Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40933 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1012/2015 R.G. proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’avv. Michel Martone, in sostituzione dell’avv. Alessandro Lucchetti, elettivamente domiciliato presso il difensore in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 11;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 273/3/14 della Commissione tributaria regionale delle Marche, pronunciata in data 10 giugno 2014, depositata in data 19 agosto 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 novembre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

che:

S.M. ricorre con sette motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 273/3/14 della Commissione tributaria regionale delle Marche, pronunciata in data 10 giugno 2014, depositata in data 19 agosto 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente, in controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di accertamento sintetico del reddito per l’anno di imposta 2008, con determinazione di maggiori imposte (Irpef, Addizionale comunale e regionale), sanzioni ed interessi;

con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva inammissibile ed infondata la richiesta di applicazione dei nuovi parametri ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, pienamente legittimo l’accertamento basato sul redditometro, correttamente instaurato il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, che non aveva dimostrato l’insussistenza del reddito presunto dall’ufficio sulla base degli indici di capacità contributiva;

in particolare, la C.t.r. evidenziava che il contribuente, a fronte di un reddito dichiarato per il 2007 pari a zero e per il 2008 di poco superiore a 15.000,00 Euro, aveva a suo carico moglie e due figli, aveva acquistato e manteneva un’auto di grossa cilindrata, nonché, nel 2008, un immobile per oltre 260.000,00 Euro;

la C.t.r. riteneva, inoltre, che il contribuente non avesse provato che l’acquisto immobiliare dalla madre dissimulava in realtà una donazione, essendo a tal fine insufficienti gli estratti – conto e risultando dall’atto il pagamento in due fasi dell’intero prezzo di vendita;

infine, la C.t.r. riteneva che il contribuente, con l’atto di appello, si era limitato a chiedere l’annullamento dell’atto impugnato e che, pertanto, le altre domande avanzate in primo grado dovessero ritenersi rinunziate;

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza;

il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio del 12 novembre 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, la ricorrente denunzia un error in procedendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per l’omessa pronuncia sulla domanda relativa all’applicazione dei parametri di cui al D.L. n. 78 del 2010, che erroneamente la C.t.r. avrebbe ritenuto inammissibile perché nuova;

secondo il ricorrente, si tratterebbe, invece, di questione rimessa unicamente al giudicante e riguardante il diritto intertemporale applicabile alla fattispecie;

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38 e 32, della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1 e 3, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata rispetto agli artt. 3 e 97,23 e 53 Cost.;

secondo il ricorrente, il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, attesa la sua natura di norma procedimentale, dovrebbe ritenersi applicabile a tutti i rapporti non esauriti alla data della sua entrata in vigore;

con il terzo motivo, la ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 3 e 97,23 e 53 Cost., ritenendo che l’interpretazione che non consente l’immediata applicazione dei coefficienti di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 22, sia in contrasto con i principi costituzionali di uniformità ed imparzialità della normativa tributaria;

il primo motivo è infondato, in quanto il giudice di appello ha esaminato la questione dell’applicabilità dei nuovi parametri, individuati dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, ed ha ritenuto che la doglianza fosse nuova, dunque inammissibile;

nel caso di specie, l’accertamento si riferiva all’anno di imposta 2008 ed era stato notificato al contribuente nel 2012, quando la nuova normativa era già in vigore;

pertanto era onere del contribuente impugnare specificamente l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, evidenziando, con l’atto introduttivo del giudizio, tutti i possibili profili di illegittimità dell’atto impositivo, compreso quello della mancata applicazione retroattiva, all’accertamento relativo all’anno di imposta 2008, della nuova disciplina;

non avendo il contribuente contestato la novità della questione, anzi avendo sostenuto che essa fosse rilevabile d’ufficio anche in grado di appello, deve ritenersi che il primo motivo di ricorso sia infondato;

il secondo motivo è inammissibile, in quanto il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità della questione dell’applicabilità dei nuovi parametri priva il ricorrente dell’interesse a far valere in sede di legittimità l’erroneità dell’ulteriore statuizione sull’infondatezza della questione (cfr. Cass. 21514/2019);

comunque, sul punto questa Corte ha chiarito, con orientamento ormai consolidato, che “in materia di accertamento sintetico dei redditi, il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, ha disposto, con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, operano “in relazione agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore” del citato art. 22, e, quindi, dal periodo d’imposta 2009" (cfr. Cass.21041/2014; Cass. 22746/2015; Cass. n. 15760/2021);

per cui, nel caso di specie, in cui è in discussione l’accertamento per l’annualità 2008, come ritenuto dal giudice di appello, non sono applicabili le modifiche introdotte con il D.L. n. 78 del 2010;

anche il terzo motivo, relativo all’illegittimità costituzionale della normativa invocata, con cui si sollecita questa Corte a sollevare la relativa questione, è inammissibile in quanto il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità, a seguito del rigetto del primo motivo di ricorso, rende la questione stessa irrilevante ai fini della decisione della presente controversia;

comunque, sul punto, non può farsi a meno di rilevare che questa Corte ha più volte affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e ss., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella L. n. 122 del 2010, nella parte in cui consente l’accertamento con metodo sintetico mediante il cd. redditometro, con riferimento sia all’art. 23 Cost., poiché i relativi decreti ministeriali non contengono norme per la determinazione del reddito, assolvendo soltanto ad una funzione accertativa e probatoria, sia agli artt. 24 e 53 Cost., in quanto il contribuente può dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito accertato è insussistente ovvero costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta (Cass., 24 aprile 2018, n. 10037);

inoltre, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 70,76,3 Cost., e all’art. 100 Cost., comma 1, ed in relazione alla L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, secondo periodo, come sostituito dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 1, comma ulteriormente modificato dal D.L. 31 maggio 1994, n. 330, art. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 27 luglio 1994, n. 473, affermando che era sufficiente richiamare la costante giurisprudenza costituzionale, secondo cui la riserva di legge andava intesa in senso relativo, imponendo al legislatore l’obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente i criteri direttivi di base e le linee generali di disciplina della discrezionalità legislativa, con la conseguenza che, nell’accertamento sintetico mediante indici di spesa e ricorso al cd. redditometro, risultava in ogni caso rispettata la riserva di legge relativa;

e’ stato anche chiarito che nessuna norma costituzionale o di legge stabilisce che in materia tributaria i regolamenti debbano essere adottati con regolamento governativo, ai sensi della L. n. 400 del 1988, art. 17, per cui non sussisteva l’asserito contrasto con il principio di razionalità costituzionale (ord. 9 giugno 2004, n. 297);

infine, la questione risulta manifestamente infondata anche sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, poiché la diversità della nuova disciplina rispetto a quella precedente depone nel senso che essa non possa ritenersi applicabile retroattivamente;

con il quarto motivo, il ricorrente denunzia l’omessa pronunzia, rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sulla censura riguardante l’omessa attivazione di adeguate forme di contraddittorio preventivo nell’ambito dell’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c.;

il motivo è infondato;

la C.t.r., nel caso di specie, ha ritenuto che l’ufficio avesse invitato il contribuente a giustificare il maggior reddito a lui attribuibile D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, tanto che nell’avviso di accertamento aveva specificamente motivato in ordine alle ragioni per le quali non aveva ritenuto di accogliere le giustificazioni fornite dal contribuente;

comunque, in via di principio, deve ribadirsi che “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi armonizzati di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli non armonizzati, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico, in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11283 del 31/05/2016, che richiama SS.UU. n. 24823/2015);

nella specie, è pacifico che si verte in ipotesi di accertamento sintetico notificato nel 2012, ma per l’anno d’imposta 2008, in relazione al quale, come si è visto, non opera la modifica normativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, convertito in L n. 122 del 2010;

con il quinto motivo, il ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, e dell’art. 2727 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata omette di esaminare i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi posti a base dell’accertamento sintetico, che configurerebbe una presunzione semplice, superabile dalla prova contraria del contribuente;

in particolare, con tale motivo, il ricorrente si duole del fatto che la C.t.r. non abbia considerato, a fronte delle specifiche deduzioni di parte ricorrente, quali fossero le spese reali sostenute per l’utilizzo ed il mantenimento dell’autovettura;

il motivo è infondato e va rigettato;

l’art. 38, comma 4 e ss., vigente ratione temporis, statuiva:

“L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti, e dall’art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.

Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.”;

con la L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 1, il legislatore riformulava il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, disponendo che, ai fini della determinazione sintetica del reddito, il Ministero delle Finanze stabilisce con proprio decreto “le modalità in base alle quali l’Ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggiore reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva “;

veniva pertanto emesso il D.M. 10 settembre 1992, concernente la determinazione, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi della capacità contributiva, che all’art. 1, disponeva che, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche, assumeva rilevanza la “disponibilità” dei beni e servizi, indicati nella tabella, allegata allo stesso Decreto (poi modificata dal successivo D.M. 19 novembre 1992), contenente gli indici e i coefficienti presuntivi per la valorizzazione degli elementi indicativi (possesso di beni e servizi) di capacità contributiva (ai fini della determinazione del reddito);

le modalità di determinazione del reddito, a fronte della disponibilità di più beni-indice di capacità contributiva, sono, quindi, previste normativamente dal D.M. 10 settembre 1992, art. 3, e tabella allegata;

questa Corte ha chiarito che “in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dal D.M. 10 settembre 1992, e dal D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore” (Cass. Sez. 5, sentenza n. 27811 del 31/10/2018; massime precedenti conformi: n. 16912 del 2016);

la diretta disapplicazione del c.d. redditometro implica una confutazione, di per sé inammissibile, delle valutazioni legislative alla base dello strumento di accertamento sintetico;

del resto, la presunzione legale relativa alla base dell’accertamento redditometrico non impediva al contribuente di dimostrare, in concreto, che il reddito non era a lui imputabile, o comunque non era assoggettabile a tassazione;

la C.t.r., infatti, aveva il potere di valutare la prova contraria fornita dal contribuente, ma non quello di rideterminare autonomamente, in tutto o in parte, il valore probatorio/induttivo degli indici di capacità contributiva normativamente stabiliti;

con il sesto motivo, il ricorrente denunzia l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti;

secondo il ricorrente, la sentenza impugnata accoglie acriticamente le tesi dell’amministrazione finanziaria omettendo di valutare gli elementi critici ed il materiale istruttorio fornito dal contribuente a prova contraria dell’accertamento;

il motivo è infondato e deve essere rigettato;

il ricorrente deduce che, nel caso di specie, l’ufficio aveva basato il proprio accertamento principalmente su tre indici di spesa, cioè l’incremento patrimoniale derivante dall’acquisto dell’immobile, l’utilizzazione dell’immobile stesso e l’utilizzo di un’autovettura di grossa cilindrata;

in ordine a tali indicatori di capacità contributiva, il contribuente aveva dedotto che l’acquisto dell’immobile, di proprietà della madre, dissimulava in realtà una donazione, come poteva evincersi dall’assenza di movimentazioni corrispondenti al prezzo di vendita sui conti correnti dell’alienante e dell’acquirente, dalle modalità di corresponsione del prezzo indicate nell’atto di compravendita (una parte versato prima dell’acquisto ed una parte da ritenersi versata in mancanza di azione per inadempimento entro un certo termine da parte dell’alienante), dal rapporto di parentela tra acquirente ed alienante;

inoltre, il contribuente, in ordine alle spese collegate al possesso del bene immobile, aveva rimarcato che la superficie dello stesso era di molto inferiore a quella considerata nell’accertamento dell’amministrazione, come risultava dalle misurazioni effettuate da tecnico all’uopo incaricato;

infine, per quanto riguarda l’utilizzo dell’autovettura, il contribuente deduceva di aver dimostrato il chilometraggio annuo percorso, l’alimentazione a gasolio, i costi fissi di assicurazione, tassa di circolazione, tagliando, sostituzione pneumatici;

il ricorrente lamenta che la C.t.r., con la sentenza impugnata, nel confermare l’accertamento dell’amministrazione finanziaria, non abbia in alcun modo motivato in ordine ai suddetti elementi, ma li abbia solamente richiamati, senza svolgere alcuna disamina critica degli stessi e senza palesare l’iter logico giuridico che aveva portato a disattenderli;

in primo luogo, deve precisarsi che, secondo la disciplina vigente ratione temporis, la prova contraria alla presunzione legale aveva ad oggetto la fonte delle risorse impiegate e non la valutazione legislativa della spesa sulla base del redditometro;

pertanto, nel caso di specie, risulta inammissibile la doglianza del contribuente in relazione alla quantificazione delle spese relative all’utilizzo dell’autovettura, come peraltro già incidentalmente rilevato nell’esame del precedente motivo di ricorso;

il contribuente, invece, poteva dimostrare il carattere non reddituale delle risorse impiegate per sostenere le spese contestate, anche, come nella specie, deducendo il carattere simulato di una compravendita immobiliare, che avrebbe dissimulato una donazione;

sul punto, costituisce principio giurisprudenziale consolidato di questa Corte, quello per cui, in tema di accertamento cd. sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 5, il contribuente, il quale deduca che l’acquisto di un immobile non costituisce manifestazione di una reale capacità reddituale in ragione della simulazione dell’atto di compravendita e del conseguente mancato pagamento del relativo prezzo, nell’assolvimento dell’onere di fornire la prova contraria, su di esso gravante, può ricorrere anche ad una prova indiziaria;

per esempio, è stato detto che “in tema di accertamento cd. sintetico D.P.R. n. 600 del 1972, ex art. 38, comma 4, il contribuente, il quale deduca che l’acquisto di un immobile non costituisce manifestazione di una reale capacità reddituale in ragione della simulazione dell’atto di compravendita e del conseguente mancato pagamento del relativo prezzo, nell’assolvimento dell’onere di fornire la prova contraria, su di esso gravante, può ricorrere anche alle dichiarazioni rese da terzi al di fuori del giudizio, aventi rilevanza meramente indiziaria, atteso che l’azione proposta davanti alla commissione tributaria è volta a dimostrare l’infondatezza della pretesa fiscale e non ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto simulato” (Cass. n. 25414/2020);

ciò in quanto deve essere sempre consentita, anche se a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere, l’atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente (cfr. Cass. n. 19225/2021 che richiama Cass., sez. 5, 17 giugno 2002, n. 8665; Cass., 17 marzo 2006, n. 5991; Cass., 17 giugno 2002, n. 8665; Cass., sez. 5, 16 settembre 2010, n. 19637; Cass., 10 ottobre 2014, n. 21442; Cass., 26 maggio 2017, n. 13339; Cass., sez.5, 16 gennaio 2019, n. 872; Cass., sez. 5, 17 luglio 2019, n. 19193);

tuttavia, nel caso di specie, il giudice, con la valutazione degli elementi indiziari forniti dal contribuente, non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che gli stessi non fossero sufficientemente univoci ai fini della dimostrazione della simulazione della vendita;

in particolare, il giudice ha riportato le dichiarazioni rese dall’alienante, che aveva affermato innanzi al notaio rogante di aver ricevuto parte del prezzo e che il pagamento del saldo residuo si sarebbe dovuto intendere come avvenuto, in mancanza di azione di inadempimento in un dato termine (che effettivamente non vi era stata);

inoltre, il giudice di appello ha anche rilevato che non poteva ritenersi dirimente la documentazione bancaria prodotta dal contribuente, da cui non risultava il pagamento del prezzo, in quanto, in materia di simulazione negoziale (specie con riguardo al pagamento del prezzo), la prova negativa costituita dalla documentazione bancaria è di per se stessa inidonea a dimostrare la diversa causa negoziale sottostante al tipo formalizzato, atteso che le risultanze degli estratti conto non hanno alcuna attinenza certa e causalmente efficiente rispetto all’adempimento dell’obbligazione del prezzo, nel negozio, simulato come oneroso che si assume celarne uno gratuito, atteso che la provvista necessaria all’adempimento del prezzo può provenire da tante altre fonti, e può avere come sua destinazione tanti altri canali, non esauribili, né quelle né questi, in quelli bancari (cfr. Cass., 17 giugno 2002, n. 8665, in motivazione; conf. Cass. n. 19225/2021);

con il settimo motivo, il ricorrente denunzia l’omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (rectius n. 4), sulle domande diverse dall’annullamento integrale dell’atto, proposte in primo grado e, secondo i giudici di secondo grado, rinunziate perché non riproposte in appello;

il motivo è inammissibile per la sua genericità, non esplicitando quali sarebbero le domande, diverse dall’annullamento dell’atto, che erano state proposte in primo grado e non riproposte in appello;

tuttavia, deve rilevarsi che la statuizione del giudice di appello risulta di difficile comprensione, attesa la natura di “impugnazione-merito” del giudizio tributario, che ” non è finalizzato soltanto ad eliminare l’atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un fato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo impugnato e, dall’altro lato, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente” (cfr. Cass. n. 21759/2011);

pertanto, la decisione del giudice che rettifichi il reddito così come determinato nell’atto di accertamento impugnato, a fronte della richiesta del contribuente di annullamento dell’atto impositivo per motivi non formali, ma sostanziali, non è affetta da vizio di ultrapetizione qualora il giudice si ponga all’interno del perimetro tracciato dall’atto di accertamento (cfr. Cass. n. 22400/2014);

ciò vale anche per il giudizio di appello, in cui il giudice di secondo grado, a fronte dei motivi di appello che, censurando la sentenza impugnata, richiedano l’annullamento integrale dell’atto impositivo, può ritenere tali motivi parzialmente fondati e rideterminare il reddito accertato dall’amministrazione, nei limiti dei motivi di impugnazione;

in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato;

nulla deve disporsi in ordine alle spese, non avendo l’Agenzia delle entrate svolto attività difensiva.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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