Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40938 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12446/2012 R.G. proposto da:

P.-Chiusure di sicurezza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso dall’Avv. Giorgio Barla e dall’Avv. Anselmo Carlevaro presso il cui studio in Roma, piazza Giunone Regina è

elettivamente domiciliata.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è

difesa e rappresentata.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/15/2011 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 30 marzo 2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal consigliere Roberta Crucitti.

RILEVATO

Che:

la società P. S.p.A. propose ricorso avverso la cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, portante IRES, dell’annualità di imposta 2004, sanzioni e interessi, rilevando che, per mero errore, corretto con dichiarazione rettificativa presentata in data *****, nel Modello Unico 2000, per l’anno di imposta 1999 non aveva riportato una perdita di Lire 773.146.000.

Il ricorso venne rigettato dalla Commissione tributaria provinciale e la decisione è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte. Riteneva, il giudice di appello, che la mancata presentazione dell’istanza di rimborso da parte del contribuente integra e sostanzia un comportamento non idoneo a perseguire lo scopo voluto dallo stesso. Invero solo l’istanza di rimborso permette al contribuente di rettificare a suo favore la dichiarazione effettuata in origine, non potendo lo stesso procedere al ricalcolo attraverso una dichiarazione integrativa tardivamente presentata a credito riportato come eccedenza in compensazione nella successiva dichiarazione.

Avverso la sentenza la Società ha proposto ricorso, su quattro motivi, cui resiste con controricorso, l’Agenzia delle entrate.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il difensore della società ha depositato memoria con la quale ha fatto presente che la società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino in data 8 febbraio 2013.

CONSIDERATO

che:

preliminarmente va rilevato che l’assoggettamento della ricorrente alla procedura fallimentare è fatto neutro rispetto alla trattazione del ricorso alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, anche l’intervenuta modifica dell’art. 43 L. Fall. per effetto del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41, nella parte in cui stabilisce che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest’ultimo, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge.

Con il primo motivo di ricorso, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, laddove, secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. aveva erroneamente interpretato la norma, che testualmente esprime un “possono” e non un “devono”, ritenendo che il contribuente potesse rettificare, in suo favore, errori contenuti nella dichiarazione non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione successiva.

Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, tutti articolati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente deduce che la C.T.R. avrebbe omesso di motivare sulla mancata applicazione dell’art. 2 cit., comma 8 (secondo motivo), sul mancato rispetto della natura e dei fini del processo tributario, quale giudizio di annullamento-merito (terzo motivo), sulle questioni di incostituzionalità prospettate in appello (quarto motivo).

Rilevata da subito l’inammissibilità degli ultimi tre motivi di ricorso laddove, anche secondo la previgente disposizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile ratione temporis al ricorso per essere stata la sentenza impugnata, depositata il 30 marzo 2011), il vizio motivazionale andava rapportato a un fatto storico nella sua accezione fenomenica mentre, nella specie, si deduce un’omessa motivazione su questioni di diritto, anche il primo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento.

La censura veicolata con tale mezzo di impugnazione e’, infatti, infondata, essendo intervenuta, sulla questione, questa Corte a Sezioni Unite la quale, con la sentenza n. 13378 del 30.06.2016, ha statuito che “in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento e, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria”.

La sentenza del Giudice di appello che, quanto al limite temporale della dichiarazione integrativa, appare in linea con i superiori principi va, pertanto, confermata. Va, peraltro, soggiunto che, nel caso in esame in cui si controverte di dichiarazione integrativa avente ad oggetto evidenziazione di perdite di anni pregressi, l’emenda non appare praticabile alla luce del principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui: “in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, l’esercizio della facoltà di opzione, riservata al contribuente dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102 (ora art. 84), di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi, portandole in diminuzione del reddito prodotto nell’anno oggetto della dichiarazione, ovvero di non utilizzare dette perdite riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi di imposta successivi, costituisce manifestazione di volontà negoziale e non mera dichiarazione di scienza, con la conseguenza che non può essere oggetto di rettifica, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell’errore nel quale è incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. (v. Cass. n. 5105 del 21/02/2019; id.16977 del 25/06/2019; Cass. n. 25566/2017).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

La ricorrente, soccombente, va condannata alle spese in favore dell’Agenzia delle entrate, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese che liquida in complessivi Euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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