LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22905/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
Z. S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Carmela De Franciscis, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Roma, parco Europa; domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 90/08/11 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, emessa il 25/5/2011, depositata in data 8/7/2011 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi contro la Z. S.P.A. (di seguito società) avverso la sentenza n. 90/08/11 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito C.t.r.), emessa il 25/5/2011, depositata in data 8/7/2011 e non notificata, che ha parzialmente accolto l’appello della società relativamente ai ricavi non contabilizzati per differenze di magazzino non giustificate;
con la sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che “a fronte della mancata produzione di qualsiasi documento a giustificazione concreta delle discrepanze (tra le rimanenze risultanti dalle scritture ausiliarie di magazzino e quelle registrate), la quantità, qualità e tipologia dei beni (piccola minuteria metallica di scarso valore individuale e prodotti semilavorati) contrastano logicamente con la presunzione di cessione o vendita di tali beni senza la fattura, sia per il quasi irrilevante vantaggio economico delle presunte singole cessioni, sia per l’invendibilità del prodotto semifinito”;
secondo il giudice di appello, la sostanziale correttezza delle scritture contabili e dei procedimenti di controllo del magazzino, nonché la considerazione della complessità della specifica realtà imprenditoriale, avrebbero reso plausibili le giustificazioni della contribuente, per il superamento della presunzione semplice di cui al D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4, conformemente all’invito contenuto nella circolare n. 31/E;
a seguito del ricorso, la società resiste con controricorso;
il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio del 28 febbraio 2019 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;
con istanza depositata in data 1 giugno 2019, la società ha chiesto la sospensione del processo ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv. dalla L. n. 136 del 2019; con ordinanza del 28 febbraio 2019, la Corte ha sospeso il processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito dalla L. n. 136 del 2019, e rinviato la causa a nuovo ruolo;
nelle more dell’udienza, parte controricorrente ha depositato istanza di estinzione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 e art. 7, comma 2, lett. B) e comma 3, con allegati documenti, il cui elenco è stato comunicato a controparte.
CONSIDERATO
che:
vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8, 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136;
rilevato che l’elenco dei documenti depositati è stato notificato via p.e.c. a controparte, che n&ìlla ha eccepito;
rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al cit. D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
che, pertanto, ai sensi di tale del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020;
che ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo.
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021