LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24985/2015 proposto da:
Società Le Forme s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele D’Alessandro e Carmela Margherita Rodà, quali rappresentanti speciali, dom.ta presso lo studio di Margherita Rodà in Roma via Sistina 121;
– ricorrente –
contro
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 782/2015 depositata il 14 aprile 2015 della COMM. TRIB. REG., Emilia Romagna;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/12/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.
RITENUTO
che:
1. Con atto del 24 settembre 2007, la società Glasspack s.r. conferiva il ramo d’azienda di produzione e commercializzazione di polimeri del valore di Euro 10.000.000,00 in una nuova società denominata Glasspack International srl che successivamente modificava la propria denominazione in DFI Europe s.r.l. (DFI); con atto del *****, la società Glasspack cedeva le quote di partecipazione detenute nella società DFI alla società Italian SVP2 srl.
L’agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione alla società applicando l’imposta di registro proporzionale sul valore di Euro 10.000.000,00 per effetto della riqualificazione del complesso delle operazioni effettuate come cessione di azienda sulla base del collegamento negoziale indiretto tra gli atti.
La CTP di Forlì accoglieva il ricorso. Proposto appello dalla contribuente, la CTR della Emilia Romagna lo accoglieva sul rilievo che non trovava applicazione il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, non avendo rilievo l’intento abusivo, quanto la correlazione delle disposizioni contenuta nella pluralità di atti posti essere dall’ente, la cui effettiva finalità era stata correttamente verificata dall’amministrazione finanziaria individuando nella costituzione della società con conferimento d’azienda e successiva integrale cessione di quote una vera e propria cessione d’azienda.
Avverso la sentenza n. 782/2015 depositata il 14 aprile 2015, della CTR della Emilia Romagna la società Le Forme srl (risultante dalla fusione della società Glasspack e Building srl) propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
Con successive memorie, la società ha invocato l’applicazione della L. n. 145 del 2018, e dell’art. 20 cit., come modificato dalla L. n. 205 del 2017, comma 87 ,lett. a).
CONSIDERATO
che:
1. Con la prima censura, si deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, per aver la CTR errato nell’applicare la norma rubricata, atteso che ogni atto presentato per la registrazione è autonomo e come tale va trattato ai fini dell’imposta di registro, essendo onere dell’Agenzia valutare gli atti sottoposti a registrazione non in base al nomen iuris che le parti utilizzano, ma all’effettiva sostanza che emerge dagli atti, senza poter considerare dati extratestuali.
2. Con il secondo, si lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, commi 4 e 5, per avere i giudici regionali escluso l’applicabilità di detta disposizione, per il divieto dell’estensione analogica delle norme tributarie dettate per determinate imposte ad altri tipi di imposte, citando, in senso contrario, i principi affermati dalla corte costituzionale, secondo la quale il diritto al contraddittorio trova applicazione anche nelle ipotesi di abuso non codificato, quale espressione di un principio costituzionale fondamentale per il contribuente.
3. La prima censura è fondata, assorbita la seconda.
Va considerato che, in virtù del principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass. n. 30607 del 27/11/2018).
5.1. Ciò premesso, si osserva che, in tema d’imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, come modificato dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, e dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l’Amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile.
La L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, invero, prevede: “Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 20, comma 1: 1) le parole: ” degli atti presentati ” sono sostituite dalle seguenti: ” dell’atto presentato “; 2) dopo la parola: ” apparente ” sono aggiunte le seguenti: ” sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi “;…” La L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, prevede: “La L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), costituisce interpretazione autentica del testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, comma 1.”
Il Legislatore, con la denunciata norma, ha inteso riaffermare la natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro, precisando l’oggetto dell’imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione. Per altro verso un’interpretazione della norma in chiave antielusiva provocherebbe incoerenze nell’ordinamento, quantomeno a partire dall’introduzione della L. n. 212 del 2000, art. 10-bis, consentendo all’Amministrazione di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e di svincolarsi da ogni riscontro di indebiti vantaggi fiscali e di operazioni prive di sostanza economica, precludendo di fatto al contribuente ogni legittima pianificazione fiscale. Ne consegue che nel caso di specie l’amministrazione finanziaria non aveva facoltà di riqualificare come atto di cessione d’azienda la separazione dei rami d’azienda.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 158 del 21/07/2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, come modificato dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, e dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extra testuali.
Detta pronuncia è stata poi ribadita dalla medesima Corte con sentenza n. 39/2021, con la quale ha affermato che le questioni inerenti alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost., sono manifestamente infondate, poiché prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate con la menzionata ordinanza del giudice di legittimità e dichiarate non fondate con sentenza n. 158 del 2020.
Nel caso di specie si verte appunto, come è pacifico tra le parti e come venne già inizialmente lamentato dalla società contribuente, di avviso di liquidazione di imposta proporzionale di registro su una concatenazione di atti che l’agenzia delle entrate riqualificava in maniera unitaria D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20, in termini di conferimento d’azienda. Su tale presupposto – decidendosi in diritto sul ricorso – la motivazione della sentenza della CTR va dunque cassata.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell’evoluzione temporale della normativa e dell’interpretazione giurisprudenziale.
PQM
La Corte.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile, tenuta da remoto, il 2 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021