LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6113-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F.T.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5456/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di F.T. di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in *****, microzona *****, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata Il contribuente non si è costituito in appello ed è rimasto intimato nel presente giudizio.
CONSIDERATO
che:
1.Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, vigente ratione temporis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, della L. n. 124 del 2017, della L. n. 890 del 1982, e dell’art. 149 c.p.c, ex. art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; ciò in quanto la notifica tramite agenzia di recapito privata valida ed efficace e l’appello tempestivamente spedito nel termine di sei mesi dalla data di deposito della sentenza.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Va premesso che la giurisprudenza richiamata dall’Agenzia, che ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al D.Lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata, è riferita esclusivamente agli atti di natura amministrativa (cfr. Sez. Un. 8416 del 2019). Non riguarda pertanto il caso di specie, relativo non già a notifica di atto amministrativo, ma a notificazione di atto processuale, qual è l’atto di appello. Le Sez. Un., con la citata sentenza, hanno infatti riconosciuto in capo al servizio di posta universale (Ente Poste, poi società Poste Italiane s.p.a.), la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada (fino alla data di liberalizzazione dei servizi ex L. n. 124 del 2017). Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla Dir. n. 2008/6/CE, e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 – così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla L. n. 124 del 2017 – a Poste Italiane s.p.a. la riserva in via esclusiva del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all’esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell’apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché la si riferisce all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle proprie funzioni (tra varie, Cass. 4 giugno 2018, n. 14163 e 19 luglio 2019, n. 19547).
2.2. La questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299 del 2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.
2.3. In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell’attività notificatoria dell’atto di appello – effettuata tramite agenzia di posta privata – laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).
3. Tale controllo va però preceduto dalla preventiva verifica della tempestività dell’impugnazione, che va accertata in riferimento non già alla data di spedizione – posta la mancanza di poteri certificativi in capo all’agenzia privata, ex Sez. un. 299/2020 – ma alla data di ricezione, rinvenibile dalla cartolina di ricevimento della raccomandata con la quale è stato spedito dall’Ufficio l’atto di appello (preso ato della mancata costituzione dell’appellato).
4. Verificati gli atti, emerge che la sentenza della CTP di Roma era stata depositata il 21 giugno 2016 e l’appello notificato il *****; tuttavia la data di invio della racc. del *****, trattandosi di agenzia di posta privata, che non ha poteri certificativi (v. SU n. 2999 del 2020) non è idonea a dimostrare la tempestività dell’impugnazione; e la mancata costituzione del contribuente nei termini per la proposizione dell’appello lo rende inammissibile per tardività.
4.1. Tale accertamento, ha consentito pertanto di verificare la non tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il diverso profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51.
Il ricorso va pertanto respinto. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021