Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40971 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11308/2017 proposto da:

N.P.L., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIO PALMA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN PESONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 20/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 28.4.2017 rigettò l’opposizione proposta dall’Avv. N.P.L. avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio disposto in favore di M.M.T., che egli aveva assistito in un procedimento civile.

In seguito di revoca dell’incarico al difensore, la M. richiese la documentazione fiscale attestante il versamento, in favore dell’avvocato, della somma di Euro 300,00.

Il Tribunale osservò che la corresponsione di tale somma, vietata dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 85, comma 1, costituiva motivo di revoca del gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 136 c.p.c., comma 2, in quanto l’Avv. N. non aveva provato la falsità della dichiarazione resa dalla cliente.

Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso l’Avv. N.P.L. sulla base di due motivi ed ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, e dell’art. 48, RG 12/1941, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost..

Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia Non ha svolto attività difensiva M.M.R..

In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l’unica titolare del diritto al suddetto patrocinio.

Il difensore può agire esclusivamente ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante.

Non è quindi consentito al difensore proporre opposizione, in via diretta ed esclusiva, avverso il decreto di revoca, essendo carente di legittimazione ad agire (Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, n. 21997; Cass. Civ., n. 1539 del 2015).

La carenza di legittimazione ad agire- che è distinta dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo – manca, infatti, tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore.

La giurisprudenza è consolidate ed univoca nell’affermare che la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice (Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, n. 2951). Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta.

E’ comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può concludersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio. Va quindi tenuta distinta la legittimazione ad agire dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo, che attiene alla fondatezza della domanda ((Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, n. 2951).

La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore.

Nel caso di specie, unico soggetto che può dolersi della revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio è la parte e non il suo difensore, essendo l’unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, potendo il difensore agire nei confronti del cliente per la liquidazione del compenso.

Il ricorrente non era pertanto legittimato a proporre il giudizio di opposizione.

Ai sensi dell’art. 382 c.p.c., l’ordinanza impugnata va cassata senza rinvio in quanto la causa non poteva essere proposta.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso per cassazione, cassa l’ordinanza impugnata e, pronunciando sul giudizio di opposizione, dichiara che l’opposizione non poteva essere proposta.

Condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 1300,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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