LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20155-2020 proposto da:
COMUNE di SENISE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO CAMPANELLA 23, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO COPPOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO COMUNIELLO;
– ricorrente –
contro
C.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO BALAS, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO MICHELE MARIA DE BONIS;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 41/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA, depositata il 21/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Don. MAURA CAPRIOLI.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
La CTR della Basilicata, con sentenza nr 41/2020, rigettava l’appello proposto dal Comune di Senise avverso la decisione della CTP di Potenza la quale aveva accolto il ricorso presentato da C.M.F. avente ad oggetto avviso di accertamento Tarsu per il periodo 2012/2013.
Il giudice di appello riteneva, alla luce della documentazione prodotta, l’infondatezza del gravame non essendo individuato l’immobile oggetto di tassazione.
Evidenziava che l’atto del Comune difettava di una valida motivazione in violazione del disposto di cui alla L. n. 296 del 2006.
Rilevava la genericità della motivazione avendo indicato l’immobile alla ***** a ***** e non alla via ***** al fg *****, particella *****, sub ***** e sub *****.
Avverso tale decisione il Comune di ***** propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste la contribuente con controricorso, illustrato da memoria tardivamente prodotta in data *****, in violazione dell’art. 378 c.p.c..
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 111 Cost, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp att. c.p.c., comma 1, n. 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, e artt. 49 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere la CTR fondato il suo convincimento su argomentazioni contraddittorie che non permettono di individuare la motivazione e di riconoscerla come giustificazione del decisum. Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto che la Tarsu fosse dovuta dal proprietario dell’immobile sito in ***** e non l’immobile occupato dalla stessa sito in *****.
Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.
Va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, omologo art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti” (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata). Ed alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. L., Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).
La decisione impugnata rientra nella descritta anomalia motivazionale, poggiando su argomentazioni contraddittorie ritenendo, da un lato, infondato l’appello per non essere individuato l’immobile su cui grava il tributo e, dall’altro, considerando generica la motivazione dell’atto per avere indicato l’immobile sito alla ***** e non in via *****.
E’ palese il contrasto fra la mancata indicazione dell’immobile e la non corretta indicazione dell’identificazione del bene soggetto al tributo.
La decisione considera poi invalida la motivazione del provvedimento impositivo per violazione della L. n. 296 del 2006 per mancata indicazione di un atto non meglio identificato.
Tutto ciò non permette di individuare con chiarezza il percorso argomentativo seguito dalla CTR per rigettare il gravame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
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