Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.4097 del 16/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubalda – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26071/2019 proposto da:

D.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato MONICA CASTIGLIONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in RIMINI, VIA SOARDI 6;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 sono domiciliati;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3496/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, pubblicato in data 1/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. BELLINI UBALDO.

FATTI DI CAUSA

D.L. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale e umanitaria emesso dalla competente Commissione Territoriale.

Sentito dal Giudice Delegato, il richiedente aveva riferito di essere cittadino del Gambia; di religione musulmana; di aver vissuto nel proprio Paese con i genitori e la sorella maggiore, con i quali era ancora in contatto; di aver frequentato la scuola fino al 2012 e di avere iniziato nel 2015 una relazione con una sua compagna di classe, che nel 2016 era rimasta incinta; che la ragazza gli aveva comunicato che il padre aveva intenzione di denunciarlo se egli si fosse sottratto al matrimonio; che per tale ragione aveva lasciato il Gambia passando per il Senegal, il Mali, il Burkina Faso, il Niger (dove era rimasto per un mese), giungendo in Libia (dove aveva lavorato per due mesi) fino a quando era arrivato in Italia il 18.4.2017.

Con decreto n. 3496/2019, depositato in data 1.8.2019, il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso, ritenendo che le dichiarazioni fossero generiche e prive di dettagli idonei a contestualizzare i fatti (sia con riferimento alla reazione del padre della ragazza e all’asserita denuncia, sia con riguardo alla decisione di fuggire) oltre che incoerenti, per cui il ricorrente non poteva ritenersi attendibile. Si precisava che il codice penale gambiano prevede il reato di atti sessuali con minore solo se il fatto è commesso con offesa alla morale nei confronti di persona minore di anni 16, mentre nella specie sia il ricorrente che la sua ragazza avevano più di 16 anni; non era invece applicabile la diversa ipotesi del sequestro della donna per finalità sessuali. Il giudizio di inattendibilità esimeva il Giudice dall’onere di cooperazione nell’acquisizione di aggiornate informazioni sul Paese d’origine. Il giudizio di inattendibilità non consentiva di ritenere concreto il rischio di persecuzione per uno dei motivi contemplati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 o il pericolo, in caso di rimpatrio, di subire un danno grave alla persona, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). Non sussisteva neppure l’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c) (violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato) in quanto dal gennaio 2017 si era attuato l’insediamento del nuovo Presidente A.B., con il quale era iniziato un percorso di miglioramento della situazione politica ed economica del Paese. Infine, anche la domanda di protezione umanitara non poteva essere accolta, non solo in ragione dell’inattendibilità delle dichiarazioni, ma anche in assenza di specifici indicatori di necessità di protezione, dal punto di vista soggettivo o oggettivo. Il ricorrente, in Italia dal 2017, non svolgeva attività lavorativa e non aveva manifestato problemi di salute, mentre la circostanza che lo stesso avesse intrapreso lo studio della lingua italiana e lo svolgimento di attività lavorativa in maniera saltuaria non erano, di per sè, elementi tali da comportare un radicamento sul territorio, ostativo al suo rimpatrio.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione D.L. sulla base di tre motivi. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “Nullità dell’ordinanza (rette: decreto) per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per erronea applicazione di norme nazionali e sovranazionali e omesso esame di fatti decisivi – Carenza motivazionale”, là dove il Tribunale ha espresso il giudizio di mancanza di credibilità in base ad apparenti discrasie tra quanto dichiarato in Commissione e quanto riferito in udienza, nonchè per la genericità del racconto e l’assenza di documentazione idonea a suffragare la vicenda: ragioni che risulterebbero incongrue e immotivate. Peraltro, il giudice avrebbe potuto porre al ricorrente tutte le domande utili a fugare i dubbi sulla storia narrata e a circostanziare il racconto.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente censura la “Nullità dell’ordinanza (recte: decreto) per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per erronea applicazione di norme di diritto nazionale e internazionale sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria” A differenza di quanto ritenuto nel decreto impugnato, si ravvisano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), perchè, in caso di rimpatrio, il ricorrente verrebbe esposto al rischio di un danno grave alla sua persona, determinato dal rischio di essere ristretto in un carcere dove i detenuti sono sottoposti a trattamenti disumani e degradanti, e alla possibilità di essere esposto a forme di pene inumane fino alla pena di morte.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la “Nullità dell’ordinanza (recte: decreto) per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per erronea applicazione di norme di diritto nazionale e internazionale sul riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari”. Anche ove si ritenesse l’inattendibilità della narrazione, non si potrebbe negare il timore del ricorrente di essere catturato e imprigionato. Dalle fonti internazionali risulta la situazione di invivibilità delle carceri in Gambia e la permanenza della pena di morte, oltre alla mancata tutela dei diritti fondamentali.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i tre motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – Essi sono inammissibili.

2.2. – La censura cumula una denuncia di nullità del provvedimento impugnato, un omesso esame di un fatto decisivo e controverso e una violazione e/o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., numeri 3, 4 e 5.

Al riguardo questa Corte ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi di fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 7628 del 2020; Cass. n. 11222 del 2018; Cass. n. 27458 del 2017); o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione.

Nel caso in esame, il ricorrente sottopone all’esame di questa Corte una serie di aspetti diversi, alcuni prospettati in diritto, altri in fatto, alcuni riguardanti la protezione sussidiaria, altri la protezione umanitaria con riguardo a profili differenti, con la conseguenza che viene riversato nel ricorso, l’intero contenuto delle fasi di merito devolvendo alla Corte di cassazione l’individuazione degli eventuali vizi invalidanti la decisione impugnata.

Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018).

2.3. – Va, peraltro, posto in rilievo che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 26110 del 2016; Cass. n. 195 del 2016). Sicchè, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della sola indicazione delle norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni concrete adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 2831 del 2009; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 828 del 2007).

2.4. – Quanto poi alle censure riferite alla violazione del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (peraltro erroneamente evocato con riferimento alla asserita omissione del procedimento ermeneutico; ovvero al difetto di motivazione), va posto in rilievo che costituisce principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibiie tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 del 2017; Cass. n. 9253 del 2017).

Sicchè, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017; Cass. n. 9253 del 2017). Viceversa, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è alcuna idonea e spcifica indicazione.

2.5. – Peraltro, è principio consolidato che l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016).

Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità unicamente nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie, che appare congrua e coerentemente supportata) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attriouire al rapporto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).

2.6. – Va dunque sottolineato come il controllo affidato a questa Corte non equivalga alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche da Cass. n. 25332 del 2014). Pertanto, in ultima analisi, tale motivo si connoterebbe quale riproposizione, notoriamente inammissibile in sede di legittimità, di doglianze di merito che attengono all’apprezzamento motivatamente svolto dalla Corte di merito (Cass. n. 24817 del 2018).

Viceversa, i ricorrenti mostrano di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e le vicende processuali, quanto gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi, e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018). Ma compito della Cassazione non è, infatti, quello di condividere o non condividere la ricostruzione degli accadimenti contenuti nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008); dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che appunto, nel caso di specie, è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

6. – Il ricorso è pertanto inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto attività difensiva. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472