Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.40969 del 21/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.R., rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Quirino Mescia, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Gregorio Equizi, in Roma, via della Conciliazione n. 44;

– ricorrente –

contro

Società Cooperativa Edilizia Sannio a r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Dott.ssa C.A. rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del controricorso dall’Avvocato Roberto Giammaria, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Maria Grazia Picciano, in Roma, via Ippolito Nievo n. 61;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 168 della Corte di appello di Campobasso, depositata il 29.6.2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.10.2021 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mistri Corrado, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udite le difese svolte dall’Avv. Gregorio Equizi, per la ricorrente e dall’Avv. Roberto Giammaria, per la controricorrente.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 168 del 29. 6. 2016 la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettò la domanda proposta da D.R. di condanna della s.r.l. Cooperativa Edilizia Sannio al trasferimento di alcune porzioni immobiliari (appartamento al primo piano con annessa soffitta e garage al piano seminterrato) dell’edificio di *****, confermando la reiezione delle altre domande dalla stessa avanzate. In particolare, la Corte molisana affermò che la domanda della attrice non poteva essere accolta, atteso che la società cooperativa era stata sciolta d’ufficio ai sensi dell’art. 2544 c.c. con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 4.12.2002, che aveva altresì nominato il liquidatore, e che, essendo tale forma di scioglimento assimilabile alla liquidazione coatta amministrativa, con conseguente applicazione, ai sensi della L.Fall., art. 201, della disciplina dettata in tema di contratti pendenti nel fallimento, con lettera del 9.9.2005 il commissario liquidatore aveva comunicato la volontà di sciogliersi dal contratto, L.Fall., ex art. 72, volontà poi ribadita nel corso del giudizio di primo grado; precisò altresì che, contrariamente a quanto eccepito dalla D., tale manifestazione non era tardiva, in quanto, trattandosi di esercizio di un diritto potestativo di carattere sostanziale rientrante nella discrezionalità del curatore/liquidatore, essa poteva essere espressa fino all’avvenuto trasferimento del bene ovvero al passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c.; respinse quindi l’appello incidentale, con cui la D. aveva lamentato il rigetto della sua domanda di assegnazione delle proprietà comuni pro quota relative al porticato dell’immobile, rappresentando che la volontà del liquidatore di sciogliersi dal rapporto non poteva che avere ad oggetto anche tali beni e che nessuna rilevanza in contrario poteva attribuirsi alla delibera dell’assemblea della società cooperativa del 3.6.2011, invocata dalla parte, atteso che essa era stata poi annullata con sentenza passata in giudicato.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 18.10.2016, propone ricorso D.R., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la s.r.l. Cooperativa Edilizia Sannio in liquidazione. Parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo ed il terzo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, per la loro connessione oggettiva.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del t.u. n. 1165 del 1938, art. 229 e della L.Fall., artt. 72 e 201 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la Corte valutato che con le delibere della Cooperativa del 7 e dell’11.12.1989 le porzioni immobiliari, tra cui quelle oggetto di domanda, erano già state assegnate in via definitiva ai soci e quindi alla stessa odierna ricorrente all’esito dell’integrale pagamento del loro corrispettivo. In particolare, tali deliberazioni confermavano la delega al presidente della cooperativa per l’assegnazione degli alloggi ed indicavano il notaio incaricato della stipula. Tali assegnazioni dovevano considerarsi definitive, dal momento che, nel 1989, tutti i soci, compresa la D., da tempo si erano accollati o avevano estinto secondo i piani di frazionamento il mutuo gravante sull’immobile, accadimento al cui verificarsi il t.u. n. 1165 del 1938, art. 229 collega il momento in cui il socio acquista irrevocabilmente la proprietà dell’alloggio. Tenuto altresì conto che la cooperativa convenuta aveva sempre riconosciuto, anche nel corso del giudizio, il diritto della attrice alla stipula del rogito dell’appartamento e delle sue pertinenze, risultando contestata solo la sua pretesa relativa al portico, la Corte avrebbe dovuto ritenere che la istante era sostanziale proprietaria dei suddetti beni ed era in attesa soltanto del formale riconoscimento mediante la stipula del rogito notarile.

Il terzo motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalle delibere della cooperativa del 1989, sopra richiamate.

I motivi sono entrambi infondati.

L’assunto secondo cui parte attrice sarebbe divenuta irrevocabilmente proprietaria dei beni richiesti in ragione delle delibere della cooperativa del 1989 e dell’integrale pagamento del mutuo non trova invero alcun risconto nei fatti allegati dalla ricorrente. Il richiamo alle delibere appare, a tal fine, irrilevante e comunque non decisivo, atteso che dal contenuto delle stesse, riportato dalla ricorrente, risulta che i relativi deliberati si limitavano a prevedere il mandato al presidente della cooperativa di incaricare il notaio designato per la stipula dei singoli atti di compravendita, mentre è la stessa ricorrente a riconoscere che i rogiti di cessione ed assegnazione dei singoli alloggi non sono mai stati stipulati. La tesi difensiva è altresì contraddittoria rispetto alla stessa domanda proposta dalla parte in giudizio, con cui ha chiesto la condanna della società cooperativa a porre in essere tale trasferimento, che evidentemente presuppone che esso non sia intervenuto in precedenza. Il richiamo all’applicazione del t.u. n. 1165 del 1938, art. 229 appare in tale contesto, oltre che inconferente, non sostenuto da alcuna indicazione di elementi di prova comprovanti l’estinzione del mutuo gravante sull’immobile costruito dalla cooperativa, limitandosi la parte a precisare di riservarsi il deposito delle ricevute di pagamento in caso di cassazione con rinvio (pag. 13 del ricorso), e si risolve, in definitiva, nell’allegazione di un fatto del tutto nuovo, come tale inammissibile in questa sede, non risultando la sua deduzione nel giudizio di merito né dalla sentenza impugnata né dallo stesso ricorso.

Il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 4 e art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. e artt. 24 e 111 Cost., censura la sentenza impugnata per non avere ritenuto inammissibile il mutamento della posizione difensiva assunto nel corso del giudizio dalla società cooperativa, che prima non si era opposta alla domanda di trasferimento e poi invece aveva dichiarato di voler sciogliersi dal contratto, così introducendo nel giudizio di gravame un nuovo tema di indagine e di decisione, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Si assume altresì che la Corte distrettuale ha deciso ultra petita, fondando la sua decisione sulla sentenza n. 364 del 2011, in realtà irrilevante rispetto alla domanda proposta dalla odierna ricorrente.

Il motivo è infondato.

La censura di violazione del principio di non modificabilità della domanda e del divieto di nuove domande in appello è inammissibile in quanto non si confronta, formulando critiche puntuali, con la ratio della decisione impugnata, la quale, in conformità all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 18149 del 2015), ha in proposito precisato, proprio in risposta alla eccezione della D., che la facoltà prevista dalla L.Fall., art. 72, comma 4, da parte di sciogliersi dal vincolo negoziale può essere esercitata, da parte del curatore, anche nel corso del giudizio d’appello ex art. 2932 c.c., trattandosi di atto di esercizio di un diritto potestativo di carattere sostanziale, rientrante nella discrezionalità del curatore, che opera direttamente sul contratto, sicché può essere effettuata mediante dichiarazione nella comparsa di costituzione o in altro scritto difensivo, come la comparsa conclusionale, meritando solo di aggiungere che la dichiarazione di sciogliersi dal contratto è stata manifestata dal liquidatore della cooperativa, come risulta dalla sentenza impugnata, nel corso del giudizio di primo grado e non, come sostenuto dal ricorso, in grado di appello.

La seconda censura è invece inammissibile, tenuto conto che la sentenza impugnata ha richiamato la propria precedente sentenza passata in giudicato (n. 364 del 2011) in sede di esame del ricorso incidentale proposto dalla D. per il mancato accoglimento della sua domanda di trasferimento delle quote di comproprietà relative al portico, considerato dalla attrice bene comune, appello che ha rigettato sulla base del presupposto che la volontà della cooperativa di sciogliersi dal contratto preliminare per l’appartamento e le sue pertinenze non poteva che riguardare anche i corrispondenti diritti pro quota sui beni comuni, motivazione che costituisce un autonoma ratio decidendi e che non è stata investita dal motivo.

In conclusione il ricorso è respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472