LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13162-2018 proposto da:
G.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MORRONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI *****, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1847/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Catanzaro, adita dalla Direzione Territoriale del Lavoro, ha riformato la sentenza del Tribunale di Crotone e ha respinto l’opposizione proposta da G.V.A. avverso le ordinanze ingiunzioni del ***** (n. ***** prot. n. ***** e n. ***** prot. n. *****) con le quali erano state applicate le sanzioni amministrative per violazioni di obblighi connessi all’assunzione del bracciante agricolo B.C. (impiego di lavoratore non inserito nelle scritture o in altra comunicazione obbligatoria; omessa consegna al dipendente della dichiarazione contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola; omessa comunicazione al centro dell’Impiego e all’INAIL dell’assunzione del lavoratore);
2. a fondamento della decisione la Corte ha richiamato il contenuto del verbale ispettivo con allegate le dichiarazioni rese in data 18 luglio 2007 agli ispettori procedenti dai lavoratori trovati intenti al lavoro in occasione del sopralluogo, i quali avevano riferito che il rapporto di lavoro era stato instaurato di fatto il ***** e non il *****, data di sottoscrizione del contratto;
3. ha analizzato le deposizioni rese dai testi addotti dall’opponente e le ha ritenute inidonee a portare in giudizio elementi di contraria valutazione rispetto alle risultanze del verbale ispettivo;
4. ha quindi respinto le opposizioni e condannato l’opponente al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio;
5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.V.A. sulla base di quattro motivi, ai quali hanno resistito con tempestivo controricorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di *****;
6. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
che:
1. il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., perché il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciare sull’eccezione, reiterata nella memoria difensiva, di nullità dell’ordinanza conseguente alla mancata disamina delle controdeduzioni proposte dall’incolpato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18;
2. la seconda censura, ricondotta sempre al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2696 e 2728 c.c., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito al verbale il valore di vero e proprio accertamento, finendo per addossare all’opponente l’onere di fornire la prova dell’insussistenza dei fatti contestatigli;
3. con la terza censura è denunciato, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ravvisato nell’errata valutazione delle dichiarazioni rese dai testi P.V. e G.V.;
3.1. aggiunge il ricorrente che il Giudice d’appello, nel ritenere non dirimenti le circostanze riferite da questi ultimi, avrebbe eluso gli obblighi motivazionali, non avendo indicato le ragioni per le quali quelle dichiarazioni non sarebbero state sufficienti a dimostrare che il rapporto aveva avuto inizio solo dopo la sottoscrizione del contratto;
4. infine con il quarto motivo è denunciata la violazione dell’art. 91 c.p.c., commessa dalla Corte territoriale la quale non poteva porre a carico dell’opponente anche le spese del giudizio di primo grado in quanto l’amministrazione si era costituita in giudizio con il patrocinio di un funzionario;
5. il primo motivo è inammissibile perché formulato senza il necessario rispetto dell’onere di specifica indicazione imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6;
5.1. il requisito imposto dalla norma richiamata deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del “fatto processuale”, perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077 del 2012);
5.2. la parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181 del 2019; Cass. n. 20924 del 2019);
5.3. detti oneri non sono stati assolti nella fattispecie perché il ricorrente non ha trascritto nel ricorso, nelle parti rilevanti, l’atto di opposizione e la memoria difensiva depositata in grado di appello ed inoltre non ha fornito indicazioni sulla sede processuale nella quale gli atti sono rintracciabili sicché tale mancata “localizzazione” basterebbe da sola a sorreggere la pronuncia di inammissibilità, anche a prescindere dalla completezza o meno della riproduzione (Cass. S.U. n. 20181 del 2019; Cass. n. 28184 del 2020);
6. il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati, nella parte in cui il ricorrente sostiene che alcun valore probatorio poteva essere attribuito al materiale raccolto dagli ispettori verbalizzanti, ed inammissibili per il resto;
6.1. la sentenza impugnata, correttamente, ha richiamato il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. n. 9251 del 2010, e negli stessi termini, fra le tante, Cass. n. 14628 del 2021, Cass. n. 28286 del 2019, Cass. n. 11541 del 2019);
6.2. ha quindi valutato complessivamente, da un lato, le risultanze dell’attività ispettiva e le dichiarazioni rese agli ispettori (a pag. 3 di queste dichiarazioni è riportato il contenuto) e, dall’altro, le deposizioni testimoniali acquisite su sollecitazione dell’appellato, ritenendo quest’ultime non sufficienti a “portare in giudizio elementi di contraria valutazione alle risultanze del verbale ispettivo”;
6.3. il giudice d’appello, pertanto, non ha addossato, come si sostiene in ricorso, l’onere della prova all’opponente, bensì ha ritenuto provate, all’esito della valutazione del materiale probatorio, le circostanze di fatto poste a fondamento dell’ordinanza ingiunzione perché integranti illecito amministrativo;
6.4. il ricorso non coglie la ratio decidendi della pronuncia ed inoltre sollecita questa Corte ad esprimere un diverso giudizio sulla concludenza e sulla rilevanza delle dichiarazioni rese, ossia un giudizio che è riservato al giudice del merito;
6.5. quanto al preteso vizio motivazionale, occorre rilevare che a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ad opera del D.L. n. 83 del 2012, applicabile alla fattispecie ratione temporis, nel giudizio di legittimità è denunciabile (ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c.) solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, sicché resta ormai esclusa qualunque rilevanza della mera insufficienza della motivazione;
6.6. in relazione all’apprezzamento delle risultanze processuali rileva solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante nel giudizio di legittimità (si rimanda alla motivazione di Cass. S.U. n. 34476 del 2019 che richiama Cass. S.U. n. 8053 del 2014, Cass. S.U. n. 9558 del 2018 e Cass. S.U. n. 33679 del 2018);
6.7. nella fattispecie non sussistono né il vizio motivazionale, perché la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali dovevano essere ritenute provate le circostanze emerse in occasione dell’accertamento ispettivo, né l’omesso esame, giacché i fatti storici decisivi ai fini di causa sono stati esaminati dal giudice d’appello e ritenuti sussistenti;
7. è invece fondato il quarto motivo;
costituisce, infatti, principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 11389 del 2011, Cass. n. 30597 del 2017, Cass. n. 4536 del 2021) che l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ragion per cui, in tal caso, in favore dell’ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota;
8. in via conclusiva, devono essere respinti i primi tre motivi del ricorso ed accolto il quarto, con la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che quanto alle spese del giudizio di primo grado dovrà fare applicazione del principio enunciato al punto 7;
8.1. al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
9. dalla parziale fondatezza del ricorso discende l’insussistenza delle condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ai fini del raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte accoglie il quarto motivo e rigetta per il resto il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
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