LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29266-2020 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39-A, presso lo studio dell’avvocato TOMASELLI EDMONDO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.J.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1348/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNACCARI ROSSANA.
RILEVATO
Che:
– S.M. citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Como, G.J.A.V. per chiedere l’accertamento della sua proprietà esclusiva della rete divisoria e del muro di cinta, la dichiarazione di illegittimità di alcune opere dal medesimo realizzate anche sull’atrio comune, l’esistenza di una servitù di passaggio a suo carico ed il risarcimento dei danni:
– G.J.A.V.or si costituì per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale, chiese dichiararsi l’inadempimento della S. alla scrittura privata del 22.10.2012 e la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni nella misura di Euro 22.291,12;
– il Tribunale rigettò le domande dell’attrice e, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale del convenuto, condannò la S. al risarcimento dei danni nella misura di Euro 14.150, 06 oltre alle spese di lite;
– il giudice di primo grado, oltre a respingere la domanda della S. riconobbe la ricorrenza dei presupposti previsti dall’art. 96 c.p.c. e la condannò anche al pagamentodi una somma di denaro per lite temeraria;
– con sentenza del 4.6.2020, la Corte d’appello di Milano accolse parzialmente il gravame proposto da S.M. e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridusse il risarcimento dei danni spettante in favore del medesimo da Euro 14.150, 06 ad Euro 4311.21 ed eliminò la condanna della S. per lite temeraria, confermando per il resto la sentenza di primo grado;
– per quanto ancora rileva in sede di legittimità, la corte distrettuale condannò S.M. alle spese del doppio grado di giudizio considerata la prevalente soccombenza dell’appellante;
– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.M. sulla base di un unico motivo;
G.A.V. non ha svolto attività difensiva;
– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.
RITENUTO
Che:
– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito condannato l’appellante alle spese del doppio grado di giudizio nonostante la reciproca soccombenza delle parti in quanto in primo grado sarebbero state rigettate alcune domande proposte dal Guigardm convenuto in riconvenzionale ed in appello la S. sarebbe risultata vittoriosa in quanto era stata ridotta di un terzo la pretesa del Guigard ed era stata eliminata la condanna per lite temeraria;
– il motivo è infondato;
– Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064);
la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. Civ., Sez. IV- 2 Ordinanza n. 21684 del 23.9.2013);
si rappresenta, inoltre, che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. Civ. 8421/2017);
nel caso di specie, la ricorrente è risultata soccombente in quanto è stata rigettata la sua domanda principale ed è stata accolta la domanda riconvenzionale del convenuto; in parziale accoglimento del suo appello avverso la sentenza di primo grado, la predetta è stata condannata ad una somma inferiore rispetto a quella liquidata dal primo giudice ed è stata eliminata la condanna a suo carico delle spese di lite per lite temeraria;
– all’esito del giudizio d’appello, la ricorrente non è risultata vittoriosa perché tutte le sue domande sono state rigettate sicché è corretta la decisione della Corte d’appello di porre le spese di lite a suo carico;
– il ricorso va, pertanto rigettato;
– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, -2, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021