LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 25176 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
H.E.A., (C.F.: *****), rappresentato e difeso dall’avvocato Luciano Salvato (C.F.: SLV LCN 56C11 F461D);
– ricorrente –
nei confronti di:
HYPO VORARLBERG LEASING S.p.A. (C.F.: *****), in persona dell’amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, M.M. rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Mazzeo (C.F.:
MZZ LHR 70H08 L219U) e Christoph Senoner (C.F.: SNN CRS);
– Controricorrente –
nonché
H.F., (C.F.: *****) L.A., (C.F.:
*****) Z.M. (C.F.: *****);
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17937/2019, pubblicata in data 4 luglio 2019;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio in data 17 giugno 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
H.E.A. (che dichiara di agire anche quale erede di H.A. ed interventore adesivo autonomo di H&H Maioliche S.r.l.) chiede la revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e dell’art. 391 bis c.p.c., sulla base di un unico motivo, dell’ordinanza n. 17937 di questa Corte Suprema, pubblicata in data 4 luglio 2019, con la quale è stato rigettato il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 146/2017 della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, pubblicata in data 15 dicembre 2017.
Resiste con controricorso Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A..
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 391-bis e 380-bis c.p.c., su proposta del relatore, che ha ritenuto il ricorso destinato ad essere dichiarato inammissibile.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso per revocazione (non rubricato), il ricorrente censura l’ordinanza impugnata in relazione alla decisione del quarto motivo del suo ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 146/2017 della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano.
Sostiene che la Corte di Cassazione avrebbe respinto il suddetto motivo di ricorso (con il quale era stato denunziato l'”omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti circa l’eccepita nullità/annullabilità della fideiussione/contratto autonomo di garanzia”) in quanto, per errore di fatto, avrebbe “presupposto l’inesistenza di prove liquide della condotta dolosa della garantita-concedente che in realtà esistono e sono connotate da incontrovertibilità”.
La censura è inammissibile.
La Corte di Cassazione, nella decisione impugnata, con riguardo al quarto motivo del ricorso dello H., ha in primo luogo osservato che, nonostante esso fosse diversamente rubricato, in realtà con tale motivo era stata nella sostanza denunziata una omessa pronuncia su una eccezione.
Ha poi osservato che tale censura era infondata, in quanto la corte di appello aveva “implicitamente risposto – in senso negativo – all’eccezione di nullità o annullabilità della garanzia laddove (a pag. 30) ha affermato l’insussistenza di “qualsiasi prova liquida della condotta asseritamente dolosa della concedente”, costituente il necessario presupposto del vizio che avrebbe inficiato il rilascio della garanzia”
Il ricorrente non contesta la qualificazione (in termini di omessa pronuncia su una eccezione) data dalla Corte di Cassazione alla sua censura, né (almeno non in modo adeguatamente specifico) il rilievo di quest’ultima secondo cui la corte di appello aveva in realtà pronunciato implicitamente sulla sua eccezione, rigettandola: si limita, nella sostanza, a sostenere che sussistevano le “prove liquide” della condotta dolosa della garantita-concedente.
In tal modo, peraltro, per un verso mostra di non cogliere adeguatamente l’effettiva ratio decidendi alla base dell’ordinanza impugnata, per altro verso di fatto finisce per censurare la sentenza di secondo grado (oltretutto per una questione attinente alla valutazione delle prove, il che non è ammissibile in sede di ricorso per cassazione) e non la decisione di legittimità.
Il presente ricorso non può ritenersi dunque rientrare nel paradigma di cui al combinato disposto dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’art. 391 bis c.p.c., comma 1, e va pertanto dichiarato inammissibile.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del presente giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso per revocazione;
– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021