Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40966 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22387-2020 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO SARRACINO;

– ricorrente –

contro

COMUNE di BENEVENTO, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CATALANO, MARCO DRESDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9229/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 06/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

S.R. impugnava avanti la CTP di Benevento gli avvisi di accertamento Imu anno di imposta 2013 e 2014 dolendosi dell’omessa motivazione degli avvisi e del valore venale del bene sul quale era stata calcolata l’imposta.

Con sentenza n. 99/2018 la CTP accoglieva parzialmente il ricorso.

Avverso tale decisione la contribuente proponeva appello avanti la CTR della Campania che con sentenza n. 9229/2019 lo rigettava.

Il Giudice di appello riteneva che i provvedimenti impugnati contenevano una sufficiente indicazione dei presupposti di fatto e di diritto; in particolare con riferimento alla determinazione del valore delle aree fabbricabili mediante il richiamo alla Delib. comunale n. 35 del 2013 la quale, allegata agli atti di causa, aveva indicato per ciascuna zona del territorio comunale, compresa quella relativa all’immobile oggetto di imposizione, il valore per mq dei terreni edificabili specificando i criteri di stima seguiti.

Osservava che i primi giudici, ben lungi dal recepire in modo acritico i valori Orni, avevano adeguatamente e correttamente motivato in fatto i criteri in base ai quali avevano inteso non attenersi ai valori di cui alla delibera del Consiglio correggendoli in senso favorevole al contribuente.

Con unico articolato motivo, illustrato da memoria, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto non necessaria la riproduzione o allegazione della ricerca di mercato richiamata solo genericamente negli avvisi impugnati.

Si è costituito con controricorso il Comune di Benevento.

Il motivo è infondato.

La CTR ha ritenuto la validità degli avvisi di accertamento impugnati ritenendo che gli stessi contenevano una sufficiente indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa impositiva, in particolare con riferimento alla determinazione del valore delle aree fabbricabili operata dal Comune mediante il richiamo alla Delib. comunale n. 35 del 2013, la quale indicava per ciascuna zona del territorio comunale, compresa quella oggetto di imposizione, il valore per mq dei terreni edificabili, specificando i criteri di stima seguiti.

La ricorrente non censura sotto questo profilo la decisione, orientando invero la sua critica sul difetto di motivazione dell’atto, a suo dire, non rispondente ai precetti contenuti nella L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per il generico riferimento ai valori di mercato di cui lamenta la mancata allegazione, senza tuttavia svolgere alcuna contestazione in relazione al fatto che alla delibera del Consiglio comunale sia stata allegata (e anch’essa pubblicata sull’albo pretorio) la relazione intitolata “La valutazione delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria”, la quale, come ha rilevato la CTR, conteneva i criteri di determinazione del valore delle aree fabbricabili.

La contribuente non spiega poi le ragioni per le quali detta delibera sarebbe inidonea a supportare la motivazione degli avvisi di accertamento e a far conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, onde poterla efficacemente contrastare (Cass. n. 1209 del 2000, Cass. n. 21571 del 2004; Cass. n. 14385 del 2010). Neppure spiega perché la mancata allegazione della suddetta ricerca rilevi ai fini della motivazione dell’avviso e del conseguente esercizio del suo diritto di difesa.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in Euro 1.400,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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