LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3768-2016 proposto DA:
PREFETTURA – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, in persona del Prefetto, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE dello STATO, presso i cui uffici sono domiciliati in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12;
– ricorrente –
contro
F.LLI F. s.r.l., in persona del legale rappresentante F.M., rappresentata e difesa dall’Avvocato MATTEO BEGHIN, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CAMPOSANPIETRO (PD) P.zza VITTORIA 6;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2803/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, pubblicata il 26/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 4201/2014, depositata in data 26.9.2014, il Giudice di Pace di Firenze rigettava il ricorso proposto dalla F.lli F. s.r.l. contro 9 verbali di accertamento elevati dalla Polizia Stradale di Firenze, con i quali erano state contestate a O.J., dipendente della suddetta società, 27 infrazioni alla L. n. 727 del 1978, art. 19 in particolare perché, in occasione di un controllo eseguito il *****, gli agenti della Polizia Stradale di Firenze gli avevano chiesto di esibire i fogli di registrazione del cronotachigrafo installato sul veicolo, ma egli non era stato in grado di ottemperare; la ricorrente proponeva opposizione lamentando la violazione del ne bis in idem.
Avverso detta sentenza proponeva gravame la F.lli F. s.r.l. chiedendone la riforma e l’annullamento del verbale n. *****; in via subordinata, l’applicazione di una sola sanzione, da contenersi nel minimo edittale di Euro 51,00.
Con sentenza n. 2803/2016, depositata in data 26.7.2016, il Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, riduceva la sanzione a Euro 51,00, condannando l’appellata alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In particolare, il Tribunale di Firenze evidenziava che l’art. 15, comma 7 del Reg. CEE n. 3821/1985, imponesse al conducente un’unica condotta, che consisteva nell’esibire i fogli relativi a un certo numero di giornate di lavoro. I fogli di registrazione relativi alla giornata in corso e ai 28 giorni precedenti costituivano documentazione da esibire nella sua interezza, a richiesta degli addetti ai controlli. Diversa e’, invece, la condotta che deve prestare l’imprenditore, il quale, in base all’art. 14 del Reg. CEE n. 3821/1985, deve conservare per almeno un anno dalla data di utilizzazione i fogli di registrazione. In questo caso, è prevista una sanzione per ogni foglio mancante. Aggiungeva il Tribunale di Firenze che era a tale condotta che faceva riferimento la sentenza della Suprema Corte n. 17073/2007, non alla condotta imposta al conducente, che era quella che interessava nella fattispecie.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Prefettura di Firenze sulla scorta el seguente motivo, illustrato da memoria.
Resiste la Flli F. con controricorso e memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente la F. s.r.l. eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la sentenza impugnata decideva l’appello promosso dalla F.lli F. s.r.l. (legale rappresentante F.E.), mentre l’Avvocatura Generale dello Stato conveniva avanti alla Suprema Corte altra società, la Autotrasporti F.lli F. s.r.l. (legale rappresentante F.E.), cancellata dal registro delle imprese in data 5.1.2016 in seguito alla sua incorporazione per fusione nella F. s.r.l. (legale rappresentante N.P.), odierna resistente. La volontà della ricorrente di convenire proprio la Autotrasporti F.lli F. sarebbe confermata dalla puntuale specificazione del legale rappresentante di tale società, F.M., che è invece del tutto estraneo alla F.lli F. s.r.l., parte formale e sostanziale dei giudizi di merito. Pertanto, la notificazione del ricorso è inesistente per essere stata effettuata nei confronti di soggetto estraneo alla vicenda oggetto di causa.
1.1. – L’eccezione non è fondata.
1.2. – L’errata indicazione nel corpo dell’atto della denominazione della società (Autotrasporti F.) appare il frutto di un mero errore materiale, che non consente di ritenere che l’impugnazione sia stata indirizzata verso un soggetto diverso da quella nei cui confronti sia stata resa la sentenza d’appello.
2. – Con il motivo, la Prefettura lamenta la “Violazione e falsa applicazione della L. n. 727 del 1978, art. 19 e dell’art. 14, comma 1 e art. 15, commi 2 e 7, Reg. CEE 3821/85, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Osserva la ricorrente che l’art. 15, comma 7 Reg. CE 3821/85, giustamente prevede che il conducente di automezzo di trasporto munito di apparecchio di controllo debba essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli, i fogli di registrazione della settimana in corso e dei 15 giorni precedenti e, dopo il 1 gennaio 2008, della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti. Si evidenzia che le prescrizioni di cui alla suddetta norma mirano a consentire puntuali e approfondite verifiche in merito al rispetto da parte degli autotrasportatori delle norme che, per garantire la sicurezza della circolazione stradale, disciplinano in modo alquanto severo il loro orario di lavoro e i periodi di riposo di cui devono fruire ed è per questo che al conducente è imposto di curare la tenuta di documentazione riferita a ciascuna giornata lavorativa. Se è richiesta l’esibizione di più fogli, l’ordine di esibizione è materialmente unitario, ma giuridicamente plurimo, in quanto la norma prevede l’obbligo di esibizione di un foglio per ogni giorno di circolazione, cosicché gli ordini sono tanti quanti sono i fogli di cui si chiede l’esibizione. Si richiama la decisione di questa Suprema Corte (Cass. n. 17073 del 2007), da cui emergerebbe con chiarezza che si hanno tante violazioni quanti sono i fogli non esibiti. La ricorrente Prefettura censura, dunque, la sentenza impugnata in quanto, sia ove il conducente non sia in grado di fornire i fogli di registrazione, sia ove fornisca solo parte degli stessi, va sempre incontro a un’unica sanzione, per giunta di entità pari a quella che dovrebbe essergli irrogata se l’incompletezza dipendesse dalla mancata esibizione di uno solo di essi. Infine, la ricorrente sottolinea che la tesi sostenuta dal Giudicante confligge con il diritto comunitario, nella parte in cui pretende, a fronte di una mancata esibizione, relativa a più giorni, di liquidare, in via forfettaria, una sola sanzione, a fronte di una messa in pericolo del bene tutelato assai ampia e plurima; cosicché viene a mancare una sanzione adeguata, proporzionale e dissuasiva, imposta dal diritto comunitario, in quanto a fronte di condotte reiterate, di particolare gravità, viene irrogata una sanzione pecuniaria sostanzialmente irrisoria.
2.1. – Il motivo non è fondato.
2.2. – Con ordinanza interlocutoria n. 29469 del 2019 questa Corte ha rimesso alla Corte di Giustizia la questione interpretativa, e specificamente, “se l’art. 15, comma 7 cit. possa essere interpretato, per la specifica ipotesi del conducente dell’automezzo, quale norma che prescriva una unica complessiva condotta con conseguente commissione di una unica infrazione ed irrogazione di una sola sanzione ovvero può dar luogo, con l’applicazione del cumulo materiale, a tante violazioni e sanzioni per quanti sono i giorni in relazione ai quali non sono stati esibiti i fogli di registrazione del cronotachigrafo nell’ambito del previsto lasso temporale (“giornata in corso ed i 28 giorni precedenti”)”.
2.3. – La Corte di Giustizia ha offerto risposta a tale sollecitazione della Corte di cassazione con la sentenza n. 45 del 2021, nelle cause riunite nn. C-870/19 e C-871-19, affermando che l’art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20/12/1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e l’art. 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell’apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i ventotto giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un’infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un’unica sanzione.
2.4. – La Corte di Lussemburgo, dopo avere richiamato le normative comunitarie succedutesi nel tempo, ha evidenziato come il diritto nazionale, in forza della L. n. 727 del 1978, art. 19 costituente attuazione del regolamento n. 1463/70 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada, avesse previsto che chiunque contravvenga alle disposizioni del regolamento n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni di tale legge e dei relativi regolamenti d’attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione, è soggetto a una sanzione amministrativa. Nel ricordare i termini in cui la questione sollevata è destinata ad incidere sulla determinazione delle sanzioni suscettibili di essere applicate (in quanto, se la disposizione invocabile dovesse essere interpretata nel senso che essa impone al conducente un unico obbligo, consistente nell’essere in grado, in caso di controllo, di produrre tutti i fogli di registrazione relativi all’intero periodo rilevante, la violazione di questa stessa disposizione configurerebbe un’infrazione unica, la quale potrebbe dar luogo soltanto all’irrogazione di un’unica sanzione, mentre al contrario, se l’art. 15, paragrafo 7, del regolamento n. 3821/85 dovesse essere interpretato nel senso che esso prevede molteplici obblighi, le violazioni di questi potrebbero dar luogo a tante infrazioni quanti sono i giorni, o i gruppi di giorni, compresi nel periodo costituito dalla giornata del controllo e dai 28 giorni precedenti, in relazione ai quali non sono stati presentati i fogli di registrazione), la Corte di Giustizia ha optato per l’interpretazione favorevole all’applicazione di una sanzione unica.
2.5. – A tal fine la Corte di Giustizia ha osservato che i regolamenti nn. 3821/85 e 561/2006 mirano, da un lato, al miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti cui si applicano tali regolamenti nonché della sicurezza stradale in generale e, dall’altro, alla definizione di criteri uniformi relativi ai periodi di guida e di riposo dei conducenti nonché al loro controllo (v., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2012, Urban, C-210/10, EU:C:2012:64, punto 25), e prevedono un insieme di misure, segnatamente criteri uniformi relativi ai periodi di guida e di riposo dei conducenti nonché il loro controllo, la cui osservanza deve essere garantita dagli Stati membri mediante l’applicazione di un regime sanzionatorio per qualsivoglia violazione dei medesimi, e ciò ai sensi dell’undicesimo considerando del regolamento n. 3821/85, per cui gli obiettivi del controllo dei tempi di lavoro e riposo esigono che i datori di lavoro e i conducenti siano tenuti a vigilare sul buon funzionamento dell’apparecchio eseguendo accuratamente le operazioni richieste dalla regolamentazione. Nel caso in cui il veicolo adibito al trasporto su strada sia dotato di un apparecchio di controllo analogico, tali dati sono registrati su un foglio di registrazione inserito nell’apparecchio. Qualora il veicolo sia dotato di un apparecchio di controllo digitale, detti dati sono memorizzati sulla carta del conducente, e l’art. 15, paragrafo 2, di detto regolamento dispone che i conducenti utilizzano i fogli di registrazione o la carta del conducente per ciascun giorno in cui guidano, dal momento in cui prendono in consegna il veicolo, e che il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente. Relativamente a tale obbligo l’art. 15, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 3821/85 prevede che, su richiesta delle autorità di controllo, il conducente di un veicolo munito di un apparecchio di controllo analogico sia tenuto, in particolare, a presentare, dopo il 1 gennaio 2008, i fogli di registrazione della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti, ma in realtà, secondo i giudici di Lussemburgo, tale disposizione stabilisce un obbligo unico applicabile a questo intero periodo e non già obblighi distinti per ciascuna delle giornate in questione o per ciascuno dei fogli di registrazione corrispondenti.
2.6. – Deve, quindi, ritenersi che la corretta interpretazione delle norme comunitarie deponga per la conclusione secondo cui la violazione dell’obbligo prescritto dall’art. 15, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 3821/85 costituisce un’infrazione unica e istantanea, consistente nell’impossibilità, per il conducente interessato, di presentare, al momento del controllo, tutti o parte di questi ventinove fogli di registrazione e che tale infrazione non può che dar luogo a una sola sanzione. Conforta tale convincimento il fatto che, conformemente all’art. 19, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006, nessuna infrazione del regolamento n. 3821/85 è soggetta a più di una sanzione e che tale interpretazione non è messa in discussione dalle disposizioni dell’allegato III della direttiva 2006/22, le quali non miravano, infatti, a stabilire un elenco preciso e tassativo delle infrazioni ai regolamenti nn. 3821/85 e 561/2006, ma si limitavano a stabilire, per gli Stati membri, orientamenti riguardo a una gamma comune di infrazioni di tali regolamenti.
2.7. – La sentenza ha poi evidenziato che, in forza dell’art. 19 del regolamento n. 561/2006, le sanzioni per infrazione dei regolamenti nn. 3821/85 e 561/2006 devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. Posto che un inadempimento relativo all’art. 15, paragrafo 7, del regolamento n. 3821/85 non può essere considerato un’infrazione minore, la sanzione prevista per tale inadempimento deve essere sufficientemente elevata, in considerazione della gravità di tale infrazione, affinché essa possa produrre un reale effetto dissuasivo. Se è vero che un inadempimento relativo all’art. 15, paragrafo 7, del regolamento n. 3821/85 è tanto più grave quanto più elevato è il numero di fogli di registrazione che non possono essere presentati dal conducente (in quanto impedisce il controllo effettivo delle condizioni di lavoro dei conducenti e del rispetto della sicurezza stradale relativamente a più giorni), al fine di rispettare il requisito di proporzionalità delle sanzioni imposto dall’art. 19, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006, la sanzione dev’essere sufficientemente modulabile a seconda della gravità dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2012, Urbe’n, C-210/10). Ma ancorché, nell’ipotesi in cui l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile ad una simile violazione ai sensi del diritto di uno Stato membro sia insufficiente per produrre un effetto dissuasivo, se il giudice nazionale sarebbe tenuto, in forza del principio di interpretazione conforme del diritto interno, a dare a tale diritto un’interpretazione per quanto più possibile conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, lo stesso giudice nazionale deve però anche garantire il rispetto del principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall’art. 49, paragrafo 1, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. E’ stato ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, tale principio esige che la legge definisca chiaramente le infrazioni e le pene che le reprimono e che tale condizione si rivela soddisfatta qualora il soggetto sia in grado di sapere, sulla base del dettato della disposizione pertinente e se del caso con l’aiuto dell’interpretazione che ne è data dai tribunali, quali atti e omissioni implichino la sua responsabilità penale (sentenza del 22 ottobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14, punto 40). Ciò comporta che, quand’anche il giudice nazionale reputasse l’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria che può essere imposta nei procedimenti principali non sufficientemente elevato per produrre effetti dissuasivi, tale giudice non potrebbe imporre più sanzioni, ciascuna vertente su uno o più giorni rientranti nel periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti.
3 – Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
4, – Stante la complessità delle questioni giuridiche trattate, che hanno imposto anche la rimessione della questione circa l’interpretazione delle norme applicabili alla Corte di Giustizia, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio.
5. – Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, trattandosi di ricorso proposto da amministrazione dello Stato (Cass. n. 1778 del 2016).
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021