Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40986 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.G., rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Romolo Freddi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, c.so Garibaldi n. 124;

– ricorrente –

contro

S.F., rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Lorenzo Di Marzio Maurizio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Luigi Onofri, in Roma, via Verona n. 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2016 della Corte di appello di L’Aquila, depositata il 3.6.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.9.2021 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi.

FATTO E DIRITTO

La Corte, letto il ricorso proposto da P.G. per la cassazione della sentenza n. 556 del 3.6.2020 della Corte di appello di L’Aquila, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo aveva condannato al pagamento in favore di S.F. della somma di Euro 33.701,68, oltre interessi;

letto il controricorso depositato da S.F.;

rilevato che il ricorrente con atto depositato in data 9.8.2021, sottoscritto dal suo procuratore e da lui personalmente, ha dichiarato di rinunziare al ricorso e che, con dichiarazione in calce all’atto, tale rinuncia è stata accettata personalmente dal controricorrente;

che per effetto della accettazione della rinuncia non deve darsi luogo alla pronuncia sulle spese;

visto l’art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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