LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3972/2016 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
T.P., elettivamente domiciliato in Roma Via Sicilia 66 presso lo studio dell’avvocato Tieghi Roberto che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cutarelli Daniela, Laviola Leonardo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1713/2015 della COMM. TRIB. REG., VENETO, depositata il 16/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.
RITENUTO
Che:
Con atto dell’1.10.2013 autenticato dal Notaio Dott. T. la Banca di Monastier cedeva alla BBC delle Prealpi un ramo d’azienda costituito da quattro filiali bancarie. Il prezzo di cessione veniva determinato prima provvisoriamente e poi definitivamente con atto del 26.11.2013 stilato dallo stesso notaio. Nell’atto definitivo (art. 3) veniva attributo un valore alle singole componenti quali avviamento, attività, passività.
L’Agenzia delle Entrate con due distinti avvisi di liquidazione accertava l’imposta principale applicando su tutto l’ammontare della cessione l’aliquota del 3% in base a quanto disposto dalla circolare n. 18/E del 29.5.2013 trattandosi di cessione riguardante solo beni mobili con conseguente richiesta di versamento della maggiore imposta.
Impugnati detti provvedimenti impositivi da parte del Notaio T., la CTP di Treviso, previa riunione dei due procedimenti, con sentenza in data 9.6.2014 accoglieva il ricorso annullando gli avvisi.
Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR del Veneto con sentenza in data 16.11.2015 rigettava il gravame ritenendo che la cessione di azienda deve essere tassata in via generale applicando al suo valore complessivo l’aliquota più elevata tra quelle contemplate per i singoli beni che la compongono salvo che le parti abbiano scorporato singoli beni, come avvenuto nella specie.
Avverso detta pronuncia la Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva con controricorso il contribuente.
CONSIDERATO
Che:
I. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 23 – Denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente censurava la sentenza impugnata per non aver ritenuto che nel caso di cessione di azienda comprendente solo beni mobili non si applichi l’aliquota del 3%. Deduceva inoltre che l’aliquota unitaria del 3% andava altresì applicata in quanto interpretando l’atto de quo alla luce del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 si tratta di cessione di una universalità di beni che non può che essere tassata unitariamente.
2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Difetto di motivazione, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost., comma 6. Denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” parte ricorrente deduceva che la CTR non ha motivato il percorso logico seguito limitandosi a rinviare per relationem alla motivazione dei giudici di primo grado senza alcun apprezzamento critico.
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Va, in primis rilevato che, in base al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, commi 1 e 4, secondo il quale l’imponibile in caso di cessione d’azienda è costituito dal valore del complesso aziendale (o dal maggiore prezzo convenuto), non si impone che tale valore sia pattuito globalmente, e non vieta dunque, alle parti di concordare il corrispettivo in relazione a ciascuno dei diritti congiuntamente trasferiti; in tal caso, la ripresa può ben esser limitata ad uno solo dei predetti diritti.
Tanto trova conferma sia nella disposizione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, comma 1, che, nel prevedere l’applicazione dell’aliquota più elevata nell’ipotesi in cui un’unica disposizione abbia per oggetto più beni o diritti per i quali siano previste aliquote diverse, fa salva la separata tassazione dei cespiti nel caso in cui sia pattuito un corrispettivo distinto, sia nella norma di cui all’ultimo comma del medesimo articolo che, per il caso di cessione d’azienda, precisa che “ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore” in evidente riferimento al caso, fatto salvo dal comma 1, in cui beni del compendio aziendale siano negoziati con autonomi corrspettivi (cfr. Cass. n. 7196 del 2000).
Nella specie l’Agenzia delle Entrate nel contestare la statuizione della sentenza impugnata in punto di aliquota applicabile alla cessione de qua, non ha né riportato nel ricorso né comunque allegato l’atto di cessione del ramo di azienda da cui possa ricavarsi la specifica pattuizione di corrispettivi distinti per i singoli beni, difettando quindi sotto tale profilo la censura di autosufficienza.
Ne’ comunque a seguito dei chiarimenti offerti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 158 del 2020 (e con sentenza n. 39 del 2021 nonché dal recente indirizzo interpretativo espresso da Cass. n. 10688 del 2021), l’Ufficio non poteva effettuare la riqualificazione della vicenda negoziale mediante il collegamento di elementi extratestuali, atteso che l’art. 20 T.U.R. deve essere applicato per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, sicché andavano presi in considerazione unicamente gli elementi desumibili dell’atto stesso, intesi come effetti giuridici del negozio veicolato in un documento, prescindendo da elementi interpretativi esterni, nonché disposizioni contenute in altri negozi giuridici collegati con quello da registrare.
2. Infondato è invece il secondo motivo di ricorso.
Ed invero la sentenza impugnata si è ampiamente diffusa sulla applicabilità del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23 comma 1 all’ipotesi di cessione d’azienda ricostruendo altresì il quadro normativo.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidata come da dispositivo, segue la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere al contribuente le spese di lite che liquida in Euro 10.000,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 2 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021