LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5901-2017 proposto da:
C.A., PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO ANGELO FOCHETTI 29, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATI TLS ASSOCIAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLA BARAZZETTA;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 27/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
udito l’Avvocato,
RILEVATO
che:
nell’ambito del procedimento penale N. 3708/12 pendente innanzi alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Matera, il Pubblico Ministero conferì al Dott. C.A. un incarico di consulenza tecnica in materia contabile con riferimento alla Ghizzoni s.p.a.;
in particolare il Pubblico Ministero chiese di accertare, attraverso l’esame della documentazione contabile, se amministratori, direttori generali e sindaci della Ghizzoni s.p.a, avessero esposto nei bilanci e nelle comunicazioni previste per legge fatti non corrispondenti al vero, se vi fosse stato irregolare accesso al credito o altre forme di falsificazioni delle scritture contabili;
all’esito di tali accertamenti, il Pubblico Ministero liquidò la somma di Euro 51.062,92 a fronte di una richiesta pari ad Euro 846.153,00;
l’opposizione proposta dalla Pricewatehousecoopers e dal C. venne rigettata dal Tribunale di Matera con ordinanza del 27.7.2016;
per la cassazione della citata ordinanza hanno proposto ricorso Pricewatehousecoopers ed il C. sulla base di due motivi;
ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia; in prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative.
RITENUTO
che:
deve essere dichiarata la nullità dell’ordinanza impugnata e dell’intero procedimento relative al giudizio di opposizione per omessa notifica del ricorso in opposizione nei confronti delle parti del processo nei cui confronti la consulenza tecnica espletata nel giudizio di merito potrebbe avere riflessi patrimoniali;
nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessarie in quanto, in caso di condanna, le spese di consulenza sono poste a loro carico sicché l’esito del giudizio di opposizione potrebbero avere riflessi patrimoniali nei lor confronti;
ne consegue che il decreto presidenziale di comparizione degli interessati deve essere notificato dal ricorrente non soltanto al c.t.u., ma altresì alla controparte ed al Ministero della Giustizia;
l’omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, sicché quest’ultima deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice “a quo” riesamini l’opposizione, previa integrazione del contraddittorio (Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, n. 19694;(Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, n. 30053);
la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non rilevata dal giudice dell’opposizione vizia, pertanto, l’intero procedimento ed il giudice di legittimità deve disporre l’annullamento, anche d’ufficio, della pronuncia emessa con rinvio al Presidente del Tribunale, titolare della competenza funzionale in materia (Cassazione civile sez. II, 30/03/2006, n7528);
nel caso di specie, il ricorso per opposizione è stato notificato soltanto al Ministero della Giustizio e non alla parte processuale nei cui confronti il procedimento penale potrebbe avere riflessi, nell’ipotesi di recupero di tali spese di giudizio;
nel caso di specie, risulta che il Pubblico Ministero aveva conferito al Dott. C.A. un incarico di consulenza tecnica in materia contabile con riferimento alla Ghizzoni s.p.a., chiedendo di accertare se gli amministratori, direttori generali e sindaci della società avessero esposto nei bilanci e nelle comunicazioni previste per legge fatti non corrispondenti al vero, se vi fosse stato irregolare accesso al credito o altre forme di falsificazioni delle scritture contabili;
poiché l’opposizione avverso il decreto di liquidazione è stato è stata notificato soltanto al Ministero della Giustizia, va dichiarata la nullità dell’ordinanza impugnata e dell’intero procedimento, con rimessione della causa al Presidente del Tribunale di Matera in persona di altro Magistrato.
PQM
dichiara la nullità dell’ordinanza impugnata e dell’intero procedimento e rimette la causa al Presidente del Tribunale di Matera in persona di altro Magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021