LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22259-2013 proposto da:
D.N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ANTONELLI MARIA, che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato MAGNANI CORRADO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
Numero registro generale 22259/2013 Numero sezionale 6229/2021 Numero di raccolta generale 40956/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 avverso la sentenza n. 309/4/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata in data 18/4/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
Che:
D.N.F. propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in sede di rinvio da Cass. n. 11162/2010, aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 773/02/1999 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF 1992;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1.1. il contribuente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 e l’intervenuto pagamento delle somme richieste;
1.2. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione;
1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, quarto periodo, (a norma del quale “in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto”), va dichiarata l’estinzione del giudizio;
1.4. le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, ult. prop., cit.)
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021