LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13181/2017 R.G. proposto da:
M.C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Tomassini, e Gianfranco Murru, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso n. 13;
– ricorrente –
contro
D.A.M.L., D.E.E., D.P., D.E., rappresentati e difesi dall’avv. Grazietta Farina, con domicilio in Nuoro, Via Giovanni XXIII n. 8;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, 178/2016, depositata in data 19.4.2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22.11.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 7631/2009, il Tribunale di Nuoro ha respinto la domanda proposta dai D. per ottenere il reintegro nel possesso esclusivo della strada di loro proprietà e la condanna di M.C. a rimuovere il cancello eretto lungo il confine. Secondo il giudice di primo grado, la chiusura della strada non costituiva atto di spoglio e inoltre gli attori non avevano dimostrato, nemmeno nella fase di merito, di aver posseduto la strada in modo esclusivo.
Su appello dei D., la Corte distrettuale, dichiarata la nullità della decisione perché pronunciata da un giudice onorario, ha accolto la domanda di reintegra.
Dopo aver dato atto che l’azione petitoria di accertamento della servitù di passaggio – proposta dalla M. – era stata respinta in un separato giudizio, il giudice territoriale ha ritenuto provato il compossesso del percorso utilizzato per il passaggio, evidenziando come la prova testimoniale espletata in primo grado dimostrasse “non solo che la strada in questione era sempre stata utilizzata da D.G., comproprietario del terreno insieme ai fratelli, nonché dante causa della M., ma che fino al dicembre 2002 non vi era alcuna recinzione a margine della strada”. La successiva chiusura del percorso integrava – perciò – un’attività spoliativa, giustificando l’accoglimento della richiesta di reintegra.
La cassazione della sentenza è chiesta da Caterina M. con ricorso in due motivi.
A.M.L., E.E., P. ed D.E. hanno depositato controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1140,1168,1170 c.c., 115, 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il giudice tratto elementi di prova dalla sentenza resa all’esito dell’autonomo giudizio di accertamento della servitù di transito instaurato dalla M., nel corso del quale non si era affatto discusso dell’esercizio del transito.
Il motivo è infondato.
La Corte di appello si è limitata a dar atto che la domanda di accertamento della servitù di passaggio sull’immobile dei resistenti, proposta dalla M. in un separato giudizio, era stata respinta in primo grado, senza riconoscere alla pronuncia effetti vincolanti e senza trarre dal suo contenuto elementi di prova del possesso.
La decisione impugnata si basa sulle sole testimonianze acquisite nel corso dell’istruttoria, che – a parere del giudice distrettuale consentivano di confutare la tesi del tribunale e di affermare che i D. avevano composseduto la strada, venendone successivamente spogliati.
L’esistenza del possesso in capo ai resistenti è stata accertata in moda del tutto indipendente dagli esiti della causa petitoria.
3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1140,1168,1170 c.c., artt. 115,116 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza omesso la valutazione delle prove, ritenendo dimostrato ciò che gli stessi appellanti avevano escluso, ossia di aver esercitato il compossesso sulla strada, avendo sostenuto nell’atto introduttivo del giudizio di essere possessori esclusivi del tratto illegittimamente recintato.
Nessuna prova sarebbe stata acquisita in merito alla situazione di compossesso, alla sua attualità, all’esercizio del transito dal fondo dei resistenti o dalla strada, all’elemento soggettivo dello spoglio, né la sentenza avrebbe chiarito perché la realizzazione di un’apertura lungo una preesistente recinzione costituisse un atto spoliativo.
Il motivo è infondato.
La sentenza, interpretando le deposizioni dei testi, ha ritenuto pienamente provato che i convenuti avessero esercitato da tempo oltre che all’attualità – il compossesso della strada, stabilendo che i D. erano stati ingiustamente spogliati della facoltà di transito mediante l’apposizione di un cancello.
Il giudice distrettuale ha chiarito che le parti si erano anzi accordate nel senso che la M. dovesse limitarsi a realizzare una recinzione a confine, senza prevedere affatto anche l’apposizione di un cancello, rivelatosi di ostacolo per l’uso comune del tracciato.
L’accertata impossibilità di utilizzare la strada per effetto della realizzazione del cancello dava conto della sussistenza dello spoglio, per tale dovendo intendersi qualsiasi attività materiale che produca la privazione totale o parziale del possesso (o del compossesso) contro la volontà espressa – o presunta – del possessore (Cass. 1577/19878; Cass. 1997/7994; Cass. 1204/1999; Cass. 1329/2004), non avendo rilievo che l’azione fosse fondata sull’allegazione di un possesso esclusivo, potendo il giudice diversamente qualificare la situazione di fatto come compossesso. essendo comunque garantita la tutela possessoria.
Non si ha neppure mutamento della domanda, né vizio di ultra petizione, quando, chiesta la reintegrazione nel possesso esclusivo dell’immobile, la reintegra venga poi chiesta od accordata all’attore per essere, anziché possessore esclusivo, semplicemente compossessore, in quanto il fatto costitutivo dell’azione resta il possesso, mutando solo il profilo giuridico dell’azione, non essendo inibito al giudice, nel libero apprezzamento delle prove, di scorgere, anziché una situazione di possesso solitario, una convergenza di poteri di fatto che si traducono sostanzialmente in possesso (Cass. 2109/1962; Cass. 13415/2014; Cass. 22820/2016).
Quanto all’insussistenza dell’elemento soggettivo dello spoglio, il tema – non essendo stato sollevato in appello – non può avere direttamente ingresso in cassazione. Il giudizio di legittimità ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass. 15196/2018).
In ogni caso l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 riguarda il mancato apprezzamento di un dato fatto oggettivo risultante dagli atti ed avente carattere decisivo e non può consistere, come nel caso in esame, nella valutazioni di questioni, argomentazioni o di deduzioni difensive (Cass. 22397/2019; Cass. 26305/2018), risolvendosi la censura nella inammissibile prospettazione di ipotetiche carenze istruttorie riguardo ai presupposti della domanda di reintegra.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4100,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 22 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
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