse il costruttore nel quinquennio di quell’edificio”.
La CTR nell’accogliere l’appello riteneva, invece, che le agevolazioni fiscali riconosciute dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, spettassero ai soli acquirenti che, effettivamente, avessero attuato gli interventi previsti dai piani particolareggiati di risanamento, trattandosi di norma di natura eccezionale e quindi di stretta interpretazione giuridica. Non essendo, nel caso di specie, la contribuente la formale proprietaria dell’immobile in oggetto, non potevano essere riconosciuti i benefici richiesti.
Proponeva ricorso e depositava memoria la Tigros spa che deduceva:
1) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Al caso di specie non andava applicata la L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, ma la L. n. 388 del 2000, art. 33, siccome risultante dalle successive integrazioni, abrogazioni e modifiche.
Ed infatti nell’un caso si trattava di piani di recupero, nell’altro caso, quello qui dedotto, si trattava di piani urbanistici particolareggiati.
2) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, siccome applicabile al processo tributario.
Il vizio che fondava il secondo motivo di impugnazione riguardava l’affermazione secondo cui: le agevolazioni fiscali riconosciute dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, spettavano ai soli acquirenti che effettivamente attuassero gli interventi previsti nei piani particolareggiati di risanamento.
Al di là dell’evidente errore in cui era incorsa la CTR che, come detto, aveva indicato una norma che nulla aveva a che fare con il caso esaminato, la motivazione addotta, secondo il ricorrente, era palesemente insufficiente e contraddittoria per almeno due ordini di ragioni.
Nella fattispecie, secondo la norma applicabile, L. n. 388 del 2000, art. 33, in vigore ratione temporis: “i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento”.
Inoltre, con specifico riferimento al punto della sentenza censurato, secondo la ricorrente, vi era coincidenza soggettiva tra l’acquirente che aveva beneficiato dell’agevolazione ed il costruttore che aveva eseguito e completato l’edificazione. Più nello specifico, vi era coincidenza tra il soggetto che aveva beneficiato dell’applicazione dell’imposta in misura ridotta ed il soggetto che aveva sostenuto gli oneri di urbanizzazione.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva con il patrocinio dell’Avvocatura di Stato ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ha avuto modo di precisare (Sez. 5 -, Ordinanza n. 21815 del 20/09/2017, così pure Cass. ord. n. 3742/19) che, in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 (applicabile “ratione temporis”) per i trasferimenti di beni immobili compresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, si applica in favore dell’acquirente, che provveda all’edificazione nel termine sopra indicato, anche se stipula, per ottenere liquidità, un contratto di lease back (con il quale vende il bene ad una società di leasing e contemporaneamente prevede la conduzione in locazione del medesimo e il successivo riscatto al termine della locazione finanziaria), tenuto conto che tale beneficio ha lo scopo di incentivare lo sviluppo urbanistico in conformità ai parametri individuati nei piani territoriali e trova applicazione solo se ad eseguire le opere è lo stesso acquirente agevolato, come avvenuto nel caso di specie, ove è quest’ultimo che, rimasto nella disponibilità del bene, realizza le potenzialità edificatorie dello stesso, anche se ne ha alienato la proprietà a scopo di garanzia.
Nello stesso senso è stato osservato che, in tema di agevolazioni fiscali, l’applicazione dell’imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, prevista dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, per gli atti di trasferimento d’immobili compresi nei piani di recupero (d’iniziativa pubblica o privata, purché convenzionati) di cui alla L. n. 457 del 1978, art. 27 e ss., postula, oltre all’inserimento del cespite in uno di quei piani, che l’acquirente sia tra i soggetti che attuano il recupero, sicché spetta anche ove l’acquirente abbia successivamente ceduto il bene ad un terzo, contestualmente riottenendolo da quest’ultimo in locazione finanziaria, con la previsione di realizzare i necessari lavori di recupero a propria cura e spese, atteso che l’attuazione del piano può avvenire anche nel concorso della combinata partecipazione di diversi apporti, uno finanziario e l’altro esecutivo, purché uno solo dei partecipanti invochi l’agevolazione predetta. (Cass. n. 22899/2015).
Infine, va evidenziato, con riferimento ad analoga vicenda in cui è stata riconosciuta l’agevolazione all’acquirente che aveva stipulato una convenzione con il detentore del bene a titolo di locazione finanziaria (in base alla quale quest’ultimo aveva assunto l’obbligo di eseguire il piano di recupero con riconoscimento di un corrispettivo in conto canoni), come questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17061 del 21/07/2010) abbia affermato che il recupero deve ritenersi, comunque, assolto anche quando l’intervento sia eseguito dall’acquirente a mezzo di terzi, accollandosene il peso economico direttamente sotto forma di spesa erogata o indirettamente sotto forma di mancata percezione di un credito che gli spetti.
Nel caso di riferimento peraltro, la richiesta di godimento del beneficio era stata formulata direttamente dall’istituzione finanziaria che si era resa successiva cessionaria dell’immobile, ma ciò non è stato considerato elemento ostativo “poiché ciò che conta è che alla “Corciano srl” non può essere negato il requisito di essere “uno dei soggetti attuatori del recupero edilizio”, attuazione che – per effetto della specifica funzione attribuibile al patto intercorso tra le parti – può non di meno avvenire nel concorso della combinata partecipazione di differenti apporti: uno finanziario e l’altro attuativo, almeno quando sia pacifico (come nella specie di causa) che uno solo dei soggetti che partecipa all’attuazione del recupero abbia invocato l’agevolazione di cui qui trattasi.”(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17061 del 21/07/2010 cit.) Va pertanto, accolto il primo motivo del ricorso. Il secondo motivo è assorbito.
Va disposta, infine, la compensazione delle spese per il sopravvenire in corso di causa degli indirizzi di legittimità richiamati.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021