Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40977 del 21/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2528-2021 proposto da:

KSM SPA, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

S.E., B.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. RIZZO 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato IGNAZIO FIORE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 572/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DI PAOLANTONIO ANNALISA.

RILEVATO

CHE:

1. si desume dal controricorso, notificato da S.E. e B.P. ed iscritto a ruolo, che la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 572/2020, ha respinto il reclamo proposto dalla KSM s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, all’esito del giudizio di opposizione, aveva accertato l’illegittimità del licenziamento collettivo intimato agli originari ricorrenti e, dichiarati risolti i rapporti di lavoro, aveva condannato la società al pagamento dell’indennità risarcitoria, diversamente quantificata (dodici mensilità per B., S. e I. e sedici mensilità per S.);

2. la KSM s.p.a. ha domandato la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 10 settembre 2020, non depositato in Cancelleria ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come attestato dall’Ufficio con certificazione del 29 gennaio 2021;

3. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

CHE:

1. è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, attesa la perentorietà del termine previsto dall’art. 369 c.p.c., il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità del ricorso stesso;

2. detta improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del controricorrente, giacché il principio, sancito dall’art. 156 c.p.c., di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di “forme” in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme;

3. è stato, poi osservato che, la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atri indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 16533/2021);

4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell’Avv. Ignazio Fiore che ha reso la prescritta dichiarazione;

5. sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, da distrarre in favore dell’Avv. Ignazio Fiore.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472