Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40967 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22452-2020 proposto da:

V.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 267, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI ALDUINO VENTIMIGLIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1077/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata l’11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Ritenuto che:

La CTR del Veneto con sentenza n. 1077/2019 respingeva l’appello proposto da V.C.A. avverso la pronuncia della CTP di Verona che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto cartelle di pagamento notificate in conseguenza del mancato riconoscimento del diritto del contribuente ad ottenere la detrazione del 55% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica anno di imposta 2010 e 2011.

Il Giudice di appello rilevava che l’intervento edilizio per il quale era stata chiesta la detrazione per interventi di riqualificazione energetica era stato dapprima oggetto di demolizione con successiva ricostruzione ma con differente sagoma. Osservava che, a prescindere dalle disquisizioni delle parti in ordine alla sussistenza o meno di un ampliamento, non si poteva parlare nel caso in esame di una fedele ricostruzione posto che non era stata rispettata la medesima sagoma.

Sottolineava che dall’edificio esistente pacificamente demolito erano state ricavate due nuove abitazioni delle quali una sola era completamente abitabile e completata e ad essa era stata applicata la detrazione fiscale.

Avverso tale sentenza V.C.A. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria, cui resiste l’Agenzia delle Entrate.

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, nonché della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR posto a fondamento della decisione una circostanza (difformità di sagoma) che era stata adottata dall’Amministrazione solo in sede processuale.

Con un secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 54 e 57, per avere la CTR ritenuto che l’Ufficio possa integrare le ragioni su cui si fonda la pretesa tributaria ampliando in tal modo la motivazione contenuta negli atti impugnati.

Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

La L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. d), qualificava come interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare i manufatti mediante un insieme sistematico di opere idonee a condurre ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con formula idonea ad includere non soltanto le opere che riguardassero un fabbricato ancora esistente (e, cioè, un’entità dotata quanto meno di murature perimetrali, di strutture orizzontali e di copertura), ma anche la ricostruzione con la fedele demolizione di un precedente fabbricato nel rispetto della sagoma, del volume e delle superfici preesistenti (cfr., in motivazione, Cass. nl. 14786 del 2017; Cass. s.u. n. 21578 del 2011; Cass. n. 22688 del 2009; Cass. n. 2009 del 3391).

La ricostruzione previa demolizione è stata, di seguito, espressamente contemplata dal successivo il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d), ma lasciando inalterato, con previsione in parte qua non innovativa, L’Amministrazione finanziaria a seguito di un controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter, delle dichiarazioni del contribuente aveva contestato il diritto alla detrazione del 55% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica effettuati su di un immobile di proprietà del contribuente.

Il contenzioso, che si è sviluppato in sede giudiziale, ha investito la verifica delle condizioni che giustificano il riconoscimento di tale diritto che come correttamente rilevato dalla CTR si inquadra nel T.U., art. 3, lett. d), delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, vigente fino al 2013 che comprende nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento della normativa antisismica.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è pertanto legato a determinate caratteristiche dell’intervento edilizio vale a dire che il nuovo fabbricato deve essere la fedele riproduzione di quello preesistente e quindi costituisce elemento costitutivo di tale diritto.

L’Amministrazione in sede accertamento ha contestato la realizzazione di “lavori in ampliamento”, in quanto tali esclusi dal beneficio; solo in sede di appello l’Ufficio ha escluso la spettanza delle detrazioni in ragione (anche) di una presunta “difformità di sagoma” tra l’immobile demolito e quello ricostruito. In tal modo l’Agenzia delle Entrate ha operato una inammissibile integrazione in sede processuale della motivazione del provvedimento impugnato, la cui sufficienza va invece apprezzata con giudizio “ex ante”, basato sull’idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 14931 del 2020). Ed è su questo diverso presupposto che la CTR ha fondato la motivazione della decisione impugnata, incorrendo così nel denunciato vizio di legittimità.

La sentenza va dunque cassata e rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame nonché per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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