Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40962 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16550-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

E.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1646/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria che ha rigettato l’appello dell’ufficio in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per gli anni 2009 e 2010 notificati a E.P., per omessa indicazione nel quadro RW di capitali detenuti all’estero.

Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, artt. 4, 17 e 24, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito sul patrimonio e per prevenire evasioni, stipulata a Roma il 9 aprile 1996, ratificata con la L. 9 ottobre 1997, n. 370.

Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita successiva istanza di sospensione, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 comma 10.

CONSIDERATO

che:

In data 7 giugno 2019 è stata depositata dall’Agenzia delle entrate istanza di estinzione del giudizio per cassata materia del contendere, per avere E.P. presentato istanza per la definizione della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, risultata regolare, come da nota della Direzione generale del Lazio allegata. Va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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