LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubalda – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27335/2019 proposto da:
E.U., rappresentato e difeso dagli Avvocati MASSIMILIANO SCARINGELLA e FABIO LOSCERBO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in ROMA, VIA degli OTTAVI 9;
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore;
– intimato –
avverso il decreto n. 3725/2019, del TRIBUNALE di BOLOGNA, pubblicato il 17/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. BELLINI UBALDO.
FATTI DI CAUSA
E.U. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.
Sentito dalla Commissione, il richiedente aveva riferito di essere cittadino nigeriano proveniente dall’Edo State; che la sua famiglia era composta dai genitori e da tre fratelli più piccoli; che nel 2015 il padre era stato ucciso per un conflitto con il villaggio vicino riguardo al possesso della terra; che, essendo il figlio maggiore, era a lui che sarebbe spettato di lavorare la terra, ma quelli del villaggio vicino si erano recati armati a casa, in sua assenza, dicendo alla madre e ai fratelli che egli non avrebbe dovuto più andare a lavorare la terra e che se lo avesse fatto lo avrebbero ucciso; per questo fuggiva a Benin City; che nello stesso periodo quelli del villaggio vicino avevano distrutto un edificio dove si tenevano le riunioni del villaggio del ricorrente, distrutto e incendiato la casa del capo del suo villaggio, ucciso più persone del suo villaggio; che esisteva una causa in Tribunale sul possesso delle terre fra i villaggi; che non aveva denunciato l’uccisione del padre perchè la polizia si recava nel suo villaggio ogni tanto; che temeva il rimpatrio perchè il conflitto sulla terra, non solo la sua, andava ancora avanti e, quindi, sarebbe stato in pericolo.
Con Decreto n. 3725 del 2019, depositato in data 17.8.2019, il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso. In particolare, rigettava la domanda di protezione internazionale in quanto il ricorrente non aveva allegato alcun timore di subire, in caso di rientro in patria, atti di persecuzione riconducibili ai motivi tassativamente elencati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8. Il ricorrente aveva posto a base della richiesta di protezione il timore delle minacce di morte fatte da chi gli aveva ucciso il padre per impossessarsi dei loro terreni all’interno di un conflitto più ampio, relativo alla rivendicazione di terre da parte di un villaggio limitrofo; trattandosi di un allegato pericolo derivante da un agente persecutore privato, il ricorrente avrebbe dovuto denunciarlo alle autorità; non avendo neppure allegato la circostanza di essersi rivolto all’autorità del proprio Stato per ottenere protezione e che tale autorità non avesse voluto o potuto tutelarlo adeguatamente, non potevano ritenersi sussistenti i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b). Nè sussisteva nella regione di provenienza una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, ai sensi della lett. c) della citata disposizione. Anche la domanda di protezione umanitaria non poteva essere accolta non sussistendo condizioni di particolare fragilità individuale del ricorrente che incidessero gravemente sulla possibilità di esercizio dei suoi diritti fondamentali, anche alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 4455/2018.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione E.U. sulla base di cinque motivi. L’intimato Ministro dell’Interno, non ha svolto alcuna difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, con contestuale vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della credibilità delle dichiarazioni del ricorrente e l’omessa attivazione dei doveri informativi officiosi”; sottolineando di aver provveduto a fornire all’autorità amministrativa e al Tribunale ogni elemento utile in suo possesso e che le dichiarazioni rese erano attendibili, precise e concordanti. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare le dichiarazioni credibili ed esercitare, quindi, il dovere istruttorio per l’acquisizione di aggiornate informazioni sul Paese d’origine.
1.1. – Il motivo è inammissibile.
1.2. – Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).
Va dunque ribadito (peraltro in termini generali) che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.
Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 6259 del 2020; cfr., ex multis, Cass. n. 22717 del 2019 e Cass. n. 393 del 2020, rese in controversie analoghe a quella odierna).
1.3. – Va inoltre rievato che la valutazione, in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre Cass. n. 3340 del 2019, cit.).
1.4. – Ciò posto, questa Corte rileva come parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretenda, ora, una nuova valutazione del giudizio di credibilità del richiedente (apodittica e disancorata rispetto alla singola fattispecie esaminata), proponendo censure che sconfinano con tutta evidenza sul terreno delle mere valutazioni di merito, come tali rimesse alla cognizione dei giudici della precedente fase di giudizio e che (come detto) possono essere censurate innanzi al giudice di legittimità solo attraverso le ristrette maglie previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nè è possibile pretendere l’attivazione dei poteri istruttori officiosi del tribunale per l’acquisizione di ulteriori informazioni sulla situazione sociopolitica del Bangladesh, in presenza di una valutazione giudiziale negativa della credibilità del richiedente, valutazione quest’ultima che rende superflua ogni ulteriore approfondimento istruttorio in ordine al reclamato status di rifugiato.
2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 11 e 17”; censurando che il Giudice avrebbe dovuto valutare tutti gli elementi del caso concreto e non basarsi unicamente sulla ritenuta non credibilità del richiedente.
2.1. – Il motivo è inammissibile.
2.2. – Come precisato (Cass. n. 14006 del 2018) con riguardo alla protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia”.
2.3. – Tanto premesso, va rilevato che il Tribunale ha analiticamente motivato (con il dovuto specifico riferimento e richiamo a quanto affermato dai siti internazionali accreditati: cfr. Cass. n. 15794 del 2019) le ragioni per cui si debba escludere che il richiedente provenga da una zona della Nigeria in cui si registri un clima di tensione tale da far presumere che in caso di suo rientro possa andare incontro a torture o altre forme di trattamento inumano e degradante; deducendosi viceversa che la situazione politica quantomeno di tale zona del Paese risulta, al momento, sufficientemente stabile.
Peraltro, la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dev’essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15 direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; v. Cass. n. 13858 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018).
3.1. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente alla mancata indicazione del riferimento di legge”, deducendo la assenza del riferimento di legge allorquando il Giudice d’appello ritiene che la mancanza di credibilità impedisca il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
3.2. – Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente alla domanda di protezione umanitaria”, poichè il giudice di merito ha formulato una motivazione solamente apparente per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria in suo favore.
3.3. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente. Essi sono inammissibili.
3.4. – Pregiudizialmente, va posto in rilievo che la denuncia di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, non è più riconducibile al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle decisioni impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella in esame.
Il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).
Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non v’è specifica adeguata indicazione. Laddove, poi, è altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento non già ad un “fatto storico”, come sopra inteso, bensì a questioni o argomentazioni giuridiche (Cass. n. 22507 del 2015; cfr. Cass. n. 21152 del 2014; ciò in quanto nel paradigma ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è inquadrabile il vizio di omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).
3.5. – A ciò va aggiunto che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.; essendo, pertanto, inammissibile la critica generale (e inevtabilemente generica) della sentenza impugnata, formulata con una articolazione di doglianze non riferibili al provvedimento impugnato, e quindi non chiaramente individuabili (Cass. n. 11603 del 2018). Le proposte censure, come rapsodicamente articolate, appalesano piuttosto lo scopo del ricorrente di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili, onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c., per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, dunque, cercando di attribuire al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse (Cass. n. 22355 del 2019; Cass. n. 2051 del 2019).
Nel caso, dunque, il giudice di merito ha puntualmente valutato la situazione del paese di origine del richiedente (Nigeria) giungendo ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), all’esito di un’articolata analitica valutazione desunta da siti internazionali accreditati, senza peraltro che il ricorrente abbia, in senso contrario, addotto altre idonee fonti, quali l’HUNCR, l’EASO, lo USCIRF da cui sono state tratte dal giudicante le espresse considerazioni in ordine alla situazione del paese.
Anche tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato (come sopra detto) può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5.
4. – Con il quinto motivo, infine, il richiedente lamenta la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione di legge – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente al permesso di soggiorno per motivi umanitari”, essendosi integrato nel contesto sociale italiano e comprendendo perfettamente la lingua italiana.
4.1. – Il motivo è inammissibile.
4.2. – Restando quanto detto in ordine, infine, alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria – al pari di quanto avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine. Nella specie, il Tribunale territoriale non ha violato il suddetto principio nè è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali alla luce della disciplina antecedente al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella L. 1 dicembre 2018, n. 132, (come detto, non applicabile ratione temporis alla fattispecie, non avendo tale normativa efficacia retroattiva secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte: Cass., sez. un., n. 29459 del 2019).
4.3. – Quanto infine al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero questa Corte (Cass. n. 4455 del 2018; e successivamente Cass., sez. un., n. 29460 del 2019) ha precisato che “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.
Inoltre, pure avendo il richiedente piena capacità lavorativa (non avendo allegato problemi di salute e aveva ancora i familiari in Nigeria) egli non ha dato prova di avere un lavoro stabile in Italia, nè di altri indicatori di radicato inserimento della sua vita privata e familiare in Italia. Pertanto, all’esito della valutazione comparativa, non sono emersi quei seri motivi di carattere umanitario, in assenza di un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali.
5. – Il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto attività difensiva. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021