LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13697/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
F. S.R.L., A.D. E A.G.;
– intimati-
avverso la sentenza n. 70/5/2011 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 5 dicembre 2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal consigliere Dott.ssa Roberta Crucitti.
RILEVATO
Che:
a seguito della constatazione della mancata presentazione da parte della società F. s.r.l. della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2003, derivante da comportamento negligente del commercialista della Società, l’Ufficio provvedeva a rettificare, con avviso di accertamento il reddito della Società, ai fini dell’IVA, dell’IRPEG e dell’IRAP e, conseguenzialmente, emetteva altri due avvisi di accertamento, ai fini dell’IRPEF, nei confronti dei due soci A.D. e A.G..
I ricorsi proposti dalla Società e dai soci vennero, previa riunione, rigettati dalla Commissione tributaria di prima istanza, ma la decisione venne parzialmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Puglia la quale determinò in maniera equa, il reddito della società per l’anno 2003, in Euro 7.000,00 ai fini IRPEG, con obbligo dell’Ufficio di accertare sulla scorta della situazione contabile ricostruita, il valore della produzione ai fini IRAP e la maggiore imposta dovuta. Inoltre, il Giudice di appello ritenne che la situazione, obiettivamente considerata, facesse propendere per l’annullamento delle sanzioni.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su unico motivo, cui non resistono né la Società né i soci.
Con istanza, depositata in data 20.11.2012, l’Avvocatura Generale dello Stato, premesso che l’Agenzia delle entrate aveva comunicato l’avvenuta definizione della controversia, con versamento di quanto dovuto, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, da parte di A.G.i ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Il ricorso è stato, quindi, nuovamente avviato, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
1. il giudizio va dichiarato estinto e va dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, nei soli confronti di A.G., avendo, solo con riguardo a tale contribuente, l’Avvocatura generale dello Stato avanzato corrispondente istanza sulla scorta di comunicazione di regolarità e integrale versamento di quanto dovuto da parte del competente Ufficio territoriale.
2. Procedendo all’esame del ricorso nei confronti della Società e dell’altro socio, A.D., con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, laddove la C.T.R., con motivazione apparente, aveva statuito che la situazione complessivamente considerata, fa propendere per l’annullamento delle sanzioni inflitte con l’atto impositivo impugnato.
La ricorrente, ove si volesse ritenere che la C.T.R. avesse annullato le sanzioni sulla implicita considerazione che l’omessa presentazione della dichiarazione fosse stata causata esclusivamente dal comportamento negligente del commercialista, rileva che tale valutazione del Giudice di appello sarebbe in contrasto con quanto disposto dall’invocato art. 6 che presuppone, per escludere la punibilità, che il fatto del mancato pagamento del tributo sia stato denunciato all’autorità giudiziaria.
2.1 La censura è fondata. La norma generale (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6) prevede che “il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”. La norma speciale, applicabile nel caso in esame, essendo incontestato che la mancata presentazione fosse imputabile alla condotta negligente del commercialista, prevede, invece, una complessa procedura amministrativa, volta alla sospensione delle soprattasse e delle pene pecuniarie previste in caso di ritardo o di omesso versamento per la condotta dei commercialisti. In tal caso, il procedimento amministrativo si snoda attraverso una istanza del contribuente, una denuncia del fatto illecito all’autorità giudiziaria, il pagamento dell’imposta ancora dovuta, la dimostrazione che il contribuente ha “provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente”, la pronuncia della sentenza di condanna o di applicazione della pena irrevocabile.
Per giurisprudenza consolidata di legittimità (v. Cass. Civ., 20 dicembre 2007, n. 26850 ribadita da Cass. 19422 del 20/07/2018), si è affermato che la L. 11 ottobre 1995, n. 423, articolo unico (ossia la norma speciale), il quale, in tema di violazioni delle leggi tributarie, prevede la sospensione della riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie (per omesso, insufficiente o ritardato versamento d’imposta) qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di professionisti ivi indicati opera esclusivamente sul piano della riscossione. La disposizione non osta, però, a che, in sede contenziosa, la non punibilità del contribuente possa essere dimostrata attraverso la prova che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto addebitabile esclusivamente al professionista e denunciato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dalla ricorrenza delle ulteriori condizioni previste dalla L. n. 423 del 1995, art. 1 (istanza del contribuente e correlativa procedura) e la sua commutazione in capo al professionista responsabile della violazione (giudicato penale a carico del professionista). L’onere della prova è a carico del contribuente, il quale deve dimostrare di aver fornito al professionista incaricato, denunciato all’autorità giudiziaria, la provvista di quanto dovuto all’Erario e di avere vigilato sul puntuale adempimento del mandato (Cass. Civ., sez. 5, 18 ottobre 2017, n. 24535; anche Cass. Civ., sez. V, 17 giugno 2009, n. 14026).
3. La sentenza impugnata, che ha escluso la punibilità e la debenza delle sanzioni, sulla sola base della esclusiva addebitabilità della mancata presentazione della dichiarazione al comportamento negligente del commercialista, viola la normativa di riferimento come costantemente interpretata da questa Corte.
4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso nei confronti della Società e di A.D., la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia-Bari, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e di regolare le spese del giudizio di legittimità.
PQM
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere nei confronti di A.G..
In accoglimento del ricorso proposto nei confronti della F. s.r.l. e di A.D., cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021